giovedì 24 marzo 2016

Torna l'anatocismo bancario?

In effetti, la domanda non appare scontata alla luce della recente discussione parlamentare che si è tenuta lo scorso 17 marzo, allorché la VI Commissione finanza della Camera dei deputati ha approvato un emendamento, mediante il quale viene apportata una importante modifica all'art. 120 del TUB. 

La Commissione, chiamata ad approvare le misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (c.d. decreto banche), attualmente in discussione in Parlamento per la sua conversione in legge ha pensato bene di introdurre l'art. 17 bis che prevede questa lieve modifica dell'art. 120 del TUB.

Art. 17-bis.

(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).

1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.»
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Ci sembra evidente il tentativo di reintrodurre l'anatocismo bancario, anche se speriamo di aver inteso erroneamente la modifica normativa, con pronta smentita attraverso questo blog.

Di seguito, il Bollettino ove trovate la norma appena richiamata.

venerdì 18 marzo 2016

Anche l’arbitro bancario dichiara la fine dell’anatocismo

Una nuova decisione conferma l'orientamento assunto, da più parti, di voler escludere l'applicazione dell'anatocismo bancario ai rapporti bancari a partire dallo scorso 1° gennaio 2014, così come stabilito dal comma 2 introdotto dall’art.1, comma 629, della legge n.147/2013 (sul punto, vedasi qui).

E questa volta è l'Arbitro Bancario Finanziario che, con la recente decisione dell’08 ottobre 2015, n. 7854, ritiene di dover aderire in merito all'applicazione temporale della novità normativa - il divieto di anatocismo - di cui all’art. 120, comma 2, del TUB, come modificato dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La vicenda è nota, ed è stata abbondantemente affrontata in questo blog, e quindi vi rimandiamo ai precedenti interventi che trattano questo tema, in particolare laddove si evidenzia che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha cancellato, di fatto, l'anatocismo bancario, stabilendo che a far data dal 1° gennaio 2014 gli istituti di credito non possono operare alcuna capitalizzazione nei rapporti bancari intrattenuti con i clienti.

L'ABF, facendo proprie queste semplici valutazioni già ribadite di recente dalla giurisprudenza di merito, ritiene che tale norma contenga una interpretazione abrogatrice dell'anatocismo, senza la necessità di alcuna interpretazione successiva da parte del CICR, e quindi di per sé idonea a divenire immediatamente applicabile da parte degli istituti di credito.

D'altronde, continua il Collegio, questa abrogazione si può comprendere sia dagli intenti normativi perseguiti con la norma, sia dalla circostanza che la norma non lasciava alcun spazio interpretativo al CICR, chiamato soltanto a definire alcuni aspetti meramente pratici.

Trattandosi di una abrogazione intervenuta con una norma successiva, l'ABF conclude sostenendo che dal 2014 è divenuta illegittima la pratica commerciale dell'anatocismo bancario.

Qui la sentenza dell'ABF.

giovedì 10 marzo 2016

L'Antitrust indaga Pop Vicenza per la vendita di azioni abbinate ai servizi bancari

AGCM - comunicato 8 marzo 2016
Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio per presunta pratica commerciale scorretta nei confronti di Banca Popolare di Vicenza. La Banca avrebbe nei fatti condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei clienti (mutui, prestiti personali, aperture di credito in conto corrente) all’acquisto da parte loro di azioni od obbligazioni convertibili dell’istituto, anche concedendo somme superiori agli importi richiesti in caso di accettazione di questi titoli. Una tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione ai prodotti di finanziamento.

venerdì 4 marzo 2016

Maxi sanzione alle casse di risparmio del Trentino Alto Adige per la vendita di mutui a Trento e Bolzano

Antitrust - comunicato stampa 26/2/2016
L’Antitrust ha irrogato una serie di sanzioni, per un totale di circa 27 milioni di euro, a carico di alcuni istituti di credito, della Federazione Cooperative Raiffeisen e della Federazione Trentina della Cooperazione, per due distinte intese anti-concorrenziali nel mercato degli impieghi alle famiglie, attuate rispettivamente nelle province di Bolzano e di Trento.


A conclusione della sua istruttoria, l’Autorità ha accertato che la Federazione Cooperative Raiffeisen e 14 Casse Raiffeisen (Cassa Rurale di Bolzano, Casse Raiffeisen di Brunico, Lana, Valle Isarco, Merano, Castelrotto-Ortisei, Oltradige, Lagundo, Wipptal, Tures Aurina, Prato-Tubre, Nova Ponente-Aldino, Silandro e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige) hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione del diritto antitrust. Questo accordo consisteva nel coordinamento delle politiche commerciali, anche attraverso lo scambio di informazioni sensibili (tassi di interesse e altre condizioni economiche dei finanziamenti), con l’obiettivo di limitare il confronto competitivo nel mercato degli impieghi bancari alle famiglie nella provincia di Bolzano. L’intesa s’è protratta per un arco temporale di circa sette anni (2007-2014).


martedì 1 marzo 2016

Il decreto legge di riforma del credito cooperativo

Il recente decreto legge che ha modificato le norme relative al settore del credito cooperativo, recepisce le direttive volute dalla Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare gli istituti di credito nello smobilizzo dei crediti in sofferenza.  In materia di recupero dei crediti, gli istituti di credito sono agevolati nella vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell’imposta di registro che passa dal precedente 9% per il valore di assegnazione a soli euro 200,00. Tale agevolazione è fruibile dalla banca solo nel caso in cui l'immobile sia venduto entro due anni dall'avvio della procedura.

Le norme sono finalizzate a rendere più forti le banche, ed in particolare le banche di credito cooperativo.


Qui di seguito, il decreto legge del 16 febbraio 2016.

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