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martedì 21 aprile 2020

TAEG deve essere espresso in modo chiaro. Così la Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia ha affrontato in più circostanze la tematica dei contratti di finanziamento e dell'obbligo di indicazione in modo chiaro e trasparente delle condizioni economiche.

Il giudice europeo è intervento in questo ambito richiamando la Direttiva 2008/48/CE avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori, norma che ha disciplinato la materia, introducendo maggiori tutele per i consumatori.

Ed anche quest'ultima sentenza ha ad oggetto un contratto di credito ai consumatori, ove la Corte ha chiarito quali informazioni devono essere inserite nel contratto e, con particolare riferimento al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), come deve essere indicato e comunicato al consumatore.

Nel caso di specie, un istituto di credito aveva espresso il TAEG era stato indicato nel contratto in modo non univoco, ossia compreso in un intervallo tra due valori (21,5% e 22,4%), subordinando la determinazione del tasso ad alcuni presupposti.

La Corte di Giustizia ha dichiarato tale modalità contraria a quanto stablito dalle norme comunitarie, affermando la invalidità della condotta della  banca che non prevede il tasso annuo effettivo globale espresso in un unico valore, ma mediante un intervallo che rinvia ad un tasso minimo e ad un tasso massimo.

Di seguito, la sentenza relativa alla causa C- 290/2019.

giovedì 9 aprile 2020

Polizza & mutuo: attenzione ai costi accessori collegati al prestito

A volte, la scelta di un mutuo è una questione di spread. Sembra lo slogan di una pubblicità, ma in realtà è uno dei parametri più seguiti da coloro che si rivolgono ai vari istituti di credito per ottenere una somma a prestito.

Nel momento in cui discutiamo con il funzionario per la firma di un prestito ipotecario, chiediamo quale sia il tasso che viene applicato al mutuo e quale lo spread. Ciò accade, inoltre, quando vogliamo rinegoziare il nostro prestito, oppure utilizzare lo strumento della portabilità e spostarlo verso un'altra banca.

Lo spread è certamente una spesa importante che grava sul finanziamento, incidendo sul costo effettivo che il mutuatario deve pagare alla banca per ottenere la somma a prestito, ma non è l'unico in quanto l'istituto di credito vi può applicare ulteriori pesi finanziari collegati (in via diretta o meno) alla concessione del credito.

Già abbiamo analizzato il tentativo, non tanto raro, di costringere il mutuatario ad accendere un conto corrente presso la stessa filiale della banca che concede il credito: come abbiamo avuto modo di chiarire, non esiste alcun obbligo per il consumatore di avere un conto corrente presso la banca ove ottiene un mutuo (vedi).

Diverso è il caso dei c.d. costi accessori, ossia quelli collegati al mutuo, seppur non direttamente, tanto da incidere sul TAN (Tasso Annuo Nominale) e sul TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).

Il TAEG comprende, oltre agli interessi del mutuo, anche tutti i costi accessori eventuali del finanziamento, trai quali rientrano anche le spese di istruttoria (la valutazione sulla solidità patrimoniale e reddituale dell’aspirante mutuatario), le spese di perizia (valutazione dell’immobile), le spese di incasso rata e le famigerate spese di salvaguardia del credito bancario: le polizze assicurative.

Ma la polizza assicurativa a tutela del mutuo è obbligatoria? e deve essere obbligatoriamente accesa presso la banca con cui si firma il contratto di mutuo?

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