sabato 31 ottobre 2015

Unicredit condannata a non applicare più l’anatocismo!

Questa domenica vi proponiamo la recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con la quale il giudice, dott. Antonio S. Stefani, ha ordinato ad Unicredit di non applicare più l’anatocismo ai rapporti di conto corrente con i propri clienti.

Il provvedimento è importante perché rappresenta un nuovo esempio dell’orientamento assunto dal Tribunale di Milano, il quale ha deciso di dare pieno ed immediata applicazione al divieto di anatocismo introdotto dal Governo dal 1° gennaio 2014.

Il Giudice ha ordinato alla banca di avvertire i singoli correntisti della decisione assunta con l’ordinanza, vietando l’applicazione dell’anatocismo bancario per i saldi negativi.

L’aspetto grottesco dell’intera vicenda è che Unicredit sta avvisando i propri clienti di aver proposto reclamo contro l’ordinanza e che la prossima riforma del cicr dovrebbe introdurre le nuove norme in merito all'applicazione dell’anatocismo bancario “si evidenzia, inoltre, che, nella materia della produzione degli interessi, sia attivi che passivi, la Banca si adeguerà scrupolosamente alle disposizioni che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio (CICR) emanerà, in applicazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria”.

Insomma, come ignorare la realtà……..

Qui, l’Ordinanza del Tribunale di Milano

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 28404/2015 promosso da:
ASSOCIAZIONE XXXXXX
contro
UNICREDIT S.P.A.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
(…..)
Per questi motivi
1) rigetta le eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione, sollevata da parte convenuta – UNICREDIT s.p.a.;
2) in accoglimento del ricorso proposto da ASSOCIAZIONE XXXXX, inibisce alla predetta parte convenuta di dare corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi con riferimento ai contratti di conto corrente già in essere o che verranno in futuro stipulati con consumatori, nonché di predisporre, utilizzare e applicare clausole anatocistiche nei predetti contratti;
3) ordina alla parte convenuta di provvedere entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ad inserire sulla home page del suo sito web avviso riportante il dispositivo dell’ordinanza stessa, nonché a darne comunicazione a ciascun correntista consumatore, allegando copia del dispositivo dell’ordinanza al primo estratto conto trasmesso alla clientela secondo la periodicità e le modalità contrattualmente pattuite;
4) ordina a parte convenuta di curare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza stessa sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “la Repubblica” e “Il Sole 24 Ore”, con caratteri doppi rispetto al normale;
5) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 286,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Si comunichi.
Milano, 9 luglio 2015
Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

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