mercoledì 24 giugno 2015

Tribunale di Cuneo - Patti Chiari condannata per Lehman Brothers

Questa domenica torniamo ad affrontare la vicenda Lehman Brothers, proponendovi una nuova sentenza ove l'intermediario finanziario è stato riconosciuto colpevole per non aver valutato ed esposto al cliente il rischio collegato a questo tipo di investimento. Il Tribunale di Cuneo, con una sentenza del gennaio 2015 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la responsabilità della banca che ha venduto i titoli Lehman Brothers, Banca Regionale Europea.

Nel caso affrontato, però, il giudice piemontese ha altresì riconosciuto la presponsabilità solidale del consorzio Patti Chiari, per aver inserito nella propria lista "obbligazioni sicure" un titolo dimostratosi altamente rischioso.

Nella concreta fattispecie, come accertato dal giudice, l'ordine di investimento predisposto dalla BRE indicava chiaramente che "il titolo in ordine fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio - rendimento "pattichiari" emesso alla data dell'ordine. N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo negoziato potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco subisce una significativa variazione del livello di rischio".

I clienti della banca, per tale ragione, hanno citato in giudizio anche Patti Chiari, ritenendo anche il Consorzio responsabile per il danno subito a causa del default di Lehman.

Il Tribunale di Cuneo, accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dai clienti, ha considerato solidalmente responsabili sia la Banca che il Consorzio, per aver fornito all'investitore informazioni parziali e approssimative, fondando il proprio giudizio di solidità di Lehman sul solo rating della banca d'affari indicato dalle principali società di rating internazionale.

Il Giudice di Cuneo ritiene, invece, che Banca Regionale Europea avrebbe dovuto valutare la solidità dell'obbligazione proposta ai clienti utilizzando altri indici di rischio dai quali sarebbe risultato agevole accertare una scarsa affidabilità del titolo Lehman oggetto di negoziazione

E il Giudice piemontese individua, in particolare, le variazioni dell'indice di rischio rappresentato dal VaR (Value at Risk) che nel caso dei bond Lehman aveva ottenuto una significativa variazione già nel 2007 e, in modo più marcato, nell'anno 2008.

Da una analisi approfondita delle obbligazioni Lehman, il Tribunale di Cuneo ha accertato che il titolo in oggetto non presentava alcuna solidità e sicurezza tale da poter essere inserito nel listino Patti Chiari, come obbligazione a basso rischio.

Il Tribunale di Cuneo, inoltre, ha contestato alla Banca e a Patti Chiari di non disporre di indici di valutazione del rischio appropriati per valutare il reale livello di rischiosità dei titoli Lehman, e quindi fornire al cliente informazioni appropriate per una decisione consapevole.

Banca Regionale Europea viene condannata, quindi, in quanto responsabile per non aver informato il cliente sui rischi di investimento e per non aver valutato la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio dei clienti.

I risparmiatori piemontesi, grazie alla sentenza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, hanno ottenuto la restituzione dell'importo investito in bond Lehman brothers, e gli interessi legali non percepiti negli anni.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Cuneo.

domenica 14 giugno 2015

Vicenza. Il segreto dei prestiti all'1%

Fonte:
Il Fatto quotidiano
15 aprile 2015
Molti lamentano quanto sia difficile ottenere prestiti dalle banche italiane. Mica vero: l'anno scorso la Banca Popolare di Vicenza (Bpvi) era dispostissima a concederne a un misero 1% d'interesse, rimborsabili in cinque anni. Però chi l'ha fatto, se n'è pentito. Doveva infatti impiegare i soldi ricevuti per sottoscrivere azioni della banca a 62,5 euro. Peccato che la settimana scorsa essa abbia deciso che valevano più solo 48 euro. Così chi c'è cascato, registra adesso una perdita intorno al 170% rispetto a quanto finora versato. Evidentemente la banca veneta mira a rinverdire i fasti della salentina Banca 121, che con For You riuscì a produrre risultati nell'ordine del meno 330%.

martedì 9 giugno 2015

Tribunale di Venezia: obbligazioni Lehman - banca responsabile per non aver informato il cliente del default

Negli ultimi mesi sono in aumento le sentenze aventi ad oggetto vendite di titoli obbligazionari Lehman Brothers ove è stata riconosciuta la responsabilità della banca per non aver fornito valide informazioni in merito al prossimo default della banca d'affari americana.

Una recente pronuncia del Tribunale di Venezia, che potete leggere di seguito, ha condannato la banca a restituire al proprio cliente l'importo oggetto di investimento in titoli Lehman, accertando che nella specifica fattispecie, l'istituto di credito non avrebbe valutato in modo corretto la conformità dell'investimento rispetto al profilo di rischio del risparmiatore. 


Nel caso di specie, gli investitori convenivano in giudizio la Banca Popolare di San Marco, contestando all'intermediario finanziario gravi violazioni di legge, ed in particolare del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), e chiedendo la restituzione di tutte le somme investite nel valore mobiliare Lehman Brothers TV/2012.

Il Tribunale di Venezia, a seguito di CTU, ha appurato che il titolo Lehman Brothers presentava gravi rischi economici e finanziari sin dall'estate 2007, allorché vi era stata una lenta, ma costante, discesa del prezzo del titolo. 

Così il Giudice veneziano ha analizzato le valutazioni del consulente tecnico "Il Ctu, er arrestarsi ad uno solo di parametri da lui valutati (gli altri sono l'andamento dei CDS e il criterio VaR) ha chiaramente affermato [...] che il prezzo di mercato dei titoli obbligazionari in oggetto è stato sostanzialmente stazionario dal giorno di emissione (20/7/2005) fino al giugno 2007; nel mese di agosto 2007 ha iniziato a scendere vertiginosamente con un breve rialzo alla metà di settembre, per procedere poi nella discesa con un forte picco in ribasso nel marzo 2008, un rialzo in aprile e maggio 2008, e una ridiscesa vertifinosa da giugno alla metà di settembre. Ciò disegna le vicende di un titolo che gli investitori più accorti progressivamente rifiutavano. Fra gli investitori più accorti non può annoverarsi una Banca, tanto più se essa, come la convenuta, intratteneva rapporti di mercato e affari con Lehman, come riferisce il CTU" (Tribunale di Venezia). 

Il Giudice è chiaro nel sostenere che la banca non poteva non conoscere la reale situazione del soggetto emittente, sia per il ruolo di investitore istituzionale che, nello specifico, per l'attività commerciale svolta direttamente con Lehman.

Ed anzi, il Giudice veneziano, arriva ad osservare che "In sostanza, la banca, che deteneva uno stock di titoli Lehman, consapevole della progressiva (e non recente) caduta del loro apprezzamento sul mercato, segnale da solo di rischio elevato - ove anche non si fossero avute notizie dirette sulla salute della società emittente [...]".

Tutte queste valutazioni hanno indotto il Tribunale di Venezia, accertata la violazione di norme di condotta da parte dei dipendenti di Banco Popolare, ha annullato l'ordine di investimento, ordinando alla banca la restituzione delle somme versate.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Venezia.

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