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sabato 30 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: un esempio di moneta locale - il Nauno



Questa settimana abbiamo trattato un argomento molto particolare, dedicando la nostra attenzione ad una moneta locale, nata da un progetto del 2009, e che si sta diffondendo nelle zone della Val di Non e della Val di Sole: il  Nauno.

Invero, questo progetto non è il primo che si è sviluppato in Italia e la moneta locale è una realtà che si sta evolvendo velocemente nelle nostre comunità, affiancando il criticato euro e diventando nuovo, o meglio rinnovato, mezzo di scambio tra le persone.

La moneta locale (anche definita moneta complementare) è un semplice mezzo di scambio di beni e servizi tra le persone appartenenti ad una comunità. Viene adottata su base volontaria ed è riconosciuta all'interno delle comunità non come vera e propria moneta, ma come mezzo per poter intermediare l'acquisto di servizi e di beni. La moneta locale non ha valore legale, ma solo convenzionale, ovverossia viene riconosciuta valida solo per comune accordo tra i componenti della comunità.

Le caratteristiche delle monete locali appena sinteticamente richiamate hanno indotto qualcuno a considerarle come dei semplici buoni, mentre in realtà dietro nauno, scec, kro etc. si nasconde un modello di economia alternativo.

Gli esempi di moneta locale sono molteplici e di seguito ne riportiamo alcuni:

1) Arcipelago SCEC
E' una associazione che raggruppa tutti gli esperimenti di moneta moneta locale avviate in Italia.
Con questa associazione è nato lo scec. Questa moneta è utilizzata in alcune zone d'Italia ed 
in particolare, dal 2008, anche nella Città di Trento.

image

2) kro
moneta locale utilizzata a Crotone ed in alcune comunità della Calabria
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3) Eco-aspromonte
moneta locale della zona dell'Aspromonte (Calabria)
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4) Danee
moneta locale in uso in alcune zone di Milano e nella Provincia di Lodi
daneelom

Con l'intervento radiofonico a Trentino inBlu radio abbiamo trattato una particolare “moneta locale” sviluppatasi in Trentino Alto Adige: il nauno.

Per affrontare al meglio l'argomento, ed evidenziare la natura e le caratteristiche che caratterizzano il nauno, abbiamo deciso di invitare Tommaso Dalpez al quale abbiamo esposto alcuni quesiti:
  • Quando e come nasce il progetto nauno? È un progetto locale: quale aree sono interessate al nauno?

Nel 2009 un gruppo di nonesi entusiasmati da una tesi di laurea che analizzava gli aspetti sociali delle esperienza di moneta locale allora esistenti, si chiesero: "ma perché non creare pure nella nostra Comunità una moneta locale?". Decisero così di rimboccarsi le  maniche e inventare la propria moneta locale spinti dallo spirito innovativo che nel passato caratterizzò la popolazione delle valli trentine. Quella gente che dal basso riuscì a mettere in piedi strutture importanti nate per coprire direttamente le esigenze della gente stessa.
Dalle banche, alle cooperative di distribuzione alimentare, consorzi ortofrutticoli, quelli di produzione e distribuzione di energia e avanti così....tante esperienze che un secolo fa' diedero la possibilità alle zone di montagna di uscire dal disagio e lanciarsi nell'era moderna.

  • Come funziona in concreto il nauno? Quali vantaggi per i consumatori?

Il Nauno funziona come un buono sconto applicato in percentuale sul prezzo di una prestazione o di un bene. La percentuale è decisa dal venditore e attualmente va dal 10% al 30%. Per fare un esempio concreto si pensi ai buoni spesa da 1, 5 o 10 euro emessi di tanto in tanto dai supermercati ai propri clienti che li possono usare in determinati periodi (per esempio durante le aperture domenicali) e ovviamente solo nella catena di supermercati che l'ha emesso; il Nauno è la stessa cosa, solo che si spende quando si vuole, chi lo incassa non lo butta via ma lo usa per spendere a sua volta all'interno della rete aderente al progetto. Quindi: la piccola bottega ha la possibilità di proporre veri e propri ribassi sui prodotti integrando l'incasso con i nauni e tornare così in concorrenza con la grande distribuzione, di conseguenza ecco i primi vantaggi per il consumatore: può scegliere dove acquistare; può avere a prezzi scontati i prodotti di migliore qualità (prodotti tipi, filiere corte, ecc) che si trovano nella piccola distribuzione; inoltre, con il Nauno è aumentata la capacità d'acquisto, nelle tasche dei consumatori naunisti oggi ci sono ancora 15000 N che equivalgono ad una capacità d'acquisto di 15.000 euro.
  • Quali effetti – sotto un profilo monetario ed economico – sono collegati al nauno? E sotto il profilo sociale, il nauno incide nella vita della Comunità dove viene scambiato?

Il Nauno rafforza l'economia a "ciclo breve" risaldando le relazioni tra produttori commercianti e consumatori all'interno di un territorio definito. 
Il Nauno fa girare l'economia locale perché non essendo riconosciuto altrove mantiene il circuito economico del territorio.
Per questo motivo il progetto del Nauno ha ricevuto una menzione speciale all'interno di "fare green" Festival dell'economia di Trento 2011.
Sotto il profilo monetario, il Nauno torna ad essere una moneta vera, banconote da tenere sempre nel portafoglio.
La perdita di proprietà "euro" è tangibile visto che ormai pochi lo posseggono realmente, ci si è abituati a possederla in maniera virtuale con carte di credito o depositi in banche perdendone di fatto la proprietà reale.
Dal punto di vista sociale, il Nauno diventa una opportunità per dare una identità alla popolazione anaune. La rete di relazioni che le persone ritrovano riscoprendo piccole botteghe e le loro peculiarità hanno un valore sociale ed identitario immenso.

  • Il nauno, come altre monete locali, si fonda sulla fiducia tra la persone. E' un limite o una forza questo elemento per la diffusione della moneta locale nella vostra Comunità? 


Indubbiamente la fiducia è la base da cui si parte perchè una qualsiasi moneta che non ha corrispettivo in metallo prezioso abbia valore (il discorso vale pure per l'Euro).
Per il caso del Nauno, in un primo momento si è riscontrata una certa resistenza data forse dalla diffidenza che un Progetto del genere può generare per la sua innovatività, in seguito invece si è rilevato un grande entusiasmo e tanta fiducia nei confronti del Nauno; questo perché si è cominciato a capire che una moneta locale può essere gestita in maniera facile e diretta da chi la appoggia governandone la crescita.




Alcuni esempi della moneta diffusa in Trentino Alto Adige.

Nauno da 0,50
           
Nauno da 1







Nauno da 5







Nauno da 10




Nauno da 20

sabato 23 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: ultime dal mondo del social lending


Il nostro incontro radiofonico del venerdì con gli amici di Trentino inBlu è stato dedicato alle ultime novità intervenute nel social lending, ovvero il cosiddetto prestito tra privati (anche definito prestito peer to peer).

Il social lending consiste nella condivisione (o meglio lo scambio) di somme di denaro tra gli utenti che partecipano ad una piattaforma digitale: il soggetto richiedente una somma di denaro (prenditore) e colui che rende disponibile l’importo – o parte di esso (il cd prestatore) – si incontrano in internet.

Avviene, quindi, un dialogo diretto tra le parti e senza la presenza dell’intermediario bancario (banca – società finanziaria – etc..), o meglio con la presenza di un soggetto bancario (la piattaforma digitale) che si limita ad assumere il mero ruolo di istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia ex d. lgs. 11/2010.

Abbiamo definito questo tipo di operazione come una forma alternativa di credito al consumo, ove i privati dialogano direttamente trovando tra di loro il punto di accordo, scambiandosi somme di denaro.

Come funziona il social lending:

  1. Il privato si iscrive alla piattaforma digitale come richiedente o prestatore;
  2. La società che gestisce la piattaforma procede a “censire” gli aderenti e con particolare riferimento al soggetto richiedente (prenditore) di somme di denaro, l’intermediario esprime una classifica di merito del richiedente (A – B – C) che serve per comprendere il suo grado di solvibilità (è simile al giudizio di rating attribuito alle società/stati).
  3. Richiedente: può chiedere somme di denaro da poche centinaia di euro sino a 25.000,00 euro. Le somme devono essere rimborsate entro i mesi successivi (tra i 12 e i 48 mesi). I tassi di interesse applicati variano tra 8% - 12%;
  4. Prestatore: il prestatore può mettere a disposizione somme di denaro sino a 50.000,00 euro. Tali somme possono essere “indirizzate” verso diversi progetti, ossia destinate a più soggetti richiedenti. Per le somme concesse a prestito, il prestatore viene remunerato con un tasso di interesse.

L’intermediario svolge una funzione di controllo e garanzia per coloro che investono il proprio denaro nella piattaforma, cercando di garantire la trasparenza della propria attività e l’efficacia del controllo effettuato nei confronti del soggetto richiedente.

La piattaforma viene remunerata per la propria attività di intermediazione da parte dei soggetti aderenti alla piattaforma.

Il social lending viene offerto in Italia da alcune piattaforme che si sono presentate negli ultimi anni. Una di queste era Zopa, società anglosassone che si è presentata sul mercato italiano proponendo il proprio modello che tanto successo ha riscontrato in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Zopa ha incontrato notevoli difficoltà a proporsi sul mercato italiano ed è stata oggetto di provvedimento di sospensione notificatole da Banca d'Italia nel luglio 2010, causa la violazione di alcune norme previste in materia di intermediazione bancaria (d.lgs. 385/1993).

Zopa ha, di recente, cambiato pelle e si è trasformato in Smartika Spa, una nuova società che opera come Istituto di Pagamento autorizzato ai sensi del d. lgs. 11/2010.

E' intervenuto, successivamente, il dr. Mariano Carozzi della piattaforma digitale di social lending prestiamoci a cui abbiamo richiesto alcune informazioni in merito alla loro attività.


Di seguito, alcuni passaggi dell'intervento del dr. Carozzi.




1. Come funziona la piattaforma di Prestiamoci?

Prestiamoci si occupa di prestiti tra persone, ovvero persone prestano denaro (i Prestatori) ad altre persone che chiedono un prestito (i Richiedenti) e noi gestiamo l’incontro. Disintermediando molti passaggi, offriamo un tasso vantaggioso ad entrambi i profili e permettiamo di diversificare il rischio.

2. Che tassi si applicano?

Il tasso applicato è chiamato “tasso d’equilibrio” perché prende in considerazione sia gli interessi dei Prestatori che dei Richiedenti ed è peculiare del nostro modello.
Sul Mercato Standard il tasso d’equilibrio è del 7,5%: i Richiedenti che accedono hanno un buon merito di credito ed una lunga storia creditizia. Il tasso applicato premia la buona storia creditizia del Richiedente e prende in considerazione il premio al rischio per il Prestatore. Il TAEG medio applicato è del 9%, a nostro parere è molto vantaggioso.
Sul Nuovo Mercato il tasso d’equilibrio è del 10% ed accoglie Richiedenti con una buona storia creditizia ma più corta. Abbiamo aperto questo mercato per dare maggiore possibilità ai Richiedenti e per essere in linea con il trend generale dei tassi.
Il Terzo Mercato ha un tasso d’equilibrio del 12,5% e accoglie persone che hanno già più posizioni aperte; è l’ultimo mercato che abbiamo aperto in ragione della grande richiesta di credito.
Teniamo a precisare che Prestiamoci applica un tasso valutando la persona che richiede il prestito, mentre altri istituti adottano la politica di applicare il tasso rispetto al motivo per cui si richiede il prestito. Per Prestiamoci sia che tu voglia andare in vacanza, che debba pagare il dentista o acquistare un’auto il tasso applicato sarà sempre uguale.

3. Come vi comportate se qualcuno non paga?

Ci sono casi di persone che non pagano e abbiamo verificato che ci sono due tipologie: quelli che non pagano per un problema oggettivo e solitamente ci avvertono in anticipo e quelli che tendono ad approfittarsi della situazione e si negano.
Noi gestiamo internamente il ritardo per tre mesi, dando la possibilità al Richiedente di risollevarsi e di regolarizzare la propria posizione, ma se non c’è collaborazione dopo tre mesi affidiamo la gestione del recupero del credito ad uno studio legale di Milano. Il recupero del credito è un mestiere e bisogna essere determinati nel farlo, per questo collaboriamo con questo studio legale specializzato nel settore che proseguirà per vie giudiziarie. Purtroppo i tempi della giustizia sono lunghi, questo bisogna ammetterlo.

sabato 16 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: Time deposit



Questa settimana trattiamo brevemente un particolare tipo di prodotto bancario che si sta affermando negli ultimi anni: il deposito a tempo (anche time deposit).

Time deposit: in cosa consiste?
Il time deposit consiste in una linea di deposito collegata ad un conto corrente, ove il correntista vincola per un determinato periodo i propri risparmi.

Con parole più semplici, quando disponiamo di una determinata somma di denaro (anche poche migliaia di euro) e vogliamo ottenere un rendimento costante per un breve periodo di tempo, possiamo decidere di aprire un deposito temporaneo (time deposit) con la nostra banca a cui affidiamo i nostri risparmi.

I soldi rimangono su questo deposito per un determinato periodo, impedendo al correntista di poter prelevare l'importo depositato prima della naturale scadenza stabilita, salvo il pagamento di una penale.

Trattasi, quindi, di un deposito vincolato, dove tra le parti si stabilisce sin dall'inizio che per uno specifico periodo (dai 2 mesi fino ai 24 mesi) il correntista si impegna a non toccare i soldi depositati.

A fronte dell'obbligo assunto dal cliente, la banca gli corrisponde un tasso di interesse che in media varia tra il 3% e il 4%: non vi è dubbio che il rendimento è più elevato di quello garantito per il normale conto corrente.

Questo prodotto presenta anche una ulteriore particolarità: con un solo conto corrente, il correntista può decidere di aprire più linee di deposito vincolato (Time deposit), prevedendo sia importi che vincoli temporali diversi.


Viene realizzata, in altri termini, una sorta di diversificazione del vincolo del proprio patrimonio, con applicazione da parte della banca di diversi tassi di interesse.

Time deposit: pro e contro
Il contratto di deposito temporaneo non rappresenta una vera e propria novità (in realtà si tratta del “vecchio” deposito vincolato), ma comunque può essere considerato un mezzo messo a disposizione del piccolo correntista per trarre un duplice vantaggio: conservare il proprio denaro liquido e trarre dei tassi di rendimento più elevati di quelli del conto corrente.

Questo rapporto bancario prevede un altro vantaggio in quanto non è soggetto a commissioni all'atto dell'apertura e durante la sua “vita”, ed quindi i costi di gestione sono più bassi del normale conto corrente.

Sotto un diverso profilo, si osserva che il Time deposit non è una classica forma di investimento, nel senso che il correntista non può pensare di trarre un evidente vantaggio dalla mera conservazione dei propri risparmi attuata con questo prodotto bancario.

Ne consegue che il questo prodotto bancario può trovare giustificazione nel caso in cui disponiamo temporaneamente di somme di denaro che non sappiamo ove investire. Durante questo breve periodo, possiamo decidere di vincolare queste somme, concedendole alla banca che assume l'impegno di renderci successivamente l'importo con i relativi interessi.

Esperti del settore hanno evidenziato come il time deposit altro non sia che un tentativo degli istituti di credito di “rastrellare” liquidità e trattenere presso di se i piccoli correntisti, impedendo a questi ultimi di andare ad investire il proprio denaro verso altri prodotti finanziari.

giovedì 14 giugno 2012

Beppe Scienza: "Quanto sono a rischio i conti correnti"

Le elezioni greche sembrano il bivio cruciale per la sopravvivenza dell'euro. I conti correnti italiani sono a rischio?Per i conti correnti italiani il problema non è tanto la Grecia o quello che succederà alle elezioni greche. Il problema è che in Italia il comportamento verso le banche è cambiato. Si è lasciato che finissero sull'orlo del fallimento alcune banche, bloccando anche i conti correnti. E' successo sul finire del 2010 col Banco Emiliano-Romagnolo, e pochi giorni fa con la banca Network. Banche piccole, d'accordo, ma quello che non era mai capitato in Italia (dagli anni '30), ovvero trovarsi il proprio conto in banca bloccato, è avvenuto già due volte.
Io credo che la possibile uscita della Grecia dall'euro è un problema per i conti correnti in Grecia, non per quelli italiani o degli altri paesi. Però è vero, oggi, che i conti correnti non sono più sicuri come un tempo. La famosa frase "paga come un banchiere" non sembra più molto attuale.

I conti deposito tanto pubblicizzati, dove gli italiani magari hanno qualche risparmio, sono a rischio?I conti deposito sono conti correnti bancari, quindi sono soldi prestati a delle banche. C'è un fondo di tutela dei depositi, che copre fino a 100mila euro e che verrà probabilmente attivato per la banca Network. Ma se si teme un crak generalizzato del sistema bancario, qualche paura si può avere.
E' molto probabile che gli stati cercheranno in tutti i modi di impedire una catena di fallimenti delle banche, perché questo causerebbe un blocco dei pagamenti. Una catastrofe economica. In un certo senso è più sicuro avere dei titoli che dei soldi sul conto corrente, perché i soldi sul conto corrente sono soldi prestati alle banche. I titoli, invece, almeno in prima istanza sono del cliente, non sono della banca.

Un'uscita dell'Italia dall'euro se la immagina? E cosa significherebbe?Un'uscita dell'Italia dall'euro vorrebbe dire la fine della moneta unica. L'Italia è il terzo Stato più importante dell'Unione Europea. Poi gli eventi storici sono imprevedibili. Sembra tuttavia molto improbabile che si arrivi a tanto. Sembra molto improbabile che anche la Grecia esca dall'euro, poiché l'uscita di un singolo Stato sarebbe già devastante per l'intero sistema monetario. Su questo tema, comunque, c'è una paura che hanno molti, ed è quella relativa ai mutui. C'è chi ha il mutuo in euro e teme che un ritorno alla lira sarebbe insopportabile perché si prenderebbe lo stipendio in lire e si pagherebbe il mutuo in euro. Beh, non è così. Se l'Italia uscisse dall'euro anche i mutui verrebbero convertiti in lire.


Qual è lo scenario peggiore che possiamo aspettarci?


L'insolvenza degli stati. Lo Stato italiano non paga più gli interessi nel rimborso dei titoli, lo stesso fa quello spagnolo, quello francese ecc. ecc. Le banche falliscono, le obbligazioni pure, l'euro finisce e si torna alle monete di un tempo, o a nuove monete. Per gli europei sarebbe questo il quadro peggiore. Come ci si può difendere da questo? Trasformando i propri risparmi in banconote non dell'area dell'euro. Cioè: prelevare dalla banca il proprio denaro, cambiare valuta (in franchi svizzeri, sterline britanniche, dollari americani o canadesi...) e tenere il tutto in cassette di sicurezza. Questo salverebbe da un crack. Tuttavia non credo si sia arrivati a questo punto.

Prof. Beppe Scienza

fonte: www.cadoinpiedi.it

giovedì 7 giugno 2012

BTP ITALIA? MAGARI NO – BEPPE SCIENZA

La prima emissione è stata un successo per il Tesoro. Non per i risparmiatori che l'hanno sottoscritta. Il primo può vantarsi e si è vantato ai quattro venti di avere piazzato 7,3 miliardi di euro di Btp Italia 2,45% 26-3-2016. I secondi invece non hanno motivi per essere contenti: i titoli pagati 100 valevano venerdì scorso circa 96,5.
Meglio la mattonella. Gli sarebbe quindi convenuto tenere i soldi sotto il materasso e sottoscrivere ora la nuova emissione, cioè i Btp Italia 11-6-2016 in collocamento fino al 7 giugno, sempre che l'ardore patriottico non gli sia passato. Né questi sono commenti col senno del poi, perché limiti e rischi di quel prestito erano noti già al momento del collocamento, quando giornalisti, gestori di fondi e altri pretesi esperti sproloquiavano all'unisono, colti da un improvviso attacco di nazionalismo finanziario.

Si vedano le critiche alla precedente emissione in un mio articolo su la Repubblica (26-3-2012, Affari & Finanza, pag. 21), disponibile con parecchi altri approfondimenti nella mia pagina web all'Università di Torino
Principali difetti. Che dire dell'imminente seconda emissione di Btp Italia? Non è una schifezza, ma il Tesoro (bontà sua!) non ha mai emesso schifezze, come invece di regola le banche e le assicurazioni italiane (e non solo).
Strutturalmente identica alla prima, paga interessi pari all'inflazione italiana maggiorati di una percentuale che non potrà essere inferiore al 3,55% su base annua. Il maggiore tasso reale non è però frutto di generosità, ma del famigerato spread, ora più alto che nella bonaccia illusoria di qualche mese fa. Alla scadenza rimborsa il capitale con un premio risibile per chi la detiene per tutti i 4 anni.
L'aggancio all'inflazione italiana è sensato, ma non è mica detto che essa sarà più alta che nell'eurozona. La durata breve non è un vantaggio, perché tutela meno nel caso di periodo di alta inflazione. Ogni semestre viene corrisposta l'inflazione del periodo, ma chi spende integralmente le cedole, di fatto erode il potere d'acquisto del capitale investito. Anche qui è preferibile la formula finanziaria dei Btp-i e ancor di più quella dei buoni postali.
Ma il secondo Btp Italia conserva soprattutto due limiti di fondo per chi cerca davvero la sicurezza:

1. È emesso dallo Stato italiano e verrebbe quindi coinvolto da una sua insolvenza, tuttora per altro improbabile.
2. Resta comunque il rischio di rimetterci, dovendolo vendere prima della scadenza. Quest'ultimo rischio non si corre coi buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione, di cui fra l'altro la serie di giugno (J25) è migliore delle quattro precedenti.

Giornalismo sempre scadente. Insomma, non è cambiato molto rispetto all'emissione precedente. Neppure nel livello del giornalismo economico italiano, che resta bassissimo. La scheda on line sui Btp Italia del Sole 24 Ore sembra un testo pubblicitario, come al solito. Tutto appare positivo, con toni apologetici anche per aspetti secondari (e in realtà discutibili), come quando scrive "Durata quadriennale: si tratta di una durata pensata per il risparmiatore, che si spinge facilmente fino ai tre anni e che ha difficoltà a fare il salto passando a cinque anni".
Al Tesoro hanno scoperto che fra il 3 e il 5 c'è il 4: un applauso!
Ancora più sconcertante l'articolo sul Mondo (8-6-2012, pag. 37) di Fabio Sottocornola che dà l'altoparlante a Valentina Vicinanza di Banca Akros, dai cui commenti deduce "un bel vantaggio in termini di rendimento reale" che proprio non si vede. La suddetta prevede poi che il tasso minimo garantito "non sarà diverso dal precedente, comunque non molto più alto". Prontamente smentita dai fatti.

sabato 2 giugno 2012

Da Trentino inBlu al blog: Stop alle commissioni sullo scoperto di conto corrente fino a 500 euro


Il Parlamento ha definitivamente introdotto il provvedimento già definito “salvagente per le famiglie” con il quale è stato previsto lo stop sullo scoperto di conto corrente fino a 500 euro per il nucleo familiare sempre ché il debito verso la banca sia limitato ad un periodo estremamente breve.
La norma, invero, è più articolata e prevede tra l'altro la nullità delle clausole contrattuali che “che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.”.

Cosa significa?

- Quali sono i contratti interessati dalle nuove norme?
Andiamo con ordine e vediamo, in primo luogo, quali sono i rapporti contrattuali interessati da questo provvedimento. Trattasi di tutti i contratti bancari ove l'istituto di credito mette a disposizione del correntista una determinata somma (da usare nel caso di scoperto) contro il pagamento di una commissione periodica:
  • contratto per la concessione/messa a disposizione di una linea di credito;
  • contratto per la concessione di una linea di credito anche per gli sconfinamenti privi di affidamento ovvero oltre il fido concesso;
Sono, in altri termini, i rapporti commerciali nei quali la banca “presta” denaro al correntista traendone profitto attraverso l'applicazione di un tasso debitorio oltre alla previsione di una commissione per il servizio offerto.

- Le novità
La norma definitivamente introdotta dal Parlamento dispone che per tali rapporti bancari, l'istituto di credito deve prevedere, quali oneri a carico del cliente, solo:
  • una commissione onnicomprensiva determinata in modo proporzionale all'importo messo a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;
  • un tasso di interesse debitorio che deve essere proporzionale alle somme prelevate dal correntista. Tale tasso di interesse non deve, comunque, superare lo 0,5% per trimestre.

Nell'intenzione del legislatore, la norma dovrebbe limitare lo strapotere delle banche nello stabilire (o meglio imporre) le condizioni per la concessione del denaro a credito, introducendo norme più trasparenti e favorevoli per il correntista.

Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dovrebbe nelle prossime settimane emanare le norme attuative della disciplina introdotta dal Parlamento.

In ogni caso, è nulla la clausola contrattualeche vìoli i limiti normativi appena sinteticamente sintetizzati.

- Scoperto di conto corrente per le famiglie – novità
La norma appena richiamata, però, non trova piena applicazione per i piccoli consumatori, per i quali, in caso di sconfinamento (anche se privo di affidamento) pari o inferiori ai 500,00 euro per un periodo inferiore ai 7 giorni consecutivi per ogni trimestre, non è prevista l'applicazione di alcuna commissione.
Nel caso di sconfinamento in assenza di affidamento, o oltre il fido accordato dalla banca, per un periodo superiore ai sette giorni, i contratti di conto corrente (o di apertura di credito) sottoscritti dal consumatore possono prevedere, quale onere, solo una “commissione di istruttoria veloce” che deve essere:
  • stabilita in misura fissa con indicazione di un valore predeterminato;
  • proporzionale ai costi e al tasso di interesse sullo sconfinamento applicato;

Anche in questo caso, ogni clausola contrattuale contraria a questa norma deve essere considerata nulla.
Quale conseguenza? il correntista può/deve riottenere i maggiori soldi prelevati dalla banca.

- Cosa succede ora?
Occorre, in primo luogo, attendere le norme attuative che verranno emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio. In seguito, le novità diventeranno operative sia per i nuovi rapporti contratti che per i contratti già esistenti.



Art. 27-bis Decreto Liberalizzazioni
(Nullità di clausole nei contratti bancari)
1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell’art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili.
1-bis. É costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull’erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento a imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonché sull’attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l’accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell’ambito di tali attività l’Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico e uno della Banca d’Italia. Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano altresì un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana, tre rappresentanti indicati dalle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante degli organismi di società finanziarie regionali. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
1-ter. L’Osservatorio monitora l’andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni con riguardo ai soggetti di cui al comma 1-bis. A tal fine, l’Osservatorio può richiedere alla Banca d’Italia, anche su base periodica, dati sui finanziamenti erogati e sulle relative condizioni applicate. L’Osservatorio semestralmente elabora le segnalazioni e le informazioni ricevute, analizza l’attuazione di accordi e protocolli volti a sostenere l’accesso al credito e formula eventuali proposte in un “Dossier sul credito” che viene messo a disposizione delle istituzioni e dei soggetti interessati.
1-quater. L’Osservatorio promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.
1-quinquies. Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all’Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.
Art. 117-bis TUB
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2.

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