sabato 2 settembre 2017

Nuove regole per il cambio del conto corrente

La recente riforma, intervenuta con il  decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, norma attuativa della Direttiva UE 2014/92/UE, ha introdotto nuove norme per coloro che intendono spostare il proprio conto corrente verso un nuovo istituto di credito.

Stiamo parlando della c.d. "portabilità del conto corrente", ossia quando il correntista estingue il conto corrente, accendendo un nuovo rapporto bancario in una nuova banca.

Le nuove norme in materia si sono rese necessarie alla luce delle condotte tenute dalle banche quando il correntista chiede di voler estinguere il proprio conto, e trasferire i propri fondi verso altra banca.

Quali sono le novità?

- Destinatari delle nuove norme in materia di portabilità del conto corrente
Le novità introdotte con il D. Lgs. n. 37/2017 riguardano la categoria dei consumatori, ossia coloro che hanno acceso il proprio rapporto bancario per ragioni che esulano l'attività professionale.

- Le novità:

(1) Estinzione celere e gratuita
Le nuove norme disciplinano il diritto del consumatore a vedere chiuso il rapporto bancario in un termine breve, entro dodici giorni lavorativi, prevedendo pene pecuniarie nel caso di ritardo.

Il trasferimento del conto, inoltre, deve essere gratuito, nel senso che non possono essere addebitate al cliente spese ed anzi il prestatore dei servizi bancari deve informare, a titolo gratuito, il consumatore in merito alle modalità, tempi, ed ogni altra informazione inerente l'estinzione del rapporto bancario.

(2) Ritardo nell'estinzione del rapporto: indennizzo di euro 40,00
La norma prevede un indennizzo in favore del consumatore, pari ad euro 40,00 per ogni giorno, nel caso di ritardo. Peraltro, è prevista anche la possibilità di un maggiore importo dovuto dall'intermediario rapportato alla disponibilità esistente sul conto corrente al momento del ritardato spostamento verso altro conto corrente.

La banca che non aiuta il consumatore nel trasferimento dei fondi presso altro rapporto bancario, o comunque ritarda la propria assistenza, può essere chiamata anche a rispondere dei danni e pregiudizi sofferti dal clienti e conseguenti alla propria condotta.


(3) Divieto di limitazioni

Infine, è fatto divieto all'intermediario di inserire limitazioni o condizioni all'esercizio del diritto di portabilità del conto corrente, e collegato, come ad esempio il rifiuto alla chiusura del rapporto bancario prima della restituzione da parte del consumatore carte, assegni o altri strumenti di pagamento.

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