domenica 28 luglio 2013

Pratica commerciale scorretta - Unicredit sanzionata per "Conto risparmio sicuro"

Questa settimana proponiamo all'attenzione dei lettori di questo blog il recente provvedimento con il quale l'Antitrust ha sanzionato Unicredit Banca per pratica commerciale scorretta.

L'Antitrust ha sanzionato il Gruppo bancario per i messaggi pubblicitari diffusi attraverso le principali reti televisive italiane, via internet e presso le proprie filiale, con i quali è stato proposto il prodotto bancario "conto risparmio sicuro".

Il sottoscrittore di questo prodotto bancario poteva, depositando un importo presso la banca per un periodo minimo di diciotto mesi, vedere rivalutato il proprio capitale a tassi di interesse ritenuti interessanti dalla stessa Unicredit.

Gli annunci pubblicitari, infatti, lasciavano intendere che la sottoscrizione di questo prodotto bancario avrebbe garantito al cliente un "risparmio sicuro", con capitale garantito e con interessi crescenti sino al 7%.

Il messaggio televisivo indicava, solo in caratteri estremamente ridotti, che trattavasi di proposta pubblicitaria e che vi era la necessità di leggere tutte le condizioni contrattuali, accedendo al sito web di Unicredit, o chiedendone copia presso una delle filiali della banca.

Il prodotto bancario veniva, inoltre, pubblicizzato mediante messaggi radiofonici ove era sostanzialmente riportato il messaggio di cui sopra, rinviando al call center per tutte le informazioni dettagliate in merito a "conto risparmio più".

L'AGCM ha sanzionato la campagna pubblicitaria di Unicredit, accertando che alcune delle informazioni fornite attraverso il messaggio proposto ai consumatori erano parziali, non rappresentando la reale performance del prodotto bancario.

Osserva l'Authority "dagli atti si evince che il tasso di interesse pubblicizzato, che fino al 2012 era pari al 7% e successivamente pari agli inferiori importi indicati nella TAB 1, è riconosciuto esclusivamente per il quinto anno di vincolo delle somme depositate, mentre nei quattro anni precedenti i tassi di interesse sono notevolmente inferiori. Inoltre, è previsto un vincolo temporale minimo di diciotto mesi delle somme depositate, sono imposte limitazioni per svincoli successivi ed è richiesto un deposito minimo di 5.000 euro.

Pertanto, i messaggi oggetto del presente procedimento sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo all'effettivo rendimento ottenibile complessivamente dal prodotto e alle sue caratteristiche, in quanto omettono di fornire tutte le informazioni essenziali per effettuare una scelta finanziaria consapevole.

In particolare, i messaggi omettono di specificare o non evidenziano con sufficiente chiarezza, che il tasso di interesse massimo, superiore a quello offerto nel medesimo periodo da operatori commerciali concorrenti per conti di deposito con vincolo a dodici mesi, è riconosciuto, in realtà, solo ad esito di un vincolo di lunga durata, ovvero di cinque anni, ed esclusivamente per il quinto anno".

Il messaggio pubblicitario, quindi, ha rappresentato solo parzialmente le caratteristiche del prodotto bancario, favorendo l'errore in chi lo visioni e non riesca a comprenderne a pieno le caratteristiche del prodotto bancario.

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato ha, quindi, sanzionato Unicredit per violazione dell'art. 27, comma 9 del Codice del Consumo, per pratica commerciale scorretta. 

Potete leggere, di seguito, il Provvedimento n. 24402/2013. 

AGCM Provvedimento n. 24402 2013

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