domenica 3 marzo 2013

L’ordine di borsa impartito via telefono è legittimo

Impartire un ordine di borsa mediante telefono è legittimo e rispettoso del requisito di forma previsto dall’ art. 23 del Testo Unico della Finanza.

La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio con la sentenza n. 2185/2013 pronunciata lo scorso dicembre 2012, con la quale ha deciso un ricorso proposto da un risparmiatore ed avente ad oggetto l’acquisto di titoli Argentina.

Il Giudice di legittimità ha chiarito che l’obbligo di forma scritta ai fini della validità del rapporto banca/utente vale solo per il contratto quadro, ossia l’accordo con il quale le parti stabiliscono “le regole del gioco”, ovverosia le modalità con le quali l’ordine di borsa può essere impartito, eventuali categorie di operazioni che possono essere effettuate, gli avvisi che la banca deve comunicare periodicamente etc.

Tale obbligo di forma scritta obbligatoria non esiste, invece, per i singoli ordini di borsa che possono, di conseguenza, essere anche impartiti dal cliente per via telefonica.

Quest'ultimo non può, di conseguenza, contestare l'inesistenza dell'ordine di borsa per carenza di forma scritta, in quanto la comunicazione telefonica può essere equiparata all'ordine scritto (se tale modalità di comunicazione dell'ordine di borsa è prevista nonché disciplinata nel contratto quadro).

Sul punto, la posizione della Cassazione è assolutamente tranchant L'art. 23 del TUF dispone espressamente, a pena di nullità deducibile solo dal cliente, che i contratti relativi alla prestazione di servizi d'investimento debbono essere redatti per iscritto, fatta salva la possibilità che, per particolari tipi contrattuali, la Consob (sentita la Banca d'Italia) individui con regolamento una forma diversa. Tale disposizione, tuttavia, come già affermato da questa Corte (Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432) si riferisce unicamente al contratto-quadro e non anche ai successivi atti negoziali aventi ad oggetto i singoli ordini del cliente che l'intermediario è tenuto ad eseguire. In questo senso, secondo la citata sentenza, rileva anzitutto la formulazione dell'art. 30, comma 1, del regolamento Consob n. 11522/1998, "il quale, impostando il tema dal punto di vista degli obblighi comportamentali gravanti sugli intermediari autorizzati, chiarisce che costoro non possono prestare i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto: espressione da cui agevolmente si ricava come il requisito della forma scritta riguardi il c.d. contratto-quadro, che è appunto quello sulla base del quale l'intermediario esegue gli ordini impartiti dal cliente, e non anche il modo di formulazione degli ordini medesimi. La modalità di tali ordini ed istruzioni, viceversa, è previsto sia indicata nel medesimo contratto-quadro (art. 30, cit., comma 2, lett. e), e quindi, lungi dall'essere soggetta ad una qualche forma legalmente predeterminata, è rimessa alla libera determinazione negoziale delle parti". Nello stesso senso, secondo la citata decisione, rileva il disposto dell'art. 60 del citato regolamento Consob che, prevedendo l'obbligo degli intermediari di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori, da un lato, ribadisce la piena legittimità di ordini telefonici e, d'altro canto, si limita a dettare una regola che opera soltanto sul piano della prova per garantire ex post la ricostruibilità del contenuto di tali ordini.”.
Di seguito, il testo integrale della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione.


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