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martedì 5 novembre 2013

Nulla la clausola di capitalizzazione del conto corrente? esclusa altra forma di capitalizzazione da parte della banca

Questa settimana vi proponiamo la recentissima Ordinanza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, la quale ha affermato un principio importante in materia di rapporti bancari.

Nel caso in cui sia accertato che la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi applicato dalla banca è nulla o inesistente, la banca non può operare alcuna altra capitalizzazione degli interessi debitori per il cliente.

La Corte ha, infatti, affermato tale principio, in considerazione di quanto previsto dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite, la quale non integra alcuna ipotesi di mutamento di giurisprudenza formatasi in precedenza.

Di seguito, l'intervento della Cassazione.

martedì 15 ottobre 2013

Bond Argentina, previsto per il giugno 2014 l’ultimo giro di tango per l’Icsid

I possessori di titoli Argentina che hanno deciso di aderire all'arbitrato mondiale contro lo Stato Argentino per ottenere il rimborso dei propri risparmi potrebbero ricevere una risposta entro il prossimo anno. 

E’ stata, infatti, fissata per il prossimo giugno 2014 l’ultima udienza del giudizio avviato dai risparmiatori italiani contro l’Argentina per il rimborso delle somme investite in tango bond, e dichiarate non esigibili nel dicembre 2001, a seguito della Moratoria sul debito estero annunciata dal Governo del paese sudamericano. 

Ricordiamo che questa decisione interessa coloro, quasi cinquanta tremila secondo la Task Force Argentina, che non hanno aderito alle offerte di concambio avanzate dall'Argentina del 2005 e del 2010, e non hanno portato in giudizio la propria banca. Sono i risparmiatori italiani che hanno deciso di avviare l’arbitrato internazionale nei confronti del soggetto emittente (vedi). 

Successivamente al default dichiarato dall'Argentina  i procedimenti avviati nei confronti dello Stato sudamericano sono stati molti, ed in particolare si parla di quattordici class action avviate di fronte al Tribunale di New York, e 18 arbitrati Icsid, tra cui quello dei risparmiatori italiani, pendenti presso l’organismo della Banca mondiale. All'esito dell’ultima udienza dell’arbitrato, il giudice dovrebbe assumere la decisione entro pochi mesi.

domenica 6 ottobre 2013

Esiste l'usura anche nel calcolo degli interessi della carta revolving

La recente decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario n. 1796 del 3 aprile 2013 ci consente di tornare ad affrontare l'argomento usura bancaria, ovvero l'applicazione da parte di una banca di interessi superiori alla soglia usura nel rapporto bancario intrattenuto con il cliente.

Nel caso affrontato dall'ABF (Collegio di Napoli), il cliente era titolare di una carta di credito rimborsabile a rate (carta revolving) ottenuta dal suo istituto di credito nel 2007.

Dopo aver utilizzato la carta e non aver rimborsato con regolarità le rate alla banca, quest'ultima aveva addebitato al cliente maggiori spese per interessi di mora.Il consumatore si era rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario contestando il conteggio degli interessi operato dalla banca, ed in particolare l'applicazione di un interesse effettivo superiore alla soglia usura prevista per alcuni trimestri dalla Banca d'Italia.

L'Arbitro ha accolto il ricorso proposto dal cliente, contestando alla banca, in primo luogo, di aver imputato gli importi ricevuti dal cliente prima agli interessi maturati e, solo successivamente, alla riduzione del capitale concesso a credito con la carta revolving.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha anche accertato che, visti i documenti, l'istituto di credito aveva applicato un tasso effettivo al contratto superiore alla soglia usura, facendo pagare al cliente maggiori importi privi di giustificazione.

L'usura nella determinazione degli interessi applicati comporta, secondo l'organo giudicante, la sostituzione immediata del tasso soglia ai tassi divenuti, anche in momento successivo alla conclusione del contratto, usurari.

Il caso affrontato dall'ABF non è il primo e dimostra come in molti casi le banche abbiano applicato nei confronti dei clienti un tasso di interesse effettivo ben superiore al limite usura previsto ex Legge n. 108/1996.

Di seguito, la sentenza dell'ABF.

giovedì 19 settembre 2013

La banca si rifiuta di pagare l'assegno emesso dal correntista? il cliente deve essere risarcito

La Cassazione ribadisce ancora una volta che è priva di giustificazione, e quindi sanzionabile, la condotta con la quale un istituto di credito rifiuta di pagare l'assegno emesso dal suo correntista verso un terzo, al solo fine di tutelare il proprio credito nei confronti del cliente.

La banca non può agire in modo arbitrario e privo di giustificazione nei confronti del conto corrente del correntista, rifiutandosi di dare seguito ad una richiesta di pagamento proveniente da quest’ultimo. 

Nel caso di specie, il correntista aveva sottoscritto un assegno nei confronti del terzo, il quale si era recato all’incasso del titolo presso l’istituto di credito, ricevendo un rifiuto al pagamento dell’effetto bancario da parte dei dipendenti della filiale.Il correntista ha agito in giudizio contro la banca, contestando la condotta arbitraria ed illegittima di quest’ultima, la quale aveva deciso di non permettere il pagamento dell’assegno e tutelare il proprio credito nei confronti del cliente.

La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale la banca non può negare un ordine di pagamento proveniente da un correntista attraverso un assegno ed a fronte del titolo bancario presentato per l'incasso dal terzo, l'istituto bancario non può opporre alcuna eccezione alla richiesta di pagamento.

Se rifiuta di dare seguito a tale ordine è responsabile dei danni sofferti dal cliente, così come dimostrati da quest’ultimo durante il giudizio. Di seguito la sentenza della Cassazione.

domenica 15 settembre 2013

Offerta fuori sede di prodotti finanziari: il decreto del fare limita il diritto di recesso

Il recente provvedimento legislativo adottato dal Governo (decreto del fare) ha di fatto limitato la novità introdotta in materia di intermediazione finanziaria dalla sentenza n. 13905/2013, con la quale la Corte di Cassazione ha rivoluzionato le norme in materia di offerta fuori sede di prodotti finanziari, estendendo l’obbligo di comunicazione del diritto di ripensamento per ogni operazione di acquisto di strumenti finanziari.

martedì 27 agosto 2013

BPM Convertendo: scade il 31 dicembre 2013 il termine per la conciliazione

Banca Popolare di Milano ha deciso, con il comunicato che vi proponiamo di seguito, di prorogare il termine per la presentazione della domanda di adesione alla procedura di conciliazione paritetica relativa al prestito obbligazionario denominato “Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%”.

La banca aveva deciso di considerare valide solo le domande pervenute entro il 30 aprile 2013, ma preso atto della larga richiesta pervenuta, e in accordo con le associazioni dei consumatori che hanno aderito al tavolo di conciliazione, ha deciso di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stato prorogato sino alla fine del 2013.

Per poter aderire alla conciliazione devono essere rispettate le condizioni previste per la procedura, ossia possono giovarsi della mediazione i clienti/persone fisiche che sono:

• titolari delle obbligazioni Convertendo sottoscritte presso le filiali della Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano (comprese Cassa di Risparmio di Alessandria e Banca Popolare di Mantova) nel periodo 7 settembre 2009 – 30 dicembre 2009;
• titolari dei diritti di opzione sulle Convertendo acquistati nel periodo 15 giugno 2009 – 16 luglio 2009.

Nel comunicato di BPM trovate tutte le informazioni per aderire alla procedura.

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