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giovedì 3 dicembre 2009

La Gran Bretagna vuole liberarsi dell'assegno

E' notizia di questi giorni che il Regno Unito sarebbe intenzionato ad eliminare gradualmente una delle modalità di pagamento più diffuse fino a qualche anno fa: l'assegno bancario. 
Dopo quasi quattro secoli dalla prima emissione dell'assegno, modalità di pagamento avviata proprio oltre manica, i britannici si preparano a questo cambiamento epocale. 
La decisione verrà assunta nelle prossime settimane dal Payments Council, organismo formato da 11 delegati delle banche e 4 indipendenti, che si riunirà il prossimo 16 dicembre 2009 per decretare se abolire o meno il vecchio assegno. L'eventuale scomparsa dell'assegno bancario non sarà, comunque, netta ed immediata, in quanto i libretti degli assegni potrebbero essere ritirati dal mercato a partire dal 2018.

venerdì 13 novembre 2009

INSINUAZIONE AL PASSIVO GLITNIR BANKI HF - SCADENZA

31 marzo 2011: aggiornamento della crisi debito islandese



Lo scorso 12 maggio 2009, la Corte distrettuale di Reykjavik ha dato avvio alla procedura di liquidazione di Glitnir Banki HF designando il Consiglio di liquidazione della Banca e indicando nel 15 novembre 2009 il termine per la presentazione di istanza di insinuazione nella procedura di liquidazione.

Invitiamo tutti coloro che risultano possessori di obbligazioni Glitnir ad inviare apposita istanza di insinuazione al passivo accedendo alla procedura entro il termine del 15 novembre 2009.
di seguito estratto sentenza Corte islandese tratto da GUCE

Estratto della sentenza relativa a Glitnir Banki hf. in applicazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (2009/C 183/09)

INVITO ALL’INSINUAZIONE DI UN CREDITO — TERMINI DA OSSERVARE

Con sentenza della Corte distrettuale di Reykjavik, Glitnir banki hf., registrata con il n. 550500-3530, avente sede legale a Kirkjusandur 2, 105 Reykjavík, Islanda, ma attualmente ubicata a Sóltún 26, 105 Reykjavík, ha ottenuto una moratoria fino al 13 novembre 2009. Il 12 maggio 2009 la Corte distrettuale di Reykjavík ha designato un consiglio di liquidazione della banca, che si occuperà in particolare dei crediti nei confronti della banca durante il periodo della moratoria e successivamente all’inizio del procedimento di liquidazione, una volta terminata la moratoria.
La banca ha le seguenti succursali e uffici:

- una succursale nel Regno Unito: Glitnir Bank London Branch, ultimo indirizzo registrato: 41 Lothbury, London EC2R 7HF, England;
- una succursale in Canada: Glitnir Bank Canadian Branch , ultimo indirizzo registrato: 1718 Argyle Street, Suite 810, Halifax, Nova Scotia B3J 3N6, Canada;
- un ufficio di rappresentanza in Cina: ultimo indirizzo registrato: Rm 802A, Citigroup Tower, 33 Hua Yuan Shi Qiao Road, Shanghai 200120, People’s Republic of China.
La data di riferimento è il 15 novembre 2008. La data di inizio per la trattazione delle istanze creditizie si basa sulla data di entrata in vigore della legge n. 44/2009, vale a dire il 22 aprile 2009.

Tutte le parti che reclamano il pagamento di debiti di qualsiasi tipo o di altri diritti nei confronti della Glitnir banki hf. ovvero di attivi controllati dalla banca, ivi compresi i crediti garantiti da privilegio o da garanzia reale, sono invitati con la presente a trasmettere i propri crediti al consiglio di liquidazione della banca entro sei mesi dalla prima pubblicazione della presente notifica avvenuta il 26 maggio 2009. Di conseguenza il termine ultimo per la trasmissione delle istanze creditizie è il 26 novembre 2009. Le istanze creditizie devono essere inviate per posta al consiglio di liquidazione della banca al seguente indirizzo: Sóltún 26, 105 Reykjavík, Islanda; il loro contenuto deve essere conforme alle istruzioni figuranti nel secondo e nel terzo paragrafo dell’articolo 117 della legge fallimentare n. 21/1991. Si invitano i creditori ad indicare nelle loro istanze la posizione del rispettivo credito alla data del 22 aprile 2009.
I crediti in valuta estera devono essere espressi nella valuta in questione. I creditori di uno Stato membro dello Spazio economico europeo o dell’Associazione europea di libero scambio possono presentare istanze creditizie nella lingua di tale Stato, accompagnate dalla traduzione in islandese; tuttavia esse possono essere trasmesse in inglese senza una traduzione accompagnatoria. Gli altri creditori possono trasmettere le proprie istanze creditizie in islandese o in inglese.
L’istanza creditizia che non è stata trasmessa entro i termini sopra indicati è considerata nulla, conformemente all’articolo 118 della legge fallimentare n. 21/1991, fatta salva l’applicazione delle deroghe di cui ai punti da 1 a 6 dell’articolo summenzionato. Si ricorda espressamente che la presentazione di un’istanza creditizia da parte di un creditore presuppone il suo accordo alla rimozione dell’obbligo di riservatezza (segreto bancario) per quanto riguarda il credito in questione. Giovedì 17 dicembre 2009, alle ore 10.00, presso l’Hilton Hotel Nordica, Suðurlandsbraut 2, 108 Reykjavík si terrà una riunione dei creditori. Si invitano a presenziare alla riunione le parti che avranno presentato istanze creditizie nei confronti della banca. Questa riunione permetterà di analizzare l’elenco delle istanze creditizie trasmesse e la decisione del consiglio di liquidazione se disponibile a tale data. Un elenco delle istanze creditizie pervenute sarà messo a disposizione delle parti che avranno presentato istanze creditizie nei confronti della banca almeno una settimana prima della data della riunione summenzionata.

Ulteriori informazioni sulla presentazione di istanze creditizie e sulla loro trattazione sono disponibili sul sito web della banca: http://www.glitnirbank.com
Reykjavík, 9 luglio 2009,

Consiglio di liquidazione della banca Glitnir banki hf.

Steinunn GUÐBJARTSDÓTTIR, procuratore della Corte suprema,
Einar Gautur STEINGRÍMSSON, procuratore della Corte suprema,
Páll EIRÍKSSON, procuratore della Corte distrettuale.
5.8.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 183/19

martedì 20 ottobre 2009

Zopa.it: a che punto siamo?

Postato da Maurizio (Sella) alle 10:47 am del giorno 11 settembre 2009




"Come promesso vi aggiorno sui fatti avvenuti dal 7 agosto ad oggi.
La
richiesta di ottenere una sospensione del provvedimento di cancellazione al Tar
e successivamente al Consiglio di Stato non hanno avuto esito positivo. Non ne
siamo rimasti sorpresi perché la richiesta di sospensione del
provvedimento per motivi di urgenza viene concessa - indipendentemente dal
merito del ricorso – quando, nel tempo che intercorre tra l’ adozione del
provvedimento e la decisione finale dei giudici, si possono generare gravi
danni. Nel nostro caso è stato giudicato che tale rischio non sussistesse in
quanto Zopa sta assicurando la gestione dell’esistente (ripagamento rate e
recupero crediti).
Ci è comunque chiaro che la via giudiziale, per i suoi
tempi lunghi ed esiti incerti, non è la soluzione per consentire una rapida
ripartenza delle attività.
Per questo stiamo procedendo verso la nuova
operatività con i conti di moneta elettronica per i Prestatori, avendo scelto
IMEL.EU (Istituto di Moneta Elettronica Europeo) come partner. Al momento stiamo
finalizzando le specifiche di integrazione tra i due sistemi per poter procedere
con i necessari sviluppi software.
Affinché la nuova piattaforma Zopa possa
diventare operativa, sarà però anche necessario che essa sia “gestita” da un
nuovo soggetto giuridico, diverso da Zopa Italia S.p.A., che abbia ottenuto
dalla Banca d’Italia l’iscrizione all’albo degli intermediari finanziari ex art.
106 TUB. Pertanto, oltre agli aspetti squisitamente tecnici relativi al
perfezionamento della nuova piattaforma, stiamo anche individuando la
migliore soluzione sotto il profilo giuridico affinché il “nuovo progetto”
divenga presto una realtà.
Mi riprometto di aggiornarvi entro metà ottobre,
ma anche prima se matureranno eventi significativi per Zopa e per la community."


Maurizio SellaAmministratore Delegato Zopa Italia S.P.A.


Fonte: zopa spa

venerdì 2 ottobre 2009

Zopa.it





ZOPA.IT: BANKITALIA AFFOSSA IL SOCIAL LENDING IN ITALIA?
L'estate 2009 è stata caratterizzata dalla vicenda Zopa.it che potrebbe passare alla storia come quella che ha segnato la prematura fine del social lending in Italia.


Cos'è il social lending?
Il social lending (definito anche peer – to – peer lending) rappresenta una nuova forma di prestito, e si fonda sul passaggio della moneta direttamente dal prestatore (lender) al richiedente (borrower) con la quasi assenza di un intermediario (almeno secondo l'interpretazione offerta da taluni analisti).
Zopa.it, ovvero il più famoso social lending esistente, opera secondo una modalità semplice e rapida: il richiedente si iscrive al sito web, compilando un questionario con il quale fornisce le proprie caratteristiche finanziarie. Contestualmente egli indica l'importo che intende richiedere (tra i 1.500,00 € e i 15.000,00 €) e la durata del prestito.
La società, sulla base dei dati ricevuti, esprime una classifica di merito del richiedente (A+, A, B, C) fondata sulla garanzia di rimborso del credito. I richiedenti che risultino nella classifica di merito oltre la lettera "C" vengono automaticamente scartati e la loro richiesta non viene accettata.
A seconda della classifica di merito ricevuta, il richiedente potrà vedere irrogata la somma di denaro secondo modalità prestabilite e con un tasso relativamente basso (sicuramente inferiore a quello previsto dai principali istituti di credito).
Simultaneamente, Zopa.it provvede a ricercare i prestatori di denaro (c.d. lender) che, di fatto, mettono a disposizione liquidità per soddisfare le richieste. La ricerca si fonda sull'analisi delle migliori proposte, previo controllo delle caratteristiche e della solvibilità dei prestatori.
La società, raccolto il denaro dai prestatori secondo il tasso di interesse determinato, provvede a "girare" l'importo al richiedente, incaricandosi del servizio di gestione del successivo incasso mensile della rata composta dal capitale rimborsato, maggiorato dei relativi interessi.
La forza dell'iniziativa appena succintamente descritta è quella di ridurre al minimo i costi di intermediazione, garantire tassi di interesse più bassi rispetto a quelli ordinari e, più in generale, limitare l'attività svolta dall'intermediario alla mera figura del mediatore creditizio.


Il caso Zopa.it
La società ZOPA (acronimo di Zone Of Possible Agreement) rappresenta l'esempio più famoso del modello di "prestito sociale" sin qui descritto ed il suo largo successo mondiale dimostra come l'idea di fornire somme a prestito attraverso la rete internet sta trovando apprezzamento da parte dei consumatori.
Zopa, nata in Inghilterra attorno al 2005, ha iniziato ad operare sul territorio italiano dal gennaio 2008, fornendo i propri servizi attraverso il sito web www.zopa.it, previa iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB) istituito dalla Banca d'Italia.
Bankitalia, all'atto dell'iscrizione, ha ricondotto l'attività svolta dalla società tra quelle di mera mediazione creditizia, svolta attraverso la piattaforma elettronica, mediante la quale finanziatori e richiedenti possono ritrovarsi.
Inizialmente, quindi, l'Autorità di controllo non ha ravvisato alcuna violazione delle norme previste in materia dal D.Lgs. 385/1983 da parte della Zopa S.p.A. ritenendo legittima l'attività di gestione svolta dalla società presieduta da Maurizio Sella.


Il servizio di prestito sociale offerto da Zopa.it, tuttavia, viene di fatto cancellato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Tesoro con provvedimento del 26 giugno 2009 (Decreto n.258/385 – C ).
E' lo stesso Maurizio Sella, AD della società, ad informare gli utenti del provvedimento adottato attraverso il blog con comunicazione del successivo 13 luglio 2009.
Quali le ragioni del decreto promulgato dal Ministero?
In buona sostanza, il Ministero ha seguito le indicazioni fornite da Bankitalia, la quale ha ravvisato numerose violazioni della normativa di settore da parte di Zopa.it e, senza voler entrare nei particolari del provvedimento di cui si discute, un certa “opacità” del servizio offerto dal social lender.
In particolare l'Istituto di vigilanza ha contestato alla società l'assenza di un conto ben definito intestato ai prestatori di denaro (lender) ed ove i denari degli stessi vengono usualmente collocati.
E' risultato, infatti, che i fondi accumulati dalla società venivano depositati su un conto alla stessa intestato. Zopa.it: in altre parole, la società si è ritrovata a svolgere attività bancarie priva delle necessarie autorizzazioni.
Bankitalia, secondo altri rumors, avrebbe anche contestato a Zopa.it violazioni in materia antiriciclaggio.
Quest'ultima ha ribadito in queste ultime settimane l'intenzione di avviare un servizio di "apertura di conto di moneta elettronica intestato ad ogni singolo prestatore", cosicché risulterebbe più evidente il collegamento diretto tra prestatore e richiedente, nonché la funzione di mero mediatore assunta dalla stessa Zopa.it.
Il provvedimento del Ministero è stato impugnato dalla Zopa S.p.A. innanzi al Giudice amministrativo: tuttavia sia in prime che in seconde cure l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata rigettata.
Zopa, pertanto, al momento è stata costretta ad interrompere la propria attività.
Conclusioni
Federcontribuenti ritiene che il social lending sia, in termini generali, una forma alternativa di svolgimento del servizio di prestito del denaro che merita grande attenzione e rispetto. Ciò anche in considerazione delle difficoltà con le quali è possibile ottenere un finanziamento.
Ciò premesso, condividiamo l'atteggiamento severo assunto da Bankitalia, che ha ravvisato caratteri di "scarsa trasparenza" nel servizio offerto dalla società di lending.
Questa Associazione ha sempre ritenuto fondamentale, ai fini del corretto svolgimento dei servizi bancari, che ogni intermediario agisca nel pieno rispetto della normativa di settore e quindi con correttezza e trasparenza.
Federcontribuenti non può che plaudire alla Banca d'Italia per il proprio intervento nella speranza, però, che tale comportamento severo ed intransigente venga tenuto anche nei confronti degli intermediari tradizionali.
Allo stesso tempo, riteniamo importante che Zopa.it, data giusta risposta alle richieste avanzate da Bankitalia, possa continuare a svolgere la propria attività di mediazione creditizia offrendo un servizio alternativo ai risparmiatori, estremamente conveniente.
fonte: Federcontribuenti

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