sabato 1 novembre 2014

E' nullo il piano di ammortamento alla francese del mutuo se la clausola è generica

Il Tribunale di Isernia interviene nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi in materia di legittimità del sistema di ammortamento alla francese che viene utilizzato dalle banche per i contratti di mutuo proposti ai clienti. 

Il “piano di ammortamento alla francese” (anche definito “a rata costante”) consiste, o così dovrebbe intendersi, come un piano ove viene stabilito che il cliente è tenuto al rimborso dell'importo ricevuto a prestito dall'istituto di credito con rate costanti nel tempo.  Tale ipotesi si realizza nell'ipotesi di mutuo a tasso fisso, ma si verifica anche per i mutui a tasso variabile, ove la banca prevede un piano di ammortamento (alla francese) ove il tasso di interesse viene calcolato al momento di stipula del contratto, stabilendo, per ciascuna rata, la parte della rata destinata al rimborso del capitale ( quota capitale) e quella destinata a versare gli interessi (quota interessi). 

La quota relativa agli interessi, però, tenderà periodicamente a variare, in base al tasso variabile, producendo i cambiamenti degli interessi dovuti dal cliente solo sul capitale residuo rimasto (ossia ridotto della quota capitale pagata dal cliente con le precedenti rate). In linea teorica, l'ammortamento alla francese non dovrebbe produrre alcun effetto di anatocismo occulto, in quanto, come sostiene parte della dottrina e della giurisprudenza, le rate comprendo sia il capitale che gli interessi e sono costanti, con una restituzione della quota capitale che cresce in modo progressivo e quella relativa agli interessi (calcolati sul capitale residuo) che, per contro, tende a diminuire, esaurendosi nella fase finale del piano di ammortamento. 

Il Tribunale di Isernia, nel caso sottoposto alla propria attenzione, non prende posizione sul punto, ma si sofferma su un altro aspetto fondamentale, ossia se vi sia stato tra le parti un apposito accordo in merito a tale modalità di ammortamento e se il cliente sia venuto a conoscenza degli effetti connessi al piano di ammortamento alla francese. 

E' chiaro, sul punto, il giudice "l’esame dell’adito Tribunale va incentrato anche sulla sussistenza di quest’ultima violazione non prima di aver dato risposta al quesito se parte attrice avrebbe potuto avere cognizione, mediante l’analisi del piano di ammortamento allegato alla parte letterale del contratto, del maggiore esborso cui sarebbe andata incontro. La risposta a tale quesito, esaminati gli atti di causa non può che essere negativa , in quanto il piano allegato agli atti è solo parzialmente sviluppato. Solo operando un confronto con ulteriori analisi di calcolo sarebbe stato possibile riscontrare i maggiori oneri sostenuti. Tale confronto, assente nella CTU, è reso possibile dall’analisi della CTP, che consente di cogliere i discostamenti, a parità di tasso applicato alle quote capitale, ora costante, ora crescente, della porzione di interessi effettivamente sostenuta quale costo del mutuo. Nell’accordo, per usare la parole della giurisprudenza beneventana richiamata, vero è che “le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interessi e il numero delle rate” e vero è che con la predisposizione del piano “non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo”, e soprattutto vero è che “la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali”, ma tale misura non è affatto percepibile da parte del mutuatario. Sussiste una certa indeterminatezza, che nell’immediato non è percepita, poiché il tasso indicato contrattualmente è di certo rispettato, e di certo è rispettato il piano di ammortamento. Ma l’applicazione del tasso così individuato ad un piano di ammortamento con quote di interesse decrescenti e di capitale crescente genera un maggiore esborso del costo complessivo del mutuo. E dunque, se il tasso di interesse “è” il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese, il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare.". 

L'elemento determinate, ai fini della valutazione operata dal Tribunale di Isernia, è la determinatezza della clausola relativa al calcolo degli interessi (piano di ammortamento alla francese), tale da rendere nulla la pattuizione che contrasti con l'art. 1284 c.c. e l'art. 117 TUB. 

Il Giudice è corretto sul punto, laddove afferma che "[...] di certo è possibile affermare che si è ingenerata una indeterminatezza e una incertezza circa uno degli elementi dell’accordo: se il contratto nella sua parte letterale richiama l’applicazione di un tasso, che poi sviluppato (rectius, applicato) nel piano di ammortamento si estrinseca in misura superiore (e ciò è emerso nella CTP di parte attrice), si genera la contemporanea presenza di due tassi inseriti nel rapporto contrattuale, uno apparente ed uno effettivo, e dei due solo il primo è percepibile dal mutuatario. Sussistendo dunque quella che possiamo definire incertezza o indeterminatezza del tasso sussiste una violazione dell’art. 1284 c.c., nonché dell’art. 117 TUB, commi 4 e 6, e di conseguenza, occorre procedere, mediante la c.d. sostituzione automatica di clausole, ad applicazione del tasso di interesse legalmente determinato, per effetto del combinato disposto ex art. 1418, 1346, 1284 c.c.".

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Isernia
Mutuo - piano di ammortamento alla francese - clausola generica - nullità

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