domenica 27 giugno 2021

Quando è prescritto l'obbligo di pagare le rate del finanziamento?

La sentenza in commento questa domenica, resa dal Tribunale di Roma il 14 luglio 2019, si presta per affrontare il tema della prescrizione nei rapporti di finanziamento, il quale è stato brevemente evidenziato dal Giudice.  

La prescrizione è stata una delle eccezioni preferite dalle difese degli istituti di credito nei confronti del cliente, soprattutto quando questi ultimi facevano le rimesse nei conti correnti e, dopo che il conto era stato chiuso, si accorgevano che il saldo era a loro sfavore e, quindi, agivano per chiedere il rimborso delle somme pagate durante il rapporto. 

Ma, in questi casi, si parla dei rapporti di conto corrente, o al più di castelletti di sconto, che sono ben altre cose rispetto ai finanziamenti al consumo che ci interessano, e vedremo di seguito la sostanziale differenza esistente tra questi rapporti bancari. 

Affrontiamo, allora, l’argomento dal punto di vista del cliente, partendo dall’istituto della prescrizione. Sebbene in origine la parola abbia avuto più a che vedere con i comandi [latino  praescriptio –onis, da praescribĕre], nel nostro ordinamento si parla comunemente di prescrizione estintiva (art. 2934 codice civile)

Una persona che vuole far valere i propri diritti, deve agire in modo sollecito, ossia entro un certo periodo di tempo; diversamente il rischio è che decorso un determinato lasso temporale (termine di prescrizione), la tutela del proprio diritto venga meno (rectius il diritto si estingue).

Questo principio, a grandi linee, lo mettiamo in pratica quando portiamo al macero, per così dire, le cartelle esattoriali: sappiamo, cioè, che dopo un certo periodo di tempo queste ultime scadranno e paralizzeranno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

Ebbene, nel caso dei contratti bancari, e soprattutto del nostro rapporto di finanziamento, quando decorre il termine per la banca creditrice per agire nei vostri confronti? Quando si prescrive un finanziamento non pagato? 

I motivi per i quali non è stato pagato possono essere molti: fra tutti, l’addebito di interessi e commissioni non dovute. 

Anzitutto, collocandoci nella materia contrattuale, l’articolo 2946 codice civile ci dà una prima informazione: la prescrizione dura dieci anni, salvo i tempi più brevi previsti per tipologie di contratti molto specifiche.

Ma non basta, il dato, da solo, non è risolutivo. 

Bisogna anche stabilire con sicurezza da quando vanno computati questi anni (il termine di decorrenza o, dies a quo, per l’appunto). Questa volta il codice non ci aiuta molto, perché si limita a dire che questi anni vanno contati da quando il diritto si può fare valere nelle sedi legali (articolo 2935 codice civile).

Poiché questa affermazione non è lapalissiana, quando si può fare valere il diritto, e il diritto a non pagare una rata del finanziamento?

E qui si apre uno scenario apparentemente scivoloso. Il rimborso del capitale, come pure il pagamento degli interessi e delle commissioni, non avvengono in un solo atto: se così fosse, infatti, non vi sarebbe nemmeno il motivo di chiedere in prestito una somma, perché vorrebbe dire che il cliente disporrebbe di un proprio capitale. 

Resta comunque fermo che il debito contratto dal cliente con l’istituto di credito dopo aver chiesto e ottenuto il prestito è uno, ed uno soltanto. Ciò vale sia in un rapporto di mutuo, che in un finanziamento al consumo: il debito, anche se pagabile a rate, non è inserito in un rapporto di durata. Difatti, secondo la giurisprudenza (e la sentenza in commento non esce dagli schemi), sia per il mutuo che per il credito al consumo le rate non determinano, mese per mese, diversi termini di prescrizione. 

In altre parole, il termine di prescrizione nel contratto di mutuo non adempiuto dal cliente comincia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, perché in quel momento il debito si considera scaduto e il creditore può agire per recuperare il suo credito.

In conclusione, il debito può considerarsi scaduto quando diventa esigibile da parte dell’istituto di credito: vale a dire, quando scade l’ultima rata. In buona sostanza, per stabilire quando si prescrive il finanziamento non pagato, basta contare dieci anni dall’ultima rata scaduta, e verificare se, nel frattempo, non hai ricevuto un sollecito di pagamento. Se nulla ti è arrivato, ti sarai liberato da tutto il debito e non da una singola rata.

Qui di seguito, la pronuncia del Tribunale di Roma.

contratto di finanziamento - prescrizione - dies a quo by Consumatore Informato on Scribd

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