lunedì 23 gennaio 2017

Offerta di transazione di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Conviene accettare?

Banca Popolare di Vicenza la definisce "una proposta concreta", mentre il Presidente di Veneto Banca dichiara "Vogliamo dare un segnale forte e tangibile a coloro che hanno subito gravi conseguenze a causa della passata gestione del nostro Gruppo, che sarà oggetto di una rigorosa azione di responsabilità. Sono proposte chiare e concrete, le uniche che possano alleviare in tempi brevi i disagi provocati a tante famiglie e imprese.".

Stiamo parlando delle proposte di transazione tombale avanzate dalle due banche verso i possessori di azioni  acquistate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016.

Le offerte provenienti dagli istituti di credito sono state definite "tombali", in quanto gli aderenti "rinunciano, irrevocabilmente e incondizionatamente a qualunque pretesa - nei confronti di chiunque e in qualunque sede (sia civile, sia penale) - relativa all'investimento".

L'offerta prevede, in buona sostanza, le seguenti condizioni:

- Banca Popolare di Vicenza verserà 9 euro per ogni azione;
- Veneto Banca rimborsa il 15% del valore nominale di acquisto.

Si tratta di un indennizzo, in quanto i titoli rimangono nelle mani dei consumatori, e si perfezionerà solo nel caso di adesione alla proposta dell'80% dei possessori di azioni che rientrano nel regolamento che accompagna l'offerta.

Ricordiamo, infine, che la "proposta concreta" (sic!) rimane valida sino al prossimo 15 marzo 2017, data di scadenza dell'offerta.

> Conviene aderire a questa offerta?

Premettiamo che da una lettura dei regolamenti che riguardano le offerte di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e che vi invitiamo a leggere con attenzione (vedi qui per BPVI, e qui per Veneto Banca), si evince con chiarezza che non tutti i possessori dei titoli azionari, anche acquistati successivamente al gennaio 2007, rientrano nell'offerta avanzata dalle banche.

Come anticipato in precedenza, stiamo parlando di una proposta di indennizzo, ove la banca si limita a versare l'importo oggetto di accordo, acquistandosi il silenzio giudiziario del consumatore (cioè il suo diritto ad agire per le vie legali), a fronte di pagamenti molto esigui.

Il valore dell'offerta è decisamente basso, ma può risultare interessante per i consumatori che non hanno intenzione, volontà e risorse monetarie per potersi vedere riconosciuto un reale risarcimento del danno attraverso l'arbitro in materia di investimenti finanziari o il giudice.

> Se non si aderisce? diffida - ricorso all'ACF o la mediazione civile

Chi non aderisce all'offerta dovrebbe, a nostro parere, inviare una diffida alla banca con la quale interrompere il termine di prescrizione e, successivamente, avviare un tentativo di soluzione stragiudiziale attraverso l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con un procedimento di mediazione obbligatoria.

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