venerdì 24 novembre 2017

Unicredit sanzionata dall'Antitrust per aver sollecitato i clienti all'addebito diretto in conto degli interessi anatocistici

Vi proponiamo, qui di seguito, uno degli interessanti provvedimenti pronunciati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 31 ottobre 2017, con la quale ha sanzionato Unicredit per una pratica commerciale scorretta adottata nei confronti dei clienti.

La banca è stata sanzionata per euro 5.000.000,00 per aver adottato una condotta aggressiva verso i correntisti, costretti ad aderire all'addebito diretto degli interessi anatocistici risultanti sul conto corrente.

La condotta aggressiva, contestata anche a Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4.000.000,00 euro) e Intesa San Paolo S.p.A. (2.000.000,00 euro), ha ad oggetto la recente decisione di reintrodurre l'anatocismo nei rapporti bancari (vedi).

E' noto che l'addebito diretto degli interessi sul conto corrente può avvenire solo con il consenso espresso dal cliente (vedi).

Nella concreta fattispecie, Unicredit ha utilizzato il canale on line con i clienti al fine di incentivare questi ultimi a concedere il consenso per l'addebito diretto sul conto degli interessi anatocistici.


La condotta tenuta da Unicredit è stata considerata aggressiva da AGCM, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto finalizzata a sollecitare i clienti al consenso
, facendo credere che tale addebito in conto corrente sarebbe un ordinario modus operandi e senza rendere note le possibilità di pagamento alternativo degli interessi negativi.


La strategia di marketing è stata portata avanti sia attraverso l'internet banking (email, comunicazioni personalizzate e pop-up), sia attraverso le filiali dell'istituto di credito e con le comunicazioni tradizionali (posta).

Di seguito, il provvedimento di AGCM.

mercoledì 22 novembre 2017

Mutuo usurario: devono essere considerati tutti gli interessi indicati nel contratto!

Nuovo intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di usura applicata dall'istituto di credito nei rapporti con i propri clienti, ed in particolare con il contratto di mutuo.

Con la recente ordinanza del 4 ottobre 2017, i giudici di legittimità si sono pronunciati in senso favorevole ai consumatori, ridisegnando le norme che disciplinano l'usura bancaria.

- Usura bancaria (art. 1815 c.c., comma 2 - l. 108/1996)
Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, ma giova ricordare alcune norme che regolano l'usura applicata ai rapporti bancari, ed in particolare al contratto di mutuo.

L'art. 1815 c.c. disciplina le norme previste in materia di interessi nel contratto di mutuo, ed il secondo chiarisce quale conseguenza deriva nel caso in cui siano pattuiti interessi oltre soglia usura "Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

E' noto che dal 1996, la determinazione della soglia usura viene periodicamente determinato secondo i parametri stabiliti dalla l. 108/1996, norma che stabilisce un tasso soglia che non deve mai essere superato dalle banche nella pattuizione degli interessi convenuti con i clienti nei contratti di mutuo. La Banca d'Italia adegua il tasso - soglia periodicamente, adeguandolo ai parametri periodici stabiliti ex lege.

- Cumulo degli interessi convenzionali e moratori: si o no?
L'argomento dibattuto in dottrina e giurisprudenza ha riguardato (ed oggetto di dibattito) l'inclusione nel tasso effettivo applicato dalla banca sia degli interessi convenzionali applicati (quelli che versiamo ogni mese), sia di quelli moratori (ossia quelli che devono essere corrisposti dal cliente alla banca quando non abbiamo pagato le rate mensili, ed hanno natura risarcitoria in favore di quest'ultima).

Ai fini della determinazione del tasso effettivo applicato devono essere inclusi sia gli interessi convenzionali che quelli moratori?

Negli anni si è creata una divisione tra i giudici, con alcuni che hanno considerato legittimo il cumulo (vedi qui e vedi qui), ed altra parte della giurisprudenza di merito che si è espressa in senso negativo (vedi qui e vedi qui).

- La Cassazione: bisogna considerare tutti gli interessi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23192/17, stabilisce che è possibile accertare l'usura degli interessi applicati al mutuo, considerando tutti gli interessi,  corrispettivi e moratori, per la valutazione dell'eventuale accertamento del superamento del  tasso-soglia.


La Cassazione, richiamando un suo precedente (ord. n. 5598/2017) ha evidenziato che "è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la  fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso".

Va da sé che è legittima la pretesa del consumatore di verificare se il tasso effettivo applicato dalla banca nel contratto di mutuo sia superiore al tasso soglia ex l. 108/1996, con conseguente nullità della clausola ed obbligo da parte del cliente di corrispondere alla banca il solo capitale ricevuto.

Qui la sentenza

domenica 12 novembre 2017

Ti hanno proposto il finanziamento per pagarti la multiproprietà? la Cassazione interviene in tuo favore

Nuovo ed interessante intervento della Suprema Corte di Cassazione in materia di vendita di multiproprietà (o altri certificati vacanza).

Non di rado, infatti, la vendita di questi particolari prodotti vacanza viene accompagnata dalla sollecitazione alla sottoscrizione di un contratto di credito al consumo (finanziamento personale), con il quale il consumatore può pagare la  sua multiproprietà in "comode" rate.

Cosa succede, in particolare?

Si presenta alla porta il promotore della società che ti vuole vendere la multiproprietà, e dopo averti "assediato" per alcune ore sull'opportunità di sottoscrivere il contratto, ti sottopone il  modulo per  la firma.

E qui il consumatore si rivolge al promotore con la famigerata "uscita": "non abbiamo i soldi per comprare questa multiproprietà", convinto che tale ultima affermazione possa fare desistere il venditore.

E  invece no!.....qui scatta la proposta finanziamento (a meno che non ti siano proposte le cambiali....insomma, "barba e capelli" ti viene proposto in qualsiasi  modo) attraverso una finanziaria.

Il promotore ti dice: tranquillo che abbiamo una finanziaria che ti può concedere la somma nello spazio di qualche giorno/settimana......e quindi, oltre a firmare il contratto di acquisto del certificato vacanza, ti trovi a firmare anche il contratto di finanziamento.

A volte, questa firma interviene qualche giorno dopo in una filiale della banca dove venite invitati per la firma del contratto di finanziamento (con tanto di assicurazione).

Come abbiamo sostenuto in più circostanze su questo blog, questo contratto di finanziamento è necessariamente collegato a quello di acquisto del diritto vacanza, in quanto il consumatore "si vede costretto" ad accendere il credito al consumo per permettersi il prezioso "certificato" di iscrizione al club.

Va da sé che se è possibile dimostrare che il contratto di acquisto del certificato vacanza (multiproprietà o diritto turnario) non è valido, diviene non valido anche il collegato contratto di finanziamento.

La Cassazione, con un importante e recente intervento, ha riaffermato questo principio, chiarendo che i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di un bene o servizio devono essere dichiarati nulli/risolti nel caso di nullità o risoluzione di quello principale. Tale soluzione può  (deve) essere adottata dal giudice, a prescindere dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore nella concessione del credito ai clienti dei fornitori.

Quindi, se acquistate un certificato di iscrizione ad un club, o una multiproprietà, e la pagate con un finanziamento, se il contratto principale non è stato adempiuto totalmente (ad esempio vi dicono che potete prenotare in qualsiasi parte dell'anno ed invece non è vero), è possibile ottenere anche la restituzione dei soldi versati con il finanziamento.

Qui di seguito la sentenza.

giovedì 2 novembre 2017

Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti: la domanda per l'arbitrato scade il prossimo 11 novembre

Gli obbligazionisti delle quattro banche in liquidazione (Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) che non hanno aderito/o sono stati esclusi all’indennizzo forfettario possono avviare il procedimento di arbitrato avanti all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'obbligazionista, o il suo successore, può compilare il modulo per richiedere l’accesso al Fondo di solidarietà tramite procedura arbitrale, così come previsto dal decreto n. 83/2017.

La norma in parola ha previsto che con il ricorso all'arbitrato il richiedente è obbligato ad inviare tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione da parte di ANAC, allegando tutta la documentazione inerente gli strumenti subordinati acquistati (contratto quadro, moduli di sottoscrizione, attestazione degli ordini eseguiti) ed ogni altro documento idoneo a valutare la fondatezza della domanda risarcitoria.

Vi ricordiamo che la domanda deve, a pena di decadenza, essere presentata entro e non oltre il prossimo 11 novembre 2017 con l'indicazione di tutte le ragioni poste a fondamento della richiesta del ristoro dei danni, ed allegazione dei relativi documenti.

Qui di seguito, il modulo per l'avvio della procedura alla camera arbitrale di ANAC.

mercoledì 1 novembre 2017

Errata segnalazione in banca dati privata? si al danno d'immagine!

L'errata segnalazione di un debitore in una banca dati legittima quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno d'immagine. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (III^ Sez. Civ.) con la recente sentenza n. 16659/2017, pubblicata in data 6 luglio 2017.

La Corte di Cassazione, chiamata a valutare un caso di errata segnalazione di una società in una banca dati (con qualifica di cattivo pagatore), ha riconosciuto il diritto di quest'ultima al risarcimento della propria immagine, lesa dall'errata indicazione nella banca dati.

Il Giudice di legittimità ha osservato, infatti, che in siffatta circostanza esiste un diritto d'immagine e reputazione sociale, riconosciuto dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che per una società commerciale assume ancor più rilievo.

Il soggetto commerciale, infatti, si pone sul mercato (ove esiste una forte concorrenza) con una sua immagine/reputazione verso i clienti, i fornitori e, più in generale, gli altri competitors del settore.

E' evidente che nel caso in cui vi sia una errata segnalazione, il danno d'immagine sofferto è maggiore e meritevole di tutela.

La Corte, peraltro, puntualizza che la parte che eccepisce il danno d'immagine ha l'onere di allegare e fornire prova della lesione sofferta e che può essere risarcita se rispetta il criterio causale della "condotta materiale - evento lesivo - conseguenza dannosa".

La prova del danno può essere fornita anche attraverso le presunzioni, ma consigliamo a chi intenda ottenere il ristoro del danno d'immagine in queste circostanze, di attivarsi e trovare elementi che provino un effettivo pregiudizio della propria reputazione ed immagine.

Qui la sentenza della Corte di Cassazione n. 16659/2017.

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