lunedì 30 dicembre 2013

«La roulette dei fondi pensione»

Intervento del Prof. Beppe Scienza in materia di previdenza integrativa, incentrato sui nuovi fondi pensione che vengono proposti sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati.


mercoledì 25 dicembre 2013

Se la banca vuole provare il suo credito deve produrre in giudizio gli estratti di conto corrente

La banca che voglia provare il suo credito deve produrre in giudizio tutti gli estratti di conto corrente del periodo per il quale pretende di essere pagata.

Il principio è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.18541/2013, la quale ha chiarito che l'istituto di credito è tenuto “a fornire la prova integrale del proprio credito, non potendo sottrarsi a tale onere, nel giudizio a cognizione piena, quando le contestazioni del debitore riguardano l’intera durata del rapporto”.

Non è sufficiente, a fronte della contestazione sollevata dal cliente, la mera produzione in giudizio di una ricostruzione sintetica del rapporto di conto corrente, ma è necessario che la banca presenti tutti gli estratti di conto corrente per i quali chiede il pagamento del suo credito.

venerdì 20 dicembre 2013

Svizzera: paradiso fiscale perduto

Fonte
risparmiotradito.it
Un rientro dei capitali italiani clandestinamente all'estero, in gran parte in Svizzera, fa gola per le sue virtù salvifiche per le malconce finanze pubbliche. 

La più recente stima seria al riguardo si trova in Questioni di Economia e Finanza n. 97 (2011) della Banca d'Italia, di Valeria Pellegrini ed Enrico Tosti, ed è di 164-194 miliardi di euro, circa quanti arrivarono coi tre scudi fiscali passati (178 miliardi).

giovedì 12 dicembre 2013

Se il mutuo viene estinto anticipatamente, la banca deve restituire al cliente il residuo premio dell'assicurazione

Non è noto a tutti, ma quando viene estinto un mutuo prima della naturale scadenza del contratto, il cliente ha diritto ad ottenere il rimborso del premio pagato ed addebitato nel contratto per la parte del finanziamento rimborsato in anticipo.

Il diritto al rimborso è previsto dalla legge 221/2012, la quale ha stabilito che “le imprese devono restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.

La banca deve informare il cliente di tale evenienza e deve, inoltre, restituire immediatamente al cliente la somma non utilizzata per la copertura assicurativa del periodo residuo del mutuo. Tale condotta dell'intermediario rientra nei generali doveri di correttezza, diligenza e trasparenza che sempre devono accompagnare la condotta della banca nei confronti del cliente.Nel caso di omesso rimborso della somma da parte dell'istituto di credito, il cliente può contestare la violazione del dovere di buona fede contrattuale e chiedere il risarcimento del danno, oltre al rimborso della somma illegittimamente trattenuta dalla banca.

Questa conclusione è stata confermata dall'Arbitro Bancario Finanziario con la recente decisione 4362/2013 che potete leggere di seguito.

Contanti. Lo zelo sospetto delle banche

Fonte
Il fatto 6 ottobre 2013
Porre limiti all'uso dei contanti è stato probabilmente utile per contrastare l'evasione fiscale. Però l'attuale soglia dei 1.000 euro è già la più bassa del mondo. Quindi mente il ministro Fabrizio Saccomanni, affermando che a questo riguardo "l'Italia è rimasta indietro". È una delle frottole care alle banche, arrivate al punto di imbastire un'associazione dal ridicolo nome di "War On Cash" (Guerra ai contanti), specializzata nel raccontare storielle.

mercoledì 4 dicembre 2013

Bene l’Antitrust europeo che multa diverse banche per la manipolazione di Euribor e Libor

Dura sanzione comminata dall’Antitrust della Commissione europea nei confronti di otto grandi gruppi bancari, tra i quali  Barclays, Societe' Generale', Rbs, Jp Morgan e Citigroup, multati per 1,712 miliardi di euro, in quanto facenti parte di un cartello illegale nel mercato dei derivati finanziari.La Commissione, o meglio l’Autorità di controllo dei mercati europea, hanno accertato, all’esito di una inchiesta avviata mesi addietro, che vi sarebbe stata una manipolazione di Libor, Euribor e sul tasso in yen. Le suddette banche avrebbero alterato gli indici, traendo illegittimi vantaggi in danno dei consumatori, come si legge nel comunicato stampa (vedi).

domenica 1 dicembre 2013

Da Trentino inBlu al blog: "Banche in crisi e tutela dei clienti"

La trasmissione di questa settimana è stata dedicata alle procedure di gestione della crisi di una banca ed i diritti riconosciuti ai correntisti della stessa, nonché a coloro che siano possessori di valori mobiliari depositati al suo interno.
  1. La banca in crisi: dall'amministrazione straordinaria alla liquidazione coatta amministrativa
Le procedure di gestione della crisi di un istituto di credito sono disciplinate dal Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), al Titolo IV, Capi I e II, le quali sono finalizzate ad aiutare gli istituti di credito in difficoltà temporanea.
Le norme appena richiamate sono finalizzate alla tutela dell'integrità del mercato, e poste a garanzia dei consumatori, cioè coloro che hanno avviato un qualsiasi rapporto bancario con l'istituto di credito.
La normativa prevista nel TUB è esclusivamente destinata ad istituti di credito che versino in una situazione di criticità economica e finanziaria, ed ha come fine quello di aiutare la banca a superare tale periodo di difficoltà.
Nel caso in cui la crisi della banca sia estremamente grave ed irreversibile, quest'ultima può essere può essere sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria, con conseguente controllo dell'attività bancaria da parte di funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Banca d'Italia.
La procedura viene disposta mediante del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato su proposta della Banca d'Italia, cui spetta la nomina degli organi straordinari, il cui fine è quello di avviare un controllo della situazione economica e finanziaria della banca e procedere con decisioni assunte nell'esclusivo interesse dei depositanti.
Nel caso in cui la crisi della banca sia particolarmente grave, la Banca d'Italia po' nominare uno o più commissari che assumono poteri di gestione ed amministrazione della banca per un determinato periodo, non superiore a due mesi.

Le banche sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data del 7 novembre 2013 sono indicate nel documento pubblicato dalla Banca d'Italia e che potete leggere di seguito.

Nelle ipotesi più gravi, l'intermediario bancario viene posto in procedura di liquidazione coatta amministrativa, procedura avviata con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale si procede alla chiusura della banca.
  1. La tutela del correntista: il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Quale garanzia può avere il correntista nel caso in cui sia avviata procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della banca?
I piccoli correntisti italiani sono garantiti dall'eventuale crack della propria banca attraverso il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, un soggetto giuridico al quale aderiscono tutte le banche operanti sul territorio italiano ed il cui fine è la salvaguardia dei correntisti.
Il Fondo è un consorzio di banche, nato nel 1987, e che è finalizzato esclusivamente a garantire e tutelare depositanti delle Banche consorziate, prevedendo una forma di rimborso in favore di ogni correntista in caso di liquidazione amministrativa della propria banca.
E' un soggetto di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia e disciplinato all'art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero TUB), ove viene previsto l'obbligo di adesione da parte di ogni nuovo istituto al sistema di garanzia dei depositanti.

Sono escluse dal fondo solo le banche di credito cooperativo per le quali è stato prevista l'adesione ad un apposito Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

La Banca d'Italia, in accordo con i vari istituti di credito che hanno obbligatoriamente aderito al Fondo, ha stabilito che nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca, ogni singolo correntista può essere rimborsato per un limite massimo pari a 100.000,00 euro.
L' importo può essere richiesto dal depositante a titolo di rimborso per crediti vantati nei confronti della banca in liquidazione.
La Banca d'Italia è tenuta a rimborsare il correntista entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, prorogabili dalla stessa Bankitalia di ulteriori 10 giorni per circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni.
Occorre peraltro segnalare che ai sensi dell’art. 27 dello Statuto del Fondo, sono escluse dalla protezione alcune fattispecie quali:
  • i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
  • le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli;
  • il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
  • i depositi riconducibili ad operazioni per le quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale (reati di riciclaggio e di impiego di denaro di provenienza illecita);
  • i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
  • i depositi effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
  • i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1 lettera b) del TUB delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario;
  • i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
  • i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata;
  • i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

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