La
trasmissione di questa settimana è stata dedicata alle procedure di
gestione della crisi di una banca ed i diritti riconosciuti ai
correntisti della stessa, nonché a coloro che siano possessori di
valori mobiliari depositati al suo interno.
- La banca in crisi: dall'amministrazione straordinaria alla liquidazione coatta amministrativa
Le
procedure di gestione della crisi di un istituto di credito sono
disciplinate dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), al
Titolo IV, Capi I e II, le quali sono finalizzate ad aiutare gli
istituti di credito in difficoltà temporanea.
Le
norme appena richiamate sono finalizzate alla tutela dell'integrità
del mercato, e poste a garanzia dei consumatori, cioè coloro che
hanno avviato un qualsiasi rapporto bancario con l'istituto di
credito.
La
normativa prevista nel TUB è esclusivamente destinata ad istituti di
credito che versino in una situazione di criticità economica e
finanziaria, ed ha come fine quello di aiutare la banca a superare
tale periodo di difficoltà.
Nel
caso in cui la crisi della banca sia estremamente grave ed
irreversibile, quest'ultima può essere può essere sottoposta a
procedura
di amministrazione straordinaria,
con conseguente controllo dell'attività bancaria da parte di
funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca
d'Italia.
La
procedura viene disposta mediante del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, emanato su proposta della Banca d'Italia, cui spetta la
nomina degli organi straordinari, il cui fine è quello di avviare un
controllo della situazione economica e finanziaria della banca e
procedere con decisioni assunte nell'esclusivo interesse dei
depositanti.
Nel
caso in cui la crisi della banca sia particolarmente grave, la Banca
d'Italia po' nominare uno o più commissari che assumono poteri di
gestione ed amministrazione della banca per un determinato periodo,
non superiore a due
mesi.
Le
banche sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data del 7
novembre 2013 sono indicate nel documento pubblicato dalla Banca
d'Italia e che potete leggere di seguito.
Nelle
ipotesi più gravi, l'intermediario bancario viene posto in procedura
di liquidazione coatta amministrativa,
procedura avviata con provvedimento del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, con la quale si procede alla chiusura della banca.
- La tutela del correntista: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Quale
garanzia può avere il correntista nel caso in cui sia avviata
procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della
banca?
I
piccoli correntisti italiani sono garantiti dall'eventuale crack
della propria banca attraverso il Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi,
un soggetto giuridico al quale aderiscono tutte le banche operanti
sul territorio italiano ed il cui fine è la salvaguardia dei
correntisti.
Il
Fondo è un consorzio di banche, nato nel 1987, e che è finalizzato
esclusivamente a garantire e tutelare depositanti delle Banche
consorziate, prevedendo una forma di rimborso in favore di ogni
correntista in caso di liquidazione amministrativa della propria
banca.
E'
un soggetto di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia e
disciplinato all'art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo
Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero TUB), ove
viene previsto l'obbligo di adesione da parte di ogni nuovo istituto
al sistema di garanzia dei depositanti.
Sono
escluse dal fondo solo le banche di credito cooperativo per le quali
è stato prevista l'adesione ad un apposito Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo.
La
Banca d'Italia, in accordo con i vari istituti di credito che hanno
obbligatoriamente aderito al Fondo, ha stabilito che nel caso di
liquidazione coatta amministrativa di una banca, ogni singolo
correntista può essere rimborsato per un limite massimo pari a
100.000,00
euro.
L'
importo può essere richiesto dal depositante a titolo di rimborso
per crediti vantati nei confronti della banca in liquidazione.
La
Banca d'Italia è tenuta a rimborsare il correntista entro 20
giorni lavorativi a
decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, prorogabili
dalla stessa Bankitalia di ulteriori 10 giorni per circostanze del
tutto eccezionali di altri dieci giorni.
Occorre
peraltro segnalare che ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del
Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie quali:
- i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
- il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
- i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del TUB delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
- i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
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