domenica 18 maggio 2014

Usura bancaria: il tasso di mora non deve essere sommato a quello convenzionale

L'usura bancaria è uno degli argomenti più trattati in siti web e blog tra consumatori ed esperti del settore, dove è possibile trovare ogni forma di interpretazione delle norme in materia di calcolo del tasso usurario.

La sentenza n. 350 della Corte di Cassazione ha avviato un lungo dibattito in merito al calcolo degli interessi effettivamente applicati dalla banca al cliente per il mutuo, applicando in modo puntuale e completo l'art. 644 c.p., il quale statuisce che ai fini dell'usura bancaria devono essere considerati tutti i costi e gli oneri pattuiti e promessi dall'intermediario bancario al cliente per il finanziamento concesso.

In buona sostanza, nel calcolo del tasso di interesse effettivo applicato dalla banca al mutuatario devono essere ricompresi anche gli interessi di mora, i quali rientrano nel calcolo usura secondo i parametri stabiliti con la legge n. 108/1996 (vedasi Tribunale di Rovereto).

Questa tesi non è stata seguita da molti tribunali, ed anzi occorre richiamare alcune recenti sentenze con le quali è stato sostenuto che i tassi moratori non vanno sommati a quelli corrispettivi, in quanto all'esito di tale somma verrebbe creato un "tasso creativo" (e virtuale) che non rientrerebbe nei parametri previsti dalla legge antiusura.

Tale principio è stato sostenuto, di recente, dal Tribunale di Verona, il quale ha risolto la controversia inerente un mutuo stipulato tra un cliente ed una banca, negando l'esistenza di interessi oltre soglia usura.

Il Tribunale di Verona ha fatto proprio un orientamento, formatosi tra i tribunali di Torino e Napoli, secondo il quale devono entrare nel calcolo dell'indicatore sintetico di costo del mutuo solo i costi effettivi addebitati al cliente per il denaro prestato dalla banca.

Nessun commento:

Posta un commento

Trasforma questo post