lunedì 5 dicembre 2022

Manipolazione Euribor - nullità parziale - determinazione degli interessi

Verso la fine del 2013, la Commissione dell'Unione europea pubblicò una clamorosa decisione con la quale venne reso pubblico che alcuni gruppi bancari (tra i quali Barclays, Deutsche Bank, Rbs e Société Générale) avevano manipolato il tasso interbancario Euribor ((acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate), alterando i tassi di interesse applicato ai mutui a tasso variabile tra il 2005 e il 2008.

Avevamo già segnalato la vicenda, tempo addietro, suggerendo, a coloro che avevano sottoscritto un mutuo a tasso variabile nel periodo 2005/2008 di voler contestare alla banca la illegittima applicazione del tasso Euribor (leggi qui).

La vicenda è stata trattata dalla Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari con la recente sentenza n. 260/2022 (Pres. Rel. Spanu), ove il giudice ha dichiarato la nullità della clausola di interessi del mutuo indicizzato all’Euribor, facendo riferimento alla manipolazione denunciata nel 2013.

Il provvedimento della corte di secondo grado sarda è meritevole di segnalazione, come evidenziato da più parti, per aver affermato seguente principio:

La nullità del tasso Euribor nel periodo settembre 2005/maggio 2008 per violazione dell’art. 101 Trattato Ce e dell’art. 2 legge antitrust è quindi utilmente invocabile da parte del cliente di un finanziamento bancario indicizzato sull’Euribor, legittimato ad ottenere il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non abbia preso parte all’intesa vietata.

Invero, la nullità dell’intesa antitrust a monte – recepita per determinare il tasso nel contratto a valle – comporta la nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. della convenzione di interessi e la conseguente applicazione del tasso legale in luogo del tasso contrattuale parametrato all’Euribor.”.

Secondo la Corte di Appello è del tutto irrilevante che la banca non abbia partecipato al cartello che ha posto in essere la condotta anticoncorrenziale, in quanto ha comunque tratto giovamento dalla violazione delle norme anticoncorrenziali, violando una norma imperativa.

Nè può assumere alcuna importanza che il contratto de quo sia stato stipulato in periodo antecedente all'accertata condotta anticoncorrenziale, per le ragioni affermate dalle Sezioni Unite della Cassazione (30 dicembre 2021, n. 41994 – Pres. Raimondi, Rel. Valitutti) in materia di fideiussioni omnibus conformi al modello ABI.

Quale conseguenza? beh, appare chiaro che gli interessi del mutuo relativi al periodo contestato andranno calcolati sulla base del tasso legale ex art. 1284 c.c., con evidente vantaggio per il consumatore.

Per maggiori informazioni, scrivici a info@consumatoreinformato.it

Qui di seguito, la sentenza n. 260/2022 della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.

Manipolazione euribor - validità del contratto di mutuo by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Trasforma questo post