La Banca d'Italia è di recente intervenuta nella discussione che si è sviluppata in materia di mutuo e tasso usura, specificando che la corrente normativa prevede che ai fini del calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale medio) non deve essere incluso il tasso di mora, in quanto non è un onere dovuto all'intermediario da parte del cliente.
In particolare, Bankitalia osserva che "I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia
includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi l’erogazione del
credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché
non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un
eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento
anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la
banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare
un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Tale
impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che
esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate
per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli
interessi di mora. L’esclusione degli interessi
di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi
globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora
contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
In ogni caso, anche gli interessi di mora sono
soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi
disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora
effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti
trimestrali riportano i risultati di
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.".
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.".
Di seguito il Comunicato del 13 luglio 2013.
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