lunedì 9 febbraio 2015

Bond Lehman Brothers - banca condannata perché "non poteva non sapere"

La banca non poteva non avere alcuna conoscenza della situazione economica e finanziaria di Lehman Brothers e, di conseguenza, avrebbe dovuto avvertire i propri clienti, invitandoli a non acquistare bond emessi da un soggetto altamente rischioso.

Queste le conclusioni, pressoché simili, raggiunte dai giudici italiani in due recenti sentenze aventi ad oggetto la responsabilità dell'istituto di credito per i danni occorsi al risparmiatore per aver investito i propri denari in obbligazioni Lehman.

I risparmiatori, non avvertiti dal dipendente della banca in merito ai rischi di investimento finanziario, perdevano i capitali investiti a causa dell'improvviso default dichiarato dalla banca d'affari americana in data 15 settembre 2008. 
Richiamiamo le due sentenze, che pubblicheremo nelle prossime settimane, in quanto consentono ai nostri lettori di poter valutare la propria situazione e, ove ne sussistano i presupposti, contestare alla banca eventuali inadempienze.

> Tribunale di Venezia - la banca non poteva non sapere
Due risparmiatori veneziani si recano, nel febbraio 2008, presso una filiale della Banca San Marco (Banco Popolare) ove vengono sollecitati all'acquisto di bond Lehman Brothers  EUR TV scadenza 2012, ovverossia titoli obbligazionari a tasso variabile con durata media (circa quattro anni).

A seguito del fallimento dichiarato da Lehman, i due risparmiatori si trovavano senza alcun denaro, e si rivolgevano alla banca venditrice per contestare l'acquisto delle obbligazioni emesse dalla società americana.

La Banca non accoglieva le contestazioni sollevate dai piccoli investitori, osservando che le obbligazioni Lehman erano considerate affidabili fino a poche settimane prima del default, tant'é che erano state incluse tra i titoli a basso rischio e rendimento di Patti Chiari.

In seguito, gli investitori convenivano in giudizio il Banco Popolare contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.

Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo. 

Tale dato era strettamente legato a valori di rischio più elevati, collegati al minor rendimento finanziario della banca d'affari, oramai entrata in una situazione di crisi irreversibile.

Banco Popolare non poteva non essere a conoscenza della situazione finanziaria di Lehman Brothers, come riconosce il Giudice veneziano, il quale osserva che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".

Il Giudice veneziano accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.

> Tribunale di Cuneo - responsabilità solidale tra Banca Regionale Europea e Patti Chiari
Emblematica la vicenda affrontata dal Tribunale di Cuneo, il quale ha riconosciuto la responsabilità solidale tra la banca venditrice del titolo Lehman Brothers, Banca Regionale Europea, e il Consorzio Patti Chiari.

I risparmiatori che si erano rivolti al Tribunale di Cuneo, contestando alla banca di non essersi comportata in modo corretto nella vendita di titoli Lehman, indicati nella lista di Patti Chiari.

L'ordine di investimento predisposto dalla BRE indicava chiaramente che "il titolo in ordine fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento "pattichiari" emesso alla data dell'ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una significativa variazione del livello di rischio".

I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.

Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.

Il Giudice di Cuneo ritiene, invecei, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione

E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.

Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.

Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.

Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.

I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.

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