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sabato 26 gennaio 2013

Da Trentino inBlu al blog: casa dolce casa - il mutuo prima casa


L'incontro del 25 gennaio 2013 con gli amici di Trentino inBlu radio è stato dedicato ad inquadrare gli elementi essenziali del contrattodi mutuo, e di mutuo fondiario in particolare costituendo tale strumento, il principale mezzo degli italiani per poter comprare casa.

Alcuni di questi ed altri elementi saranno oggetto di un successivo approfondimento nelle puntate del mese di febbraio,
Come ben sappiamo il mutuo fondiario è redatto da un Notaio alla presenza del rappresentante dell’Istituto di Credito, e della parte Mutuataria.

Solitamente il mutuo prevede questi punti:

L’oggetto del mutuo: Concretamente la somma che la banca s’impegna a versare al mutuante, e tempi e modi di messa in disponibilità della somma.

Interessi e spese:
La data da cui il muto comincerà a maturare interessi.
Tipologia di mutuo (tasso fisso o variabile).
L’indice di riferimento (es. Euribor 3 mesi)e maggiorazione (spred) di competenza della banca.
Eventuale indicazione di un tasso minimo applicato indipendentemente dall’indice di riferimento.
Costi e interessi di mora.
L’indicazione del TAEG e cosa è compreso in esso.
oneri tributari per la redazione del contratto di mutuo.
Eventuali spese della banca per le comunicazioni al cliente.
Eventuale imposta di bollo se dovuta.

Modifica delle condizioni:
Sono indicate modalità ed ipotesi in cui la banca può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto.

Il rimborso:
Disciplina il numero di rate, la cadenza (mensile, semestrale ecc), la scadenza della prima rata e delle successive.
Solitamente è prevista la possibilità dell’istituto di addebitare gli importi su conto corrente bancario.

Estinzione anticipata:
Prevista la possibilità in cui l’istituto può anticipatamente chiedere il rimborso del mutuo (es diminuzione delle garanzie).
Prevista anche la modalità ed eventuali costi a carico del mutuatario nel caso di estinzione anticipata.

Ipoteca: è indicata la modalità e gradualità del vincolo (es ipoteca I° grado), la presenza o meno di altri vincoli presenti già presenti, e la somma per cui è iscritta l’ipoteca e la sua composizione.

Obblighi relativi agli immobili ipotecati: eventuali assicurazioni sull’immobile, affitto dell’immobile, trasferimento a terzi dello stesso e tutti i conseguenti oneri di comunicazione alla banca.

A queste voci se ne aggiungono altre che prevedono:

Casi di possibile risoluzione del contratto
Decadenza del termine ed eventuali inadempimenti.
L’elezione del domicilio.
Imposte e tasse (e diritti notarili)
Trasparenza delle condizioni applicate, modalità di eventuali reclami, procedure di conciliazione, et autorità giudiziaria competente.

Al contratto di mutuo è allegata solitamente una descrizione sommaria dell’immobile e dei relativi aggravi presenti.

giovedì 17 gennaio 2013

FonSai: in arrivo la "class action" penale?


Novità in arrivo per la vicenda relativa al Gruppo FonSai, in quanto potrebbe essere avviata una azione collettiva nei confronti degli amministratori che hanno curato gestione nel periodo 2008 - 2011, ovvero la fase che ha portato alla uscita del Gruppo Ligresti dal colosso assicurativo.

La Procura della Repubblica di Torino sta indagando sulle operazioni finanziarie che hanno riguardato il periodo 2008 - 2011 già dallo scorso agosto, allorché ha cominciato ad ipotizzare il reato di falso in bilancio nei confronti degli amministratori.

Questi ultimi hanno sempre negato qualsiasi addebito ed hanno ribadito la correttezza della propria condotta nelle vicende societarie oggetto del controllo penale avviato dalla Procura della Repubblica.

Quest'ultima ha, negli ultimi giorni, avanzato una ulteriore ipotesi di reato, quello di infedeltà patrimoniale, sulla base della condotta tenuta dai  medesimi amministratori.

Tale fattispecie penale può essere oggetto di contestazione solo a querela delle persone offese che nella vicenda sono gli azionisti di minoranza, tra i quali rientrano molti risparmiatori che hanno investito i propri risparmi nella compagnia assicurativa.

Si potrebbe, quindi, profilare la possibilità che i soci di minoranza diano avvio a querele, accompagnate da azioni civili, per contestare agli amministratori, oltre al falso in bilancio, anche l'infedeltà patrimoniale nelle operazioni di compravendita immobiliare concluse nel periodo 2008 - 2011.

Tali azioni, congiunte, potrebbero dare il via ad una "class action" penale volta a tutelare gli interessi dei risparmiatori in sede penale.  

domenica 13 gennaio 2013

Segnalazione errata della banca e violazione della privacy del cliente

Questa domenica vi proponiamo una sentenza con la quale il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno per errata segnalazione del suo nominativo nell'elenco dei soggetti a rischio negli archivi della banca dati bancari  CRIF

Nella concreta fattispecie, un consumatore aveva concluso con un istituto di pagamento un contratto di apertura conto per un determinato importo mensile. Il cliente poteva spendere tale importo attraverso una carta di credito che gli era stata consegnata dalla società.

Egli decideva, successivamente, di chiudere il rapporto bancario in quanto la carta di credito messa a disposizione dall’ intermediario non era mai stata utilizzata.

Comunicava la propria intenzione alla società, e questa provvedeva a rendergli nota la chiusura del conto e l'annullamento della carta.

Il cliente si recava successivamente presso altra banca per chiedere un finanziamento e scopriva in quella circostanza di essere stato segnalato al CRIF/Experian come "cattivo pagatore".

La segnalazione proveniva da parte dell'intermediario, il quale aveva lamentato un residuo debito non pagato di euro 55.00, per asserite spese non meglio specificate.

La segnalazione impediva al risparmiatore di ottenere il finanziamento.

Il cliente agiva in giudizio e contestava all'intermediario di aver illegittimamente segnalato la sua posizione al CRIF e di aver violato le norme in materia privacy.

Il Tribunale di Milano ha accolto le contestazioni sollevate dall'attore, riconoscendo il danno subito per violazione dei dati personali e condannando la banca al risarcimento del danno.

Il giudice ha riconosciuto come l'errata comunicazione verso il CRIF costituisca illegittima diffusione di un dato personale, comunque suscettibile di determinare la concreta attitudine alla lesione della riservatezza, tutelata dagli artt 1 e segg. nel decreto legislativo n. 196 del 2003.

In generale, il consumatore ha diritto di accedere alle informazioni sui propri dati contenute nelle diverse centrali rischi, sia private che pubbliche, e chiedere di ottenere gratuitamente la cancellazione o la modifica di eventuali dati inesatti.

Se dalla errata segnalazione ad un SIC (Sistemi di Informazione Creditizia) deriva un danno, o comunque un errato trattamento dei suoi dati personali, è altresì possibile chiedere il risarcimento del danno come accaduto nella vicenda affrontata dal Tribunale di Milano e che vi proponiamo qui di seguito.

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