domenica 20 luglio 2014

Il Garante Privacy “limita” la richiesta da parte del cliente dei documenti bancari

Di recente si è sviluppata una vivace discussione in merito al diritto di accesso ai dati personali che spetta, ex art. 7 del Codice Privacy, e la possibilità di esercitare tale facoltà da parte del cliente verso il proprio istituto di credito. Il Garante ha ritenuto di intervenire in tale discussione, interpretando la norma in parola, ed ha chiarito – con la newsletter del 15 luglio scorso – i limiti di applicazione. Il cliente non può, a mente dell’art. 7, ottenere qualsiasi documento, ed in particolare gli estratti di conto corrente, il contratto quadro, le comunicazioni provenienti dalla banca.

 Tali documenti, pare di intuire dall'intervento del Garante, non rivestono quel carattere di riservatezza tale da consentire al correntista di invocare l’art. 7. Questi può chiederne l’invio, in forza dell’art. 119, comma 4 TUB, versando l’importo corrispettivo previsto, ed entro il limite di dieci anni previsto dalla normativa di settore.

Di seguito, l’estratto della Newsletter del Garante.

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