domenica 12 marzo 2023

Finanziamento chiuso prima del previsto? fatevi restituire interessi e commissioni dalla banca!

Finalmente i consumatori potranno ottenere una completa tutela nei confronti delle banche, ottenendo la restituzione di tutte le somme versate, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Tale principio è stato ribadito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha voluto tendere una mano in favore dei consumatori, evitando le condotte scorrette delle finanziarie nel caso di chiusura anticipata dei vari rapporti di credito al consumo.

Occorre premettere che dal 2008 esistono nuove regole che disciplinano l’obbligo di rimborso in favore del consumatore dei costi sostenuti alla banca per la concessione del credito, nel caso di estinzione anticipata del rapporto bancario.

Nonostante le norme comunitarie e il provvedimento che maggiormente ha evidenziato detto obbligo di rimborso, la sentenza C – 383/2008 o sentenza Lexitor, ancora oggi alcuni istituti di credito o finanziarie non danno applicazione alla legge e non rimborsano i clienti di tutte le somme dovute.


- Le novità introdotte con la direttiva 2008/48/UE – credito al consumo

Come anticipato, dal 1° giugno 2013, il legislatore italiano ha dato applicazione alla direttiva comunitaria del 2008, prevedendo nuove regole nel caso di estinzione anticipata del credito al consumo.

Nel caso in cui il consumatore richieda di concludere il finanziamento prima della naturale scadenza, è tenuto a versare al professionista un indennizzo pari:

- all’1% dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore a un anno;

- allo 0,5 % dell’importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

Per contro, la banca dovrà restituire tutte le somme versate dal consumatore e collegate al finanziamento ottenuto, sia i costi sostenuti alla conclusione del contratto (costi upfront), come ad esempio le spese per l’istruttoria, sia quelli che il cliente sostiene durante la vita del contratto (costi recurring), tra i quali rientrano gli interessi.

L’art. 125 sexies TUB statuisce che: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito”.

La norma è chiara nel disporre il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dei maggiori costi sostenuti per ottenere il credito, laddove decida di estinguere il debito prima della sua naturale scadenza e tra questi costi rientrano anche quelli versati all'atto della conclusione del contratto (upfront).

Detti costi, negli ultimi anni, non sono mai stati rimborsati dalle banche, le quali hanno sempre ritenuto tali oneri come maturati e dovuti dal consumatore, il quale non può ottenere alcun rimborso.


- La sentenza Lexitor

Tale questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza Lexitor, avente ad oggetto i costi upfront, ossia gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore è tenuto a versare in relazione al contratto di credito consumo concluso (vedi qui).

La Corte ha affermato l'obbligo da parte dell'istituto di credito di rendere al consumatore tutti i costi sostenuti per ottenere il credito, e quindi non solo quelli recurring, ma anche le somme versate all'atto dell'avvio del rapporto bancario.

Il giudice europeo ha richiamato, sul punto, i principi introdotti con la Direttiva 2008/48, il cui fine è quello di riconoscere la massima garanzia in favore del consumatore, permettendogli di non dover sostenere un costo troppo elevato per il credito bancario, in particolar modo laddove egli restituisca il capitale prima della scadenza.

La restituzione di questi importi deve avvenire in modo automatico, in assenza di una qualsivoglia valutazione sulla natura e la tipologia dei costi collegati finanziamento o alla durata del contratto: in ultima istanza, secondo la Corte risulta corretto che qualsiasi somma versata dal cliente durante la vita del contratto, sia rimborsata dall'istituto di credito nel caso di estinzione anticipata.

Le banche e le finanziarie italiane hanno ritenuto di dover ignorare la novità normativa, nonostante i principi di applicazione siano stati esposti in modo chiaro dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.


- la legge n. 106/2021 cerca di aiutare le banche mitigando gli effetti della Lexitor

In aiuto delle banche è anche intervento il Governo, il quale ha cercato di limitare gli effetti della pronuncia della Corte di giustizia, e più in generale della direttiva 2008/48, impedendo ai consumatori di poter chiedere la restituzione di somme anticipate alle banche e da queste trattenute in modo illegittimo nel momento in cui il finanziamento è stato estinto in modo anticipato.

La legge n. 106/2021, in conversione dell'art. 11 octies decreto legge n. 73/2021 (aiuti bis), ha disciplinato il diritto di rimborso spettante ai consumatori, negandolo per coloro che avevano sottoscritto un contratto di finanziamento, con rimborso anticipato, in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa norma, ossia il luglio 2021, e quindi di fatto a tutti i rapporti di credito al consumo.

Appare di tutta evidenza che tale norma ha legalizzato il diritto delle banche a trattenere ogni costo collegato al credito, anche nell’ipotesi di estinzione anticipata del credito, così negando ogni diritto del consumatore alla restituzione dei costi cosiddetti recurring (interessi corrispettivi, assicurazione del credito ecc.) e up front (commissioni di istruttoria, commissione all'agente finanziario, spese gestione pratica).


- Incostituzionale la norma salva banche. Così deciso dalla Corte costituzionale 

Con sentenza n. 263/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limita il diritto del consumatore alla restituzione delle somme anticipate ai soli costi recurring. 

La Corte ha stabilito che la direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) deve trovare applicazione per tutti i contratti e non solo per quelli conclusi dopo l’entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021. 

La Corte conclude affermando che: "Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.".

A tutti i consumatori, quindi, spetta il diritto alla restituzione delle somme anticipate, nel caso in cui abbiano estinto il loro finanziamento prima della conclusione naturale del contratto.

Rivolgetevi alla vostra banca, o finanziaria, con la quale avete concluso il rapporto contrattuale in anticipo, e fatevi restituire i maggiori interessi e costi illegittimamente trattenuti.

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