giovedì 19 aprile 2018

Conto corrente - la modifica unilaterale delle condizioni da parte della banca non è sempre legittima

Negli ultimi mesi sono numerose le comunicazioni con le quali la banca rende noto ai clienti la modifica unilaterale delle condizioni applicate al conto corrente.

E non è raro che tale modifica comporti un aumento delle spese di tenuta del conto corrente, con conseguente maggiori costi per il cliente.

Questo aumento/modifica è legittimo? la banca può imporre le condizioni (salvo consentirci di cambiare il conto)?

L'argomento, attuale, riguarda le recenti modifiche che molte banche hanno introdotto nei contratti, come ad esempio il Banco Popolare, e che sono state oggetto di numerose polemiche.

La Banca d'Italia, con una recente nota del 28 marzo 2017, ha fornito una serie di indicazioni agli intermediari, volte a chiarire quando le banche possono modificare unilateralmente le condizioni contrattuali con i clienti, esercitando lo jus variandi, previsto dall'art. 118 TUB.

La nota, che potete leggere di seguito, chiarisce che da una parte la banca può modificare unilateralmente le condizioni con la clientela, previa comunicazione, e dall'altra limita tale possibilità da parte dell'intermediario.

In particolare, il diritto di modifica unilaterale delle condizioni può avvenire se:
(a) è prevista dal contratto;
(b) sussiste un “giustificato motivo”.


La Banca d'Italia ha chiarito, sul punto, che il “giustificato motivo” deve essere reso noto al cliente, secondo i criteri di trasparenza e correttezza che deve accompagnare la condotta dell'intermediario bancario nei confronti della clientela.


Proprio per tale ragione, la nota inviata da Banca d'Italia lo scorso 28 marzo 2017 include un invito rivolto alle banche di valutare le modifiche contrattuali introdotte nel 2016, con le quali sono state previste variazioni temporanee delle tariffe (c.d. modifiche una tantum).

Banca d'Italia ricorda, a tal proposito, che tale modifica è legittima solo se:
- è preceduta da comunicazione al cliente (2 mesi prima);
- il cliente può recedere dal contrato senza dover versare alcuna penalità;
- è supportata da "giustificato motivo";
- la ragione della modifica è chiarita al cliente.

Se la banca non ha rispettato questi presupposti, potete rivolgervi all'arbitro bancario per chiedere che sia dichiarata l'illegittimità della modifica contrattuale, previo reclamo inviato alla banca.

Qui di seguito, la nota della Banca d'Italia.
Quando è regolare la modifica unilaterale del conto corrente? la nota di Bankitalia by Consumatore Informato on Scribd

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