mercoledì 23 settembre 2015

Popolare di Vicenza: avviata l'indagine verso i vertici della banca


E' iniziata, con le perquisizioni eseguite ieri, l'indagine da parte di alcune procure della repubblica nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, al fine di verificare la regolarità della gestione amministrativa degli ultimi anni.


La crisi di Popolare di Vicenza parte da lontano, ed è conseguente ad alcune scelte aziendali adottate dal Consiglio di amministrazione negli ultimi anni, risultate quanto meno infelici.

A seguito di vari esposti depositati presso le procure italiane da parte di investitori della banca, la Procura della Repubblica di Vicenza  ha dato avvio all'indagine verso i vertici di PopVi, ipotizzando i reati di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza.

Alle perquisizioni effettuate ieri dovrebbero seguire ulteriori indagini ed approfondimenti nei prossimi mesi, al fine di accertare l'eventuale rilevanza penale delle condotte tenute dai principali esponenti della banca, passati e presenti.

Cosa può fare il risparmiatore che ha acquistato titoli PopVi, rimanendo "impelagato" nella vicenda che riguarda il gruppo bancario veneto?

Non possiamo che ribadire i suggerimenti già forniti alcuni mesi addietro (vedi), e seguire l'evoluzione dell'indagine penale avviata verso la banca.

martedì 22 settembre 2015

Anatocismo: no alla modifica dell’art. 120 TUB proposta da Bankitalia

Consumatore Informato non può che esprimere il proprio pieno dissenso alla proposta di modifica dell'art. 120 TUB avanzata da Banca d'Italia attraverso il documento dello scorso 25 agosto, messo a disposizione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) e che, di fatto, rappresenta un nuovo aiuto alle banche, reintroducendo di fatto questa pratica cancellata con l'ultimo intervento legislativo (vedasi l. n. 147/2013).
  1. Anatocismo bancario - non si possono più capitalizzare gli interessi con la legge n. 147/2013
L’anatocismo bancario è una pratica seguita nei decenni dalle banche, le quali hanno capitalizzato gli interessi periodicamente maturati nei rapporti bancari con i clienti (specialmente quelli a proprio favore), arrivando a calcolare gli interessi non solo sul capitale, ma anche sugli interessi formatesi nel periodo precedente.

Accadeva, ed accade tuttora, che la posizione debitoria del cliente aumenta come semplice conseguenza della trasformazione degli interessi passivi in capitale sul quale la banca calcolava gli interessi nel periodo successivo (capitalizzazione degli interessi debitori).

Di conseguenza, il debito del correntista (o mutuatario) aumenta senza che vi sia alcuna operazione bancaria, ma solo come conseguenza della pratica bancaria adottata, e contraria all'art. 1283 c.c. che stabilisce che gli interessi possono produrre nuovi interessi solo a seguito della domanda giudiziale avanzata dal creditore, o per una convenzione (accordo) successivo alla loro maturazione.

I ripetuti interventi dei giudici, in primo luogo la Corte di Cassazione (vedasi, tra le tante, Cass. 20172/13), hanno ripetutamente ribadito la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi bancari, proprio perché contraria al citato art. 1283 c.c..

Alla fine, anche il nostro Governo si è dovuto rendere conto che la pratica seguita dagli istituti bancari era contraria anche ai principi costituzionali, ed è intervenuto per prevederne la cancellazione.

Con la legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), il Governo Renzi ha disposto la modifica dell’articolo 120 del Tub, introducendo il divieto assoluto dell'anatocismo bancario (vedi).

La norma, però, ha demandato al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (Cicr) di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, con norma di disciplina da rendere attuativa in tutti i rapporti bancari.
  1. La novità introdotta con la legge finanziaria è immediatamente applicabile? si, secondo il Tribunale di Milano
L'aspetto paradossale della vicenda è che da fine 2013 sino alla data odierna, non vi è stata ancora una definitiva stabilizzazione normativa dell'art. 120 TUB, non essendo ancora intervenuto il Cicr.
Nel frattempo, le banche hanno continuato ad applicare l'anatocismo, affermando che si sarebbero adeguate al nuovo quadro normativo solo in seguito all'attuazione delle norme avvenuta con il Cicr, secondo la delega ricevuta dall'esecutivo.
Ma la novità normativa introdotta con la legge finanziaria per il 2014 può/deve trovare applicazione immediata, o dobbiamo attendere l'intervento del Comitato?
La giurisprudenza di merito, ed in particolare il Tribunale di Milano, sembrano aver colto nel segno rispetto al problema, fornendo una soluzione non solo condivisibile, ma rispettosa degli interessi dei correntisti.
I giudici, infatti, hanno chiarito che la modifica legislativa consiste in norma già completa e immediatamente applicabile, senza dover attendere alcun intervento da parte dell'organo legislativo di secondo grado.
Le banche, in altre parole, non possono più applicare l'anatocismo bancario nei rapporti con i propri clienti.
  1. Bankitalia vuole reintrodurre l'anatocismo bancario ignorando l'intervento legislativo!
E visto che siamo alle prese con una delle tante paradossali realtà italiane, la Banca d'Italia non poteva sottrarsi a tale vicenda, e con il recente documento di consultazione del 25 agosto ha voluto proporre le linee guida della normazione del Cicr, cercando di riproporre l'anatocismo bancario.
A tal proposito, Banca d’Italia ha posto in consultazione il testo che vorrebbe proporre al Cicr, e che potete leggere di seguito, con il quale attuare le modifiche dell'art. 120 comma 2 del Testo Unico Bancario.
La proposta di Bankitalia è la seguente:
  • viene riproprosto l'anatocismo, in quanto gli interessi, attivi e passivi, sono oggetto di conteggio con la medesima periodicità annuale;
  • il conteggio avviene, di conseguenza, ogni 31 dicembre di ciascun anno;
  • tutti gli interessi maturati nel periodo devono essere oggetto di contabilizzazione separata rispetto al capitale, al fine di evitare qualsivoglia influenza del calcolo del capitale;
  • gli interessi, sia attivi sia passivi, sono esigibili decorso il sessantesimo giorno dal ricevimento da parte del cliente dell’estratto conto;
  • Superato il termine di sessanta giorni, il cliente può autorizzare l’addebito degli interessi (sul conto o sulla carta di credito), con aumento del debito per conseguenza dell'aggiunta degli interessi passivi.
In altri termini, l'anatocismo bancario uscito dalla porta rischia di rientrare dalla finestra.
La consultazione di Banca d'Italia è aperta sino al prossimo 23 ottobre 2015, termine entro il quale possono essere proposte osservazioni, modifiche e critiche.

Qui, il provvedimento di Banca d'Italia.


martedì 15 settembre 2015

Salvataggio banche - pro e contro del "bail in"

La recente approvazione del decreto di attuazione della Direttiva UE n. 2014/59, anche in Italia viene introdotto il nuovo sistema di salvataggio di una banca da un dissesto finanziario: il bail in (“salvataggio interno”).

Le nuove norme creano un meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie del tutto diverso rispetto a quello attuale, prevedendo una partecipazione diretta ed immediata degli azionisti, obbligazionisti e financo i titolari dei conti correnti, e solo indiretta e successiva da parte dello stato.

Il nuovo quadro normativo è destinato ad entrare in vigore a partire dal gennaio 2016, data dalla quale il prelievo forzoso bancario verrà legalizzato con il fine di tutelare contribuenti e mercati.

domenica 6 settembre 2015

Lehman - non valido l'acquisto delle obbligazioni privo di contratto

Questa domenica concludiamo la nostra rapida rassegna delle sentenze pronunciate da vari tribunali italiani, i quali si sono trovati a dover decidere in merito alla condotta tenuta dalle banche che hanno venduto agli investitori obbligazioni Lehman Brothers (vedi).

I giudici sono intervenuti giudicando la responsabilità della banca sotto diversi profili, arrivando a riconoscere il diritto del consumatore ad ottenere la restituzione dell'importo investito in Lehman Brothers.

In molte circostanze, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità da parte dell'intermediario finanziario, e del Consorzio Patti Chiari, per non aver avvertito il consumatore in merito all'improvviso deterioramento del titolo obbligazionario, condannando l'istituto di credito per la condotta omissiva.

Questa settimana, invece, vi proponiamo la lettura della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, ove il giudice si è limitato ad accertare che la banca aveva operato in favore del cliente in assenza di valido contratto scritto, così come previsto ex art. 23 del Testo Unico della Finanza.

A fronte di questa grave carenza formale, il giudice lombardo ha dichiarato la nullità dell'ordine di investimento, ordinando alla Banca di voler restituire al risparmiatore i soldi versati per l'acquisto di obbligazioni Lehman.

Buona lettura.

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