giovedì 2 maggio 2019

Fideiussore e consumatore: quale tutela deve essere prevista?

Questa settimana torniamo a concentrare il ruolo di consumatore sotto un particolare profilo, ossia quando viene chiamato a prestare una garanzia in favore di un terzo (la fideiussione). 

In questo caso, trova applicazione il Codice del Consumo e tutte le norme previste in favore del consumatore? il Tribunale di Milano, la n. 12047/2018 emessa in data 29 novembre 2018, ha dato una risposta al tema sopra genericamente proposto, richiamando la normativa comunitaria ed analizzando i diversi profili che emergono in tale materia. 


In particolare, i diritti del consumatore come possono trovare applicazione nell’ambito di un rapporto di fideiussione bancaria, specie quando i fideiussori si limitano ad erogare garanzie ad una società senza assumere al suo interno incarichi e posizioni?

Il giudice milanese, nel caso di specie, è stato chiamato a decidere su una questione di competenza, chiamato a decidere in una vicenda processuale ormai usuale, ossia la pretesa di pagamento avanzata da una banca nei confronti del fideiussore.

Nel caso di specie, un’importante banca milanese ha chiesto ed ottenuto dal tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte dei fideiussori (coniugi dei soci) delle somme concesse in favore di una società.

Successivamente, i coniugi si sono opposti al decreto ingiuntivo sostenendo che, in qualità di meri fideiussori della società e quindi di consumatori, la banca doveva perorare la causa nel tribunale di Cremona, luogo di residenza degli opponenti, e non nel Tribunale di Milano.
Secondo il Tribunale di Milano, è dirimente il fatto che la banca non abbia dimostrato quale fosse la posizione professionale assunta dai coniugi all’interno della società garantita; in mancanza di questa prova fondamentale, la causa deve dunque essere radicata nel foro del consumatore, vale a dire il luogo di residenza dei fideiussori.


Di particolare pregio e chiarezza sono alcune porzioni della sentenza: “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata. Tale orientamento, infatti, in quanto fondato sull’esame della posizione del fideiussore, in relazione alle obbligazioni assunte, come soggetto autonomo e distinto rispetto al debitore principale, si ritiene maggiormente aderente alle finalità proprie della tutela consumeristica (…)”.


Peraltro, il giudice prende atto della carenza di prova offerta dalla banca in questi termini: “Nel caso di specie, deve poi rilevarsi come parte opposta, a fronte della contestazione avversaria, non forniva alcuna prova di un collegamento funzionale tra le odierne opponenti e la società debitrice (…) essendosi limitata a dedurre il rapporto di coniugio tra le stesse ed i soci della società”.

In definitiva, la circostanza che i fideiussori siano coniugi dei soci (ma, più in generale, la presenza di legami familiari o parentali coi soci) non vale a dimostrare che questi abbiano prestato la garanzia per scopi di natura imprenditoriale. Tale finalità, infatti, va dimostrata, ad esempio, indicando qual è l’incarico ricoperto dal fideiussore nella società o se questi ha sottoscritto o versato una quota del capitale sociale.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza per esteso:

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