domenica 8 novembre 2015

"For You" - investimento invece che piano pensionistico: nullo il contratto di Monte dei Paschi

La vendita di presunti piani pensionistici denominati "For You", avvenuta nei primi anni 2000, da parte di istituti di credito appartenenti al Gruppo Banca Monte dei Paschi è salita alle cronache degli ultimi anni a seguito dei ripetuti interventi con i quali i giudici hanno dichiarato la nullità di queste operazioni.

Ed anche la recente sentenza n. 15559/2015 della Cassazione ha ad oggetto questo particolare tipo di investimento finanziario, presentato dalla banca come "piano pensionistico integrativo dai profilo di rischio molto basso".

E la Cassazione, chiamata ancora una volta ad analizzare questo particolare tipo di contratto, ha ritenuto non valido questo rapporto finanziario, che non può essere qualificato come un piano previdenziale, ma come un vero investimento con trasferimento dell'alea di rischio verso il cliente/risparmiatore.

E la Corte di Cassazione osserva che in questa tipologia di investimento, si ravvisa un esclusivo trasferimento del rischio verso il consumatore, senza che tale circostanza sia resa nota dalla banca, la quale addirittura si prende quale garanzia i titoli del cliente, e dalle ulteriori garanzie inserite nel contratto.

E la banca avrebbe dovuto chiarire al cliente la natura e la tipologia di questa operazione, solo all'apparenza con finalità previdenziale, mentre in realtà altro non è che un investimento finanziario.

Per tale ragione, la Cassazione arriva a decidere che il ricorso di Monte dei Paschi debba essere rigettato perchè questo tipo di contratto "non integra, ai fini del secondo comma dell'art. 1322 cod. civ., un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, per contrasto con i princpi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l'incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata, quello perseguito mediante un contratto atipico fondato sullo sfruttamento delle preoccupazioni del cliente da parte degli operatori professionali, mediante operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d'impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel portafoglio, in capo a colui a cui il prodotto è stato espressamente presentato come rispondente alle sue esigenze di previdenza complementare, quale piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento; pertanto, non è efficace per l'ordinamento il contratto atipico il quale, in dette circostanze, consista, tra l'altro, nella concessione di un mutuo, di durata ragguardevole, all'investitore destinato all'acquisto di prodotti finanziari della finanziatrice ed in un contestuale mandato alla banca ad acquistare detti prodotti anche in situazione di potenziale conflitto di interessi".


Qui il testo della sentenza della Corte di Cassazione.   

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