venerdì 18 marzo 2016

Anche l’arbitro bancario dichiara la fine dell’anatocismo

Una nuova decisione conferma l'orientamento assunto, da più parti, di voler escludere l'applicazione dell'anatocismo bancario ai rapporti bancari a partire dallo scorso 1° gennaio 2014, così come stabilito dal comma 2 introdotto dall’art.1, comma 629, della legge n.147/2013 (sul punto, vedasi qui).

E questa volta è l'Arbitro Bancario Finanziario che, con la recente decisione dell’08 ottobre 2015, n. 7854, ritiene di dover aderire in merito all'applicazione temporale della novità normativa - il divieto di anatocismo - di cui all’art. 120, comma 2, del TUB, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La vicenda è nota, ed è stata abbondantemente affrontata in questo blog, e quindi vi rimandiamo ai precedenti interventi che trattano questo tema, in particolare laddove si evidenzia che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha cancellato, di fatto, l'anatocismo bancario, stabilendo che a far data dal 1° gennaio 2014 gli istituti di credito non possono operare alcuna capitalizzazione nei rapporti bancari intrattenuti con i clienti.

L'ABF, facendo proprie queste semplici valutazioni già ribadite di recente dalla giurisprudenza di merito, ritiene che tale norma contenga una interpretazione abrogatrice dell'anatocismo, senza la necessità di alcuna interpretazione successiva da parte del CICR, e quindi di per sé idonea a divenire immediatamente applicabile da parte degli istituti di credito.

D'altronde, continua il Collegio, questa abrogazione si può comprendere sia dagli intenti normativi perseguiti con la norma, sia dalla circostanza che la norma non lasciava alcun spazio interpretativo al CICR, chiamato soltanto a definire alcuni aspetti meramente pratici.

Trattandosi di una abrogazione intervenuta con una norma successiva, l'ABF conclude sostenendo che dal 2014 è divenuta illegittima la pratica commerciale dell'anatocismo bancario.

Qui la sentenza dell'ABF.
Divieto anatocismo - 1° gennaio 2014

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