martedì 27 agosto 2013

BPM Convertendo: scade il 31 dicembre 2013 il termine per la conciliazione

Banca Popolare di Milano ha deciso, con il comunicato che vi proponiamo di seguito, di prorogare il termine per la presentazione della domanda di adesione alla procedura di conciliazione paritetica relativa al prestito obbligazionario denominato “Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%”.

La banca aveva deciso di considerare valide solo le domande pervenute entro il 30 aprile 2013, ma preso atto della larga richiesta pervenuta, e in accordo con le associazioni dei consumatori che hanno aderito al tavolo di conciliazione, ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stato prorogato sino alla fine del 2013.

Per poter aderire alla conciliazione devono essere rispettate le condizioni previste per la procedura, ossia possono giovarsi della mediazione i clienti/persone fisiche che sono:

• titolari delle obbligazioni Convertendo sottoscritte presso le filiali della Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano (comprese Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca Popolare di Mantova) nel periodo 7 settembre 2009 – 30 dicembre 2009;
• titolari dei diritti di opzione sulle Convertendo acquistati nel periodo 15 giugno 2009 – 16 luglio 2009.

Nel comunicato di BPM trovate tutte le informazioni per aderire alla procedura.

giovedì 15 agosto 2013

Banca d'Italia interviene nella discussione mutuo & usura: nel calcolo del TEG non deve essere incluso il tasso di mora

La Banca d'Italia è di recente intervenuta nella discussione che si è sviluppata in materia di mutuo e tasso usura, specificando che la corrente normativa prevede che ai fini del calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale medio) non deve essere incluso il tasso di mora, in quanto non è un onere dovuto all'intermediario da parte del cliente.

In particolare, Bankitalia osserva che "I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi l’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela. 
Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”. In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di
un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è
mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.".

Di seguito il Comunicato del 13 luglio 2013.

domenica 11 agosto 2013

Errata segnalazione alla “Centrale dei Rischi”– il cliente deve essere risarcito

Questa domenica puntiamo la nostra attenzione su una recente ed importante sentenza, con la quale il Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha riconosciuto che Monte dei Paschi ha erroneamente segnalato alla “Centrale dei Rischi” della Banca d'Italia un proprio cliente.

- Cosa succede quando la banca segnala un cliente alla Centrale dei Rischi?
La Centrale dei Rischi è un sistema informativo creato dalla Banca d'Italia al cui interno sono indicati tutti coloro che non hanno regolarmente adempiuto al proprio debito nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari.

In parole più semplici, con la Centrale dei Rischi ogni intermediario bancario può sapere e valutare il merito creditizio del cliente, verificando se quest'ultimo è inserito nella “black list”, ovverossia se ha già avuto problemi di solvibilità con altri istituti di credito.

La Banca d'Italia organizza e gestisce un sistema il cui fine è quello di mettere a disposizione di tutti gli operatori uno strumento volto a conoscere immediatamente il grado di solvibilità dei richiedenti del credito.

Tale sistema è finalizzato, in ultima istanza, a garantire il risparmio, evitando che soggetti non solvibili, o di dubbia solvibilità, possano accedere al mercato del credito, in danno di coloro che risultano meritevoli del credito bancario.

Usualmente, quando un creditore non adempie regolarmente al proprio debito nei confronti della banca, quest'ultima provvede a segnalare il creditore insolvente alla Centrale dei Rischi, evidenziando la categoria di rischio, e il grado di insolvenza (per approfondire l'argomento, vedi qui).

E' di tutta importanza, per la tutela dell'interesse pubblico (risparmio) e di quella del soggetto segnalato, che la banca deve operare una istruttoria corretta nei confronti del cliente, a cui deve seguire una segnalazione esatta del debito censito.

Con la segnalazione alla Centrale dei Rischi, il debitore difficilmente potrà ottenere altro credito dal sistema bancario tradizionale.

- Errata segnalazione – danno subito dal cliente/debitore
Come abbiamo già affrontato in altra sede (vedi), può accadere che la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sia errata, ovverossia non corrisponda alla reale situazione bancaria esistente tra istituto di credito e cliente.

Quando la segnalazione alla Centrale dei Rischi è errata (o meglio illegittima), il cliente/consumatore subisce un ingiusto danno dalla condotta adottata dalla banca ed ha diritto ad essere risarcito.

Quale è il danno sofferto dal cliente a causa del comportamento della banca?

La giurisprudenza ha ormai accolto la tesi secondo la quale nel momento in cui la banca opera una errata comunicazione alla Banca d'Italia, è responsabile nei confronti del cliente per aver fornito a terzi false/inesatte informazioni.

Ne deriva, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, una responsabilità di natura contrattuale della banca, per violazione delle norme di comportamento che devono esistere tra istituto di credito e cliente, previste a mente degli artt. 1175, 1374, 1375 c.c..

Sotto questo profilo, il danno lamentato dall'imprenditore/cliente è quello di non aver potuto accedere al credito bancario, proprio a causa della illegittima segnalazione presso la Banca d'Italia, con lesione del diritto, riconosciuto anche ex art. 41 della Costituzione (sviluppo della libera iniziativa privata).

L'erronea segnalazione configura, inoltre, un danno extracontrattuale per il cliente, il quale viene rovinato nella propria immagine, risultando ingiustamente considerato non solvibile per il sistema bancario, e quindi soggetto non positivo.

- Errata segnalazione sconfino – Tribunale di Lecce
L'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi riguarda, in particolare, lo sconfinamento dell'azienda, per il quale la banca è tenuta a segnalare, in automatico, l'insolvenza bancaria.

Tale segnalazione era prevista, sino allo scorso 31 dicembre 2012, decorsi 180 giorni dall'origine del debito bancario accusato dal cliente. A partire dal 1° gennaio 2013, invece, l'obbligo di segnalazione decorre dopo 90 giorni dallo sconfino da parte del cliente.

Le nuove norme bancarie hanno ristretto il termine per la segnalazione dello sconfinamento da parte del cliente, obbligando le banche ad essere più attente e precise nel identificare i dati da segnalare alla Banca d'Italia.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce – Sez. di Galatina ha affrontato il caso ove Banca Monte dei Paschi aveva ingiustamente segnalato una società per aver tenuto uno sconfinamento superiore ai 180 giorni.

Il caso è interessante, in quanto la banca aveva segnalato una società per aver superato lo sconfinamento per un lungo periodo, violando le norme previste dal contratto.

Aveva proceduto, in seguito, a notificare alla medesima società ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo il pagamento del proprio credito.

La società si era opposta al ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi, contestando la legittimità del saldo determinato dalla banca negli anni.

Il Giudice aveva disposto consulenza tecnica, dalla quale è emerso che l'importo dovuto dalla società alla banca era notevolmente inferiore a quello preteso, e segnalato da Monte dei Paschi di Siena.

Il consulente accertava l'applicazione da parte della banca di illegittime commissioni e calcolo degli interessi, sicché la situazione debitoria della società rappresentata da Monte dei Paschi di Siena alla Banca d'Italia non era corrispondente a quella effettiva.

Il Tribunale di Lecce, alla luce della consulenza tecnica, ha ritenuto non solo infondata la pretesa di MPS, ma ha altresì considerato errata ed illegittima la segnalazione operata dalla Banca nei confronti della società, con conseguente danno cagionato a quest'ultima.

Il Giudice ha così motivato la propria decisione “In verità, nel caso in esame è di tutta evidenza che la necessità cautelare non è mai stata legata ad un’azione risarcitoria, bensì alla corretta comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia dell’esatto dare-avere. Il giudizio n. 495 R.G. del 2008 è stato introdotto dalla M. Srl al fine di ottenere il ricalcolo dell’esatto dare-avere relativo ad un rapporto di apercredito utilizzata con scoperto su un c/c principale, con secondari confluenti, intrattenuto dall’attrice con la banca e detto ricalcolo costituisce elemento fondamentale per la comunicazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia del saldo. Detta comunicazione, inoltre, è dovuta per legge in quanto si tratta di un servizio gestito dalla Banca d’Italia e disciplinato dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle circolari emanate dalla Banca d’Italia fra le quali vi è la circolare n, 139 dell’11 febbraio 2004 ( cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51 e art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107 - come integrati: a) dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d’Italia n. dell’11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall’8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 1995 denominato “Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia ed infine dalle “Modifiche alla Circolare 139/91. Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari Creditizi” della stessa Banca d’Italia del novembre 2009). Il punto 6.5 del foglio informativo così dispone: “Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche. La C.R. acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata”. In sostanza, dunque, nel caso in esame la CTU è servita a delineare l’oggetto della domanda, ovvero l’esatto saldo e, dunque, anche il dato che la banca avrebbe dovuto comunicare alla C.R.”.

Il principio ribadito dalla sentenza è che l'errato calcolo delle competenze e degli interessi bancari può cagionare un danno ulteriore, consistente nell'errata segnalazione del cliente alla Centrale dei Rischi.

Quest'ultimo ha diritto ad ottenere il ristoro del danno patito anche per tale errata segnalazione, contestando all'istituto di credito sia il danno contrattuale e quello extracontrattuale.

Di seguito la sentenza.
Tribunale Lecce Sez Galatina

Trasforma questo post