venerdì 30 settembre 2016

Arbitro finanziario - da ottobre importanti novità

La recente Delibera Consob del 4 maggio 2016, con la quale è stata data emanazione all’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 179/2007, ha introdotto novità interessanti per quel che concerne la figura del  nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (Acf).

Qui alcune novità interessanti che entreranno in vigore il prossimo ottobre:

- composizione del collegio dell'ACF
Gli arbitri che comporranno il collegio dovranno rispecchiare tutte le realtà e gli interessi coinvolti nelle controversie sottoposte al procedimento ADR, e quindi il Presidente e due membri del collegio sono nominati da Consob, altri due membri sono scelti su designazione, rispettivamente, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) e delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative.

- materia oggetto delle decisioni dell'ACF
Oggetto delle decisioni dell'arbitro sono tutte le controversie che riguardano la violazione degli obblighi di informazione da parte delle banche in materia di investimenti finanziari e di gestione collettiva del risparmio. Esiste un limite quantitativo all'accesso all'arbitro nel senso che questo sistema di soluzione alternativa delle controversie può avvenire solo per importi inferiori ad euro 500.000,00.

- procedura telematica e gratuita
L'avvio e la gestione della procedura è totalmente telematica, sicché l'investitore (od anche l'intermediario finanziario) che intenda rivolgersi all'arbitro lo dovrà fare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. Solo il ricorso può, in particolare nel caso di investitori poco telematici, essere inviato attraverso la normale raccomandata.

Il sistema telematico dovrebbe consentire una condivisione real time di documenti, istanze ed ogni fase della procedura

La procedura è completamente gratuita e dovrebbe essere abbastanza rapida dovendosi concludere entro 90 giorni dall'invio della domanda di mediazione.

- Avvio vigilanza Consob
Una novità interessante che dovrebbe essere introdotta con il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie della Consob riguarda, secondo molti commentatori, la possibilità da parte dell'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) di attivare la vigilanza Consob, laddove dall'istruttoria dello specifico fascicolo, il collegio dovesse ravvisare  condotte gravi e ripetute da parte dell'intermediario finanziario.

Qui la Delibera Consob.

martedì 27 settembre 2016

Life Portfolio Italy - si alla restituzione del capitale se il cliente non viene avvisato dell'aumento di rischio dei fondi Madoff

La vendita di polizze assicurative indicizzate ha segnato, negli ultimi anni, una grossa crescita, alla quale non è seguita una soddisfazione per i consumatori che avevano sottoscritto questo tipo di contratti.

I sottoscrittori di questi prodotti assicurativo/finanziari molto spesso non hanno compreso le caratteristiche e la natura di questo tipo di polizze, collegate all'andamento di determinati prodotti finanziari o dei mercati.

A seguito dei ripetuti interventi dei giudici di merito, è risultato che non sempre le informazioni fornite ai consumatori erano precise e trasparenti, e comunque vi sono stati una serie di inadempimenti da parte della banca o della compagnia assicurativa.

Con la recente sentenza del Tribunale di Torino n. 1540 del 18 marzo 2016, il giudice piemontese ha affrontato l'obbligo informativo che grava sull'intermediario finanziario che propone una polizza assicurativa indicizzata, evidenziando che tale dovere informativo sussiste anche successivamente alla vendita della polizza unit linked.

Nel caso di specie, un risparmiatore aveva investito una ingente somma in una polizza unit linked denominata Life portfolio Italy di Credit Suisse, sostenendo di essere stato sollecitato dalla compagnia assicurativa ad investire in tale contratto assicurativo trattandosi di prodotto “più sicuro” rispetto ad altri investimenti all’epoca detenuti dal cliente.

La  società venditrice e il soggetto emittente non rendevano informazioni complete in merito alla natura del prodotto, ed in particolare alla rischiosità perché fondato su “fondi Madoff”.

Ed anche dopo l'investimento, allorché era scoppiato il caso Madoff, la compagnia assicurativa non aveva trasmesso una comunicazione con l'aggravamento del rischio della polizza conseguente allo scandalo che aveva investito il finanziere americano.

Il consumatore veniva a conoscenza di tale comunicazione solo tre anni dopo, allorché veniva comunicato allo stesso che era giacente una comunicazione a lui indirizzata, mai trasmessa, ove la compagnia assicurativa gli rendeva noto che il Fondo Interno collegato alla sua polizza era caratterizzato da un profilo di rischio molto elevato.

E proprio su questa carenza, che il consumatore si è rivolto al Tribunale di Torino chiedendo che sia dichiarato l'inadempimento della compagnia con risarcimento del danno, consistente nella somma persa a causa della vicenda Madoff.

E il Tribunale di Torino ha dato ragione al consumatore, evidenziando che la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio da parte di Credit Suisse ha cagionato il danno subito dal cliente.

La banca, infatti, è responsabile per la mancata consegna della lettera, non mettendo l'investitore nella condizione di poter eventualmente limitare il suo danno uscendo dal contratto.  

Tale obbligo, peraltro, compare  nel contratto di Credit Suisse all'art. 20 ove la società si era impegnata  a  comunicare tempestivamente per iscritto al contraente, per tutta la durata contrattuale, ogni informazione utile relativa agli elementi essenziali del contratto, nonché tutte le eventuali variazioni conseguenti alla sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure conseguenti ad eventuali modifiche nella legislazione applicabile, od ancora ogni dato ed informazione che possa assumere rilevanza per il contratto sottoscritto.

Ed il Tribunale ritiene estremamente grave che Credit Suisse non abbia informato il cliente in merito alla aggravamento della polizza unit linked, passata da prodotto a rischio "medio" a strumento finanziario a rischio "elevato": "In questa prospettiva si ritiene necessario muovere da un preciso e non contestabile dato di fatto: l’attore aveva deciso di investire una parte consistente del suo patrimonio mobiliare (un milione di euro) in un prodotto finanziario caratterizzato da un livello di rischio “medio”. Se si pone mente al fatto che la redditività degli investimenti è normalmente direttamente proporzionale al loro grado di rischio, può affermarsi che il X. non fosse – almeno per quanto riguarda quella parte del suo patrimonio – alla ricerca di un investimento dai rendimenti particolarmente elevati; ma, piuttosto, di un investimento “ragionevolmente sicuro”, che consentisse cioè, con ragionevole grado di probabilità, di salvaguardare il capitale investito. D’altra parte il X. allega – e le convenute non contestano – che l’investimento nella Life Portfolio Italy fosse (stato prospettato dalle banche convenute come) più sicuro rispetto a quelli dismessi dall’attore al fine di acquistare la polizza. Il fatto che nel settembre 2008 – quando pervenne a CSI la comunicazione circa l’aumentato livello di rischio del fondo interno – il rendimento di questa polizza fosse superiore a quelli degli altri prodotti in cui il X. aveva investito non induce affatto una prognosi negativa sulla probabilità che il X. disinvestisse, ma è, semmai, conferma del grado di rischio più elevato del fondo Alternative Asset Class. I prodotti finanziari “ad alto rischio” si caratterizzano infatti proprio per le prestazioni elevate (anche) nei momenti di crisi generale dei mercati. Salvo però mettere a maggior rischio di perdita il capitale investito. Per valutare l’importanza dell’informazione omessa va ricordato che essa riguardava proprio l’elemento “chiave” di ogni investimento, cioè il livello di rischio del prodotto finanziario (a cui è normalmente legata la prevedibile redditività); e che tale livello era repentinamente salito, non di uno solo, ma di ben due gradini, portandosi al Y. grado contemplato. Un simile grado – contrariamente a quanto afferma CSLP – non era neppure allineato al profilo del X. quale emerge dalla profilatura cliente (doc. 2 CSLP), che era “accentuato” (quarto grado su cinque della scala), e quindi inferiore a quello assunto con il prodotto in esame. La circostanza che il X. non abbia disinvestito dopo il crollo della polizza determinato dalla “vicenda Madoff” non dimostra affatto che, qualora fosse stato tempestivamente informato (nel settembre 2008) del maggior livello di rischio, egli avrebbe comunque mantenuto fermo l’investimento. Anzitutto perché la scelta odierna è verosimilmente dettata da strategie legate al contenzioso in essere con le banche. In secondo luogo, perché è evidente che un disinvestimento dopo che la perdita si è già prodotta (e quindi il rischio insito nello strumento finanziario si è già verificato) è, in generale, operazione economicamente poco oculata, perché non consente di beneficiare di eventuali “recuperi” dei titoli. Alla luce di queste considerazioni si ritiene che se il X. fosse stato informato che il livello di rischio del fondo interno era passato dal livello “medio” a quello “elevato” e che quindi – in una congiuntura già generalmente sfavorevole per i mercati finanziari, caratterizzata dalla crisi delle banche d’affari americane – ben un terzo del suo patrimonio mobiliare era investito in un prodotto che lo esponeva al rischio di perdita del capitale, egli avrebbe presumibilmente riscattato la polizza Life Portfolio Italy e impiegato il ricavato in investimenti allineati con la sua propensione al rischio.".

Tale carenza informativa comporta una ipotesi di grave inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e 1455 c.c., con conseguente condanna della società alla restituzione della somma investita e risarcimento del mancato guadagno.

Qui la sentenza del Tribunale di Torino.

venerdì 9 settembre 2016

Anatocismo bancario: introdotte le nuove norme

Lo scorso 3 agosto, con apposito comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono entrate in vigore le modifiche all'art. 120, comma 2 del Testo unico bancario da parte del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, così sostituito dall’articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49).

E il nuovo intervento normativo dovrebbe porre fine alla lunga diatriba in corso in merito alla corretta applicazione degli interessi bancari da parte dell'istituto di credito verso i propri clienti.

La nuova norma, entrata in vigore da agosto, reintroduce l'anatocismo bancario prevedendo le nuove regole per l’individuazione delle modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di intermediazione bancaria.

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