venerdì 23 marzo 2012

Lehman Brothers: passo indietro del Tribunale di Torino - non esiste alcun obbligo della Banca di avvisare l'investitore del peggioramento dell'andamento del titolo negoziato


L'intermediario bancario non è obbligato ad avvisare il cliente nel caso di peggioramento dell'andamento dell'obbligazione venduta, anche laddove vi sia un rischio default del soggetto emittente (la Banca Lehman Brothers nel caso di specie) con conseguente perdita dell'intero capitale investito da parte dell'investitore.


Questa sembra la nuova e sbalorditiva conclusione raggiunta dal Tribunale di Torino con una recentissima sentenza pronunciata in materia di adempimento dei doveri informativi ex TUF e Regolamento Consob 16190/2007 da parte dell'operato professionale.



- Il primo orientamento del Tribunale di Torino


La pronuncia, che appena possibile posteremo sul nostro blog, contrasta con altra sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale, Giudice Relatore dr.ssa Tassone, dove era stata riconosciuta la responsabilità di Banca IntesaSanpaolo nei confronti di un proprio cliente per omessa informativa successiva alla negoziazione di un titolo Lehman (vedi qui).


In quel caso, il Tribunale di Torino ha accertato che la Banca aveva assunto veri e propri obblighi di informativa specifica in favore della cliente, impegnandosi a rendere noto al risparmiatore ogni possibile variazione del valore dei titoli.


Tale obbligo informativo successivo, di natura convenzionale, è stato ricavato dall'indicazione contenuta nell'ordine di investimento: "N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".

La Banca aveva assunto l'obbligo contrattuale di rendere noto all'investitore  l'andamento delle obbligazioni Lehman Brothers ed in particolare ogni significativa variazione del livello di rischio delle stesse.


L'omesso avvertimento da parte della Banca del peggioramento di Lehman ha configurato la violazione dell'obbligo convenzionale di informazione continuativa, con conseguente risarcimento del danno da parte dell'intermediario finanziario in favore del piccolo risparmiatore.


- il secondo orientamento del Tribunale di Torino


Con la recente sentenza, il Tribunale di Torino sembra fare una retromarcia in merito all'esistenza del dovere di informazione successiva alla vendita teorizzato con la sentenza sopra richiamata.


La fattispecie vede ancora coinvolta Banca IntesaSanpaolo ed ha ad oggetto altro ordine di acquisto di bond Lehman Brothers con la medesima indicazione attraverso la quale "Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio".


Il Giudice piemontese non ritiene, con questa nuova pronuncia, di attribuire alcun valore negoziale tale indicazione "non pare che la annotazione abbia un contenuto negoziale, poiché manca una manifestazione di volontà diretta ad assumere una specifica obbligazione".


Ed anzi, il Tribunale di Torino sostiene che l'informazione contenuta nel contratto di borsa perde di qualsiasi senso se non letta unitamente al Regolamento di Patti Chiari a cui l'ordine fa riferimento "Gli elementi fondamentali dell'obbligazione descritta in questa annotazione, cioè i presupposti per dar corso all'informazione  e il tempo dell'informazione, sopra indicati con terminologia generica e imprecisa, che si definisce in modo univoco solo in base al regolamento del Consorzio Patti Chiari. In altri termini: l'ordine di borsa non dice quando si verifichi una "variazione significativa del livello di rischio"; né definisce cosa significhi che "il cliente sarà tempestivamente informato". I concetti di variazione del rischio e di tempestività dell'informazione sono essenziali per comprendere l'oggetto dell'obbligazione indicata nell'ordine; essi però non sono contenuti nell'ordine stesso, ma nel regolamento del Consorzio Patti Chiari, a cui l'ordine fa riferimento.".


Il Regolamento di Patti Chiari diviene il codice interpretativo della clausola inserita in calce all'ordine di borsa, sicché, se ben si comprende la pronuncia, tale dovere informativo "opera" in collegamento con Patti Chiari.


Quale conseguenza? la Banca era tenuta ad informare il cliente tempestivamente  solo nel caso in cui il titolo avesse subito una variazione significativa del livello di rischio consistente nella sua uscita dall'elenco di Patti Chiari!


Nel caso di Lehman Brothers, il titolo è uscito dall'elenco di Patti Chiari solo poche ore prima del default dichiarato dalla banca d'affari americana.


Insomma, con tale sentenza viene reso più debole il diritto ad ottenere informazioni da parte del contraente debole (il risparmiatore) mentre viene rafforzata la posizione del contraente forte (la banca).


Patti Chiari, sorto per garantire l'investitore, rischia di divenire un mezzo per limitare/annullare le responsabilità dell'intermediario finanziario.

5 commenti:

  1. Che la giustizia(mi sia consentita - a questo punto - l'iniziale minuscola)umana sia fallace era ed è cosa risaputa tuttavia orientamenti così disomogenei non solo presso Tribunali diversi, ma addirittura presso la stessa sede, non possono non disorientare. Pare che i togati anziché il codice, consultino il "gratta e vinci". Qualcosa evidentemente non funziona e occorre una riforma radicale se quanto sopra accade anche in un Paese di antica cultura e (già) patria del diritto. Ziotom

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  2. Ma non c'era un commento a questa notizia? Non credo sia stato censurato !

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  3. Vengono censurati solo i commenti offensivi e quelli pubblicitari.

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  4. Che oggi nei tribunali italiani si amministri una giustizia lenta e con l'iniziale minuscola, è cosa ormai nota e richiede una urgente riforma capace di far tornare la fiducia e la stima dei cittadini sui giudici. Detto questo, la sentenza di cui tratta l'articolista, sorprende ancor di più soprattutto se messa in relazione con altro pronunciamento non vetusto dello stesso Tribunale, che si era dimostrato di avviso completamente diverso, pur sulla stessa materia.
    Questo il succo del mio commento di ieri, che oggi, stranamente, non compare.
    Anche nella forma, oltreché nella sostanza, tale commento non poteva apparire né offensivo né pubblicitario, a meno che non vi si voglia vedere offesa per chi male amministra la giustizia e pubblicità per la Giustizia, questa si con l'iniziale maiuscola. Ziotom

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  5. Non solo non è offensivo, ma anche condivisibile e condiviso. Crediamo, infatti, che questo precedente dimostri come Patti Chiari sia stato usato (e forse viene usato tuttora) per "scaricare" gli intermediari finanziari dagli obblighi informativi nei confronti dei clienti.
    Per quello che riguarda il commento, ti confermo che ieri era stato postato, ma a noi risulta che l'autore (presumo chi ha scritto anche quest'ultimo commento) ha rimosso il suo scritto.
    Noi avremmo voluto contattarti per chiederti se potevamo inserirlo di nuovo, ma non è stato possibile perché non hai lasciato mail.
    Cmq. tutto risolto e grazie per il tuo apprezzato intervento.

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