martedì 9 giugno 2015

Tribunale di Venezia: obbligazioni Lehman - banca responsabile per non aver informato il cliente del default

Negli ultimi mesi sono in aumento le sentenze aventi ad oggetto vendite di titoli obbligazionari Lehman Brothers ove è stata riconosciuta la responsabilità della banca per non aver fornito valide informazioni in merito al prossimo default della banca d'affari americana.

Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore. 


Nel caso di specie, gli investitori convenivano in giudizio la Banca Popolare di San Marco, contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.

Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo. 

Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia). 

Il Giudice è chiaro nel sostenere che la banca non poteva non conoscere la reale situazione del soggetto emittente, sia per il ruolo di investitore istituzionale che, nello specifico, per l'attività commerciale svolta direttamente con Lehman.

Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".

Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.

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