domenica 16 giugno 2013

Mutuo casa & usura: Cassazione favorevole ai consumatori

Interessi usurari sul mutuo è l'argomento trattato dalla Cassazione con la sentenza n. 350/2013, con la quale il giudice di legittimità si è espresso in senso favorevole per i consumatori.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha riconosciuto la possibilità per il consumatore di ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto di mutuo ed in particolare della clausola ove sono previsti interessi usurari, con conseguente obbligo di rimborso del solo capitale ottenuto a titolo di mutuo.

a) Mutuo & usura
Il contratto di mutuo è quello "col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa quantità e specie" (art. 1813 c.c.).

In ambito di rapporti bancari, con il contratto di mutuo la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma (capitale), dietro la restituzione dell'importo in un periodo successivo, maggiorato di interessi.

E' noto che il cliente versa rate periodiche alla banca di cui una parte viene destinata al pagamento degli interessi, mentre altra parte è destinata al rimborso del capitale.

Gli interessi sono convenzionalmente pattuiti tra le parti, anche se l'art. 1815, comma 2 del Codice Civile introduce un limite alla possibilità della banca di pattuire gli interessi; il limite usura "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

L'usura bancaria è reato previsto ex art. 644 c.p. e consiste nell'applicazione da parte della banca di un tasso di interesse per le somme concesse al cliente superiore al "tasso soglia" stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia.

La disciplina relativa ai tassi di interesse sul mutuo è stata oggetto di regolamentazione con la Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Norme in materia di usura), con la quale è stato previsto un limite massimo di interessi che può essere applicato dalla banca al cliente.

La Banca d'Italia stabilisce, ogni trimestre, il limite usura che non deve essere superato dall'istituto di credito.

Il controllo dell'eventuale usura bancaria deve essere effettuato rispetto al  Tasso Effettivo Globale applicato dalla banca al cliente, ovverossia devono essere presi in considerazione, oltre al tasso di interesse convenzionalmente stabilito, tutti gli oneri passivi che l'istituto di credito impone al mutuatario.

Ad esempio, rientra nel TEG anche l'eventuale Commissione di Massimo Scoperto (specialmente per i rapporti di apertura di credito bancario) o la commissione di mora per i ritardi nel pagamento del mutuo, in quanto trattasi di costo aggiuntivo imposto dalla banca al proprio cliente per il rimborso del mutuo.

Ricordiamo, infine, che con il Decreto 24 settembre 2009 (Rilevazione dei tassi effettivi globali medi nel periodo 1° aprile - 30 giugno 2009. Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2009), il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito criteri più stringenti per stabilire se il tasso applicato è usurario, superando il limite previsto ex lege.

b) Cassazione n. 350/2013
La sentenza n. 350/2013 ha consentito alla Cassazione di tornare ad affrontare il tema "mutuo & tasso usura", rilevando la natura degli interessi usurari applicati dalla banca nei confronti del cliente.

La fattispecie affrontata dalla Cassazione riguarda un mutuo acceso nel 1996, ossia nel periodo in cui è entrato in vigore la Legge n. 108/1996. 

La Corte di Cassazione, annullando una sentenza della Corte d'Appello di Napoli, ha sostenuto che il tasso sul mutuo applicato nei confronti del cliente deve essere considerato usurario, in quanto è stato superato il limite usura previsto, con violazione dell'art. 1815 c.c..

La Cassazione ha, in particolare, osservato che "La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell'atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificatamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto al tasso soglia senza tenere in conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove, invece, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi a titolo di interessi moratori" (Cass. n. 350/2013).

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio per il quale gli interessi possono essere usurari non solo al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo, ma anche in periodo successivo, laddove il tasso effettivo globale applicato dalla banca, e quindi comprensivo anche del tasso di mora, risulti superiore al tasso soglia usura previsto dalla Banca d'Italia.

 c) Come comportarsi?
Abbiamo già trattato l'argomento (vedi), suggerendo di effettuare un controllo della propria situazione bancaria, in questo caso degli interessi di mutuo periodicamente applicati dalla banca, e nel caso in cui vi sia stata applicazione di interessi usurari, occorre contestare alla banca tale applicazione illegale degli interessi e chiedere il rimborso delle maggiori somme illegittimamente trattenute.

L'Associazione ha già avviato da tempo un servizio "anti usura bancaria" in favore dei propri associati, e al quale chi è interessato può rivolgersi scrivendo a info@consumatoreinformato.it.

Di seguito, la sentenza della Corte di Cassazione.

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