mercoledì 29 marzo 2023

Euribor manipolato: finalmente un giudice italiano stabilisce che le banche hanno preteso troppi interessi

Torna di attualità la vicenda “manipolazione euribor”, ossia la famosa alterazione del “tasso parametro” europeo, utilizzato ai fini del calcolo degli interessi periodici applicati dalle banche ai propri clienti nei finanziamenti a tasso variabile.

Un giudice italiano ha finalmente deciso di dare seguito alla segnalazione della Commissione europea, ordinando la restituzione del maggiori interessi versati alla banca dai consumatori (per maggiori informazioni, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Come è noto, nel dicembre 2013 venne pubblicata una famosa decisione della Commissione dell’Unione europea, la quale rese nota la manipolazione del tasso interbancario Euribor da parte di un cartello formato da alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale).

Tale condotta aveva, di fatto, alterato i tassi di interessi applicati ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e, quantomeno, il 2008, con richiesta di interessi da parte delle banche del tutto illegittima.

La vicenda non ha mai trovato un giusto riscontro mediatico, ed è stata ampiamente contestata dal sistema bancario, il quale non ha mai ritenuto di dover riconoscere il proprio errore, rendendo ai clienti le maggiori somme illegittimamente trattenute per interessi non dovuti.

Di recente, la Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari è tornata sull’argomento, con la sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ribadendo che è nulla la clausola contrattuale che preveda, quale parametro per il calcolo degli interessi mensili, il tasso Euribor manipolato, così come denunciato nel 2013.

E’ interessante evidenziare un passaggio del provvedimento reso dal giudice di secondo grado sardo, il quale osserva come: “La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.” (qui un approfondimento).

E’ del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, le quali hanno valenza imperativa ed inderogabile.

Anche questo ultimo rilievo è fondamentale, in quanto supera la più comune eccezione sollevata dalle varie banche, le quali affermano che la segnalazione della Commissione non le riguarderebbe, in quanto non facenti parte del cartello oggetto della condotta incriminata.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.


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