giovedì 25 novembre 2010

Da Trentino inBlu al blog. Il prestito ipotecario vitalizio


Talvolta succede purtroppo e nell’ultimo periodo sempre più frequentemente, che per vari motivi persone in pensione, quindi oltre i 65 anni e proprietarie della sola casa di abitazione, vengono a trovarsi in situazioni di difficoltà economiche , per una spesa improvvisa o per le aumentate spese di cura dovute all’avanzare dell'età.

Per queste persone le normali forme di finanziamento risultano difficilmente accessibili, e pertanto le soluzioni proposte dalle banche dagli operatori economici o dalla persone loro vicine sono principalmente due:

1) L'istituto di riferimento invita i parenti prossimi o eredi a coprire i debiti della persona anziana con concettuale contestuale cessione della proprietà della casa a favore degli eredi, con concessione del diritto di l'usufrutto vita natura durante a favore dell’anziano.

2) Qualora non vi siano eredi disposti ad accollarsi il debito dell'anziana parente o a prestare del denaro alla persona in gravi difficoltà economica, si invita la stessa persona a vendere l'immobile in cui si trova precisamente la nuda proprietà, e iscrivere a favore del venditore diritto reale di usufrutto vita natural durante.

Queste due metodologie per porre fine ad una situazione ”critica” in cui si trova l'anziano, nei fatti però privano lo stesso del diritto di proprietà ponendo la persona anziana anche in una situazione di stress psicologo come colui che magari, dopo una vita di sacrifici, si trova a trascorrere gli ultimi anni di vita in una casa che non sente più sua. Inoltre spesso succede che l'anziano in questa situazione si trovi a dover vendere la propria abitazione ad un prezzo anche nettamente inferiore al reale valore di mercato e per entrare in possesso di cifre che sono ben lontane da quanto possibile ricavare in una situazione non emergenziale.

Anche per evitare questa tipologia tradizionale di percorsi è bene ricordare che dal 2005 ed esattamente con decreto legge 30 settembre 2005, n 203 , anche in Italia è stato introdotto l’istituto del ”Prestito vitalizio ipotecario, per le persone che abbiano raggiunto i 65 anni di età.

Come funziona ?

Questo tipo di finanziamento, è un finanziamento a lungo termine assistito da ipoteca di primo grado sulla casa di proprietà, riservata alle persone fisiche proprietarie dell'immobile che abitano, e che abbiano compiuto i 65 anni.

Il proprietario dell'immobile chiedendo il finanziamento dispone contestualmente che la propria abitazione venga ipotecata e posta garanzia dello stesso prestito. Questo tipo di finanziamento prevede, che da parte finanziato non sia mai effettuato alcun tipo di pagamento o rimborso durante tutta la sua vita, nemmeno il pagamento degli interessi. Gli interessi e le spese annuali vengono sommate annualmente ed il debito complessivo verrà rimborsato in un'unica soluzione alla morte del mutuatario.

Nel caso di finanziamento posto a carico di coniugi conviventi il finanziamento deve essere cointestato e sarà rimborsato soltanto con la scomparsa del più longevo dei due cointestatari.

Quanto dura?

Il prestito non ha una scadenza predeterminata, per questo viene chiamato vitalizio.

Chi paga ?

In questo caso il pagamento spetta, qualora siano interessati ad entrare in possesso dell'immobile, agli eredi che con la successione acquisiscono la proprietà dell'immobile insieme al debito da rimborsare. La proprietà dell'abitazione pertanto rimane sempre all'intestatario e dalla sua famiglia.

Quanto si può ottenere?

Questo tipo di finanziamento consente a chi lo ottiene di avere a disposizione una somma anche considerevole di denaro senza dover far fronte ai rimborsi. Solitamente l'importo del finanziamento può oscillare tra i 20% e il 50% dell'abitazione. La percentuale di finanziamento aumenta progressivamente con l'età del beneficiario raggiungendo il valore del 40% dell'immobile per le persone oltre di ottant'anni e arrivando sino al 50% per coloro che abbiano superato i 90 anni.
A chi è consigliato?

Questo tipo di prodotto e consigliato a chi ha bisogno di una liquidità molto elevata e significativa o si trova costretto a sostenere spese onerose, per imprevisti, per cura e malattia ed è titolare della sola casa di proprietà, titolare spesso di una pensione a volte minima, laddove non vi sia significativo apporto da parte dei parenti più stretti. In questi casi infatti questo tipo di prestito ipotecario consentirebbe di integrare le proprie entrate e di affrontare più agevolmente spese mediche di assistenza domiciliare o assistenza ad una persona disabile.

Questa forma di prestito inoltre, offre una maggior tutela anche per gli eredi. Infatti le altre soluzioni proposte ed in primis quella di vendere la nuda proprietà e mantenere l'usufrutto dell'immobile priverebbe gli eredi in via definitiva dell'immobile stesso.
Aspetti positivi.

Questo tipo di prestito tutela sicuramente di più il patrimonio familiare in favore degli eredi i quali possono decidere di saldare il debito e recuperare ogni diritto su un immobile, oppure vendere l'immobile e trattenere eventuale ricavato sulla vendita dopo aver coperto il debito.

Gli eredi non hanno alcun obbligo aggiuntivo nei confronti della banca qualora il valore dell'immobile fosse inoltre del debito totale maturato a scadenza.

Gli eredi potrebbero anche godere dell'eventuale rivalutazione dell'immobile nel tempo.

Dal momento della morte del titolare del diritto di proprietà gli eredi hanno tempo un anno per estinguere finanziamento e quindi evitare la banca eserciti il mandato a vendere conferito dall'originario proprietario.

Lo stesso soggetto finanziato rimane comunque libero di vendere l'immobile anche mentre è in vita, salvo naturalmente l'obbligo di rimborsare il prestito vitalizio ricevuto con eventuali penali previste.

Importante ricordare che:

I mutuatari devono avere la residenza nell’immobile oggetto di ipoteca, e non devono essere soggetti fallibili, né datori di ipoteca. Il tasso d'interesse normalmente applicato a questo tipo di finanziamento è più alto rispetto a quelli di mutuo prima casa, e gli interessi sono calcolati annualmente in via posticipata a differenza di quanto avviene con i prestiti rateali. In questo caso è consentito alla banca di percepire gli interessi sugli interessi praticando il cosiddetto anatocismo.

In questo tipo di finanziamento sono previste inoltre spesso cospicue spese aggiuntive che verranno detratte dall'importo erogato, come ad esempio commissioni di istruttoria, spese notarili, imposta sostitutiva, commissioni di gestione, assicurazione obbligatoria incendio.

Questo tipo di finanziamento, oltre ad essere molto costoso comporta spesso anche scelte irreversibili.

La perizia dell'immobile viene fatta in maniera preventiva cioè prima che l’istituto decida se erogare il prestito o no, pertanto anche in caso di non concessione prestito queste spese saranno dovute.

Nel valutare questo tipo di prodotto finanziario è assolutamente necessario affiliarsi a dei provati professionisti anche perché è una scelta a lungo termine che coinvolge sia l’abitazione del finanziato sia eventuali futuri diritti dei figli o eredi che saranno chiamati un domani al rimborso del finanziamento stesso.

lunedì 22 novembre 2010

Il concambio Argentina 2010 e gli strani ritardi nel rimborso

La notizia arriva dal supplemento del Sole24Ore, Plus24, di sabato 20 novembre 2010, ma già da tempo nei vari forum si era levata una lenta, ma continua, protesta per il ritardo dimostrato  da alcuni grossi gruppi bancari nazionali nelle operazioni di concambio dei vecchi titoli Argentina con le nuove obbligazioni, o con le relative somme di denaro concesse ai possessori dei tango bond.
Abbiamo già affrontato in questo blog l'offerta di concambio 2010 avanzata dal Governo Argentino, evidenziando che questa strada avrebbe portato il risparmiatore ad una perdita ingente delle somme investite. Questa strada aveva, ed ha tuttora, il pregio di dare certezza nel rientro, seppur parziale, delle somme investite prima del 2001.
A quanto pare, però, molti risparmiatori si trovano a dover ancora attendere il concambio 2010 a causa di alcuni "strani" ritardi da parte delle banche, le quali giustificano l'ennesimo disservizio con semplici questioni tecniche.
Riteniamo evidente che ancora una volta molti istituti di credito hanno perduto l'occasione per dimostrare la loro professionalità e la volontà di assistere realmente la clientela che già ha dovuto attendere così tanto tempo per ottenere una piccola parte dei soldi "bruciati" con i tango bond.
Consob e Bankitalia dovrebbero, a nostro parere, intervenire ed accertare le ragioni di questi strani ritardi. 

domenica 14 novembre 2010

CONSOB: vietato introdurre nel mercato notizie fuorvianti gli investitori

Questa settimana vi segnaliamo un recente provvedimento adottato dalla CONSOB e con il quale l'Autorità ha stabilito delle condanne nei confronti di chi ha introdotto sul mercato notizie false in merito all'esistenza di una seconda cordata per l'acquisto di ALITALIA.
La sentenza è importante anche per i consumatori perché la CONSOB ribadisce che sono vietate tutte le manovre finalizzate a disturbare il mercato.


Delibera n. 17538
Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del Prof. Antonio Baldassarre, ai sensi degli articoli 187-ter e 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la nota del 2 novembre 2009 con la quale, in esito all'attività di vigilanza complessivamente svolta, la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha contestato al Prof. Antonio Baldassarre, ai sensi dell'art. 187-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione dell'art. 187-ter , comma 1, del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per avere egli diffuso, nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2007- attraverso dichiarazioni dal medesimo pronunciate e pubblicate da diversi organi di stampa [...omissis...] - informazioni che erano false e comunque idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti, concernenti, in particolare, la disponibilità da parte dei soggetti partecipanti alla c.d. "Cordata Baldassarre" a sottoscrivere quote e a conferire risorse finanziarie in una costituenda Newco che avrebbe concorso all'acquisizione della predetta quota del capitale di Alitalia;

CONSIDERATO che il Prof. Baldassarre è stato reso edotto, con la stessa lettera di contestazione, della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati;

ESAMINATA la nota del 1° dicembre 2009, con cui il Prof. Baldassarre ha presentato deduzioni difensive volte a confutare i fatti contestati e ha, altresì, chiesto di essere sentito personalmente;

ESAMINATO il verbale di audizione del 16 febbraio 2010 e l'allegato file audio;

ESAMINATA la Relazione Istruttoria dell'11 maggio 2010, con la quale la Divisione Mercati - Ufficio Insider Trading ha espresso le proprie valutazioni in merito alle difese svolte dal Prof. Baldassarre nel senso di ritenerle inidonee a rimuovere la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 20 maggio 2010, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al Prof. Baldassarre l'avvio della "Parte istruttoria della decisione" del procedimento sanzionatorio ed ha contestualmente inoltrato al medesimo copia della sopra richiamata Relazione Istruttoria, indicando altresì la facoltà per l'interessato di presentare memorie scritte e produrre documenti entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della Relazione medesima;

RILEVATO che con nota in data 23 giugno 2010 il Prof. Baldassarre ha presentato ulteriori deduzioni difensive chiedendo, altresì, di avere accesso agli atti del procedimento e di essere audito personalmente;

ESAMINATO il verbale di accesso agli atti del 14 luglio 2010;

ESAMINATO il verbale dell'audizione del Prof. Baldassarre tenutasi il 30 luglio 2010;
ESAMINATA la Relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative del 15 ottobre 2010, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dal soggetto interessato nel corso dell'intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative;

RITENUTO, sulla base delle risultanze istruttorie, accertata la violazione da parte del Prof. Antonio Baldassarre dell'art. 187-ter, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ciò avuto riguardo, in particolare, alle seguenti circostanze:

egli ha diffuso, nel periodo agosto-dicembre 2007 - attraverso reiterate dichiarazioni dal medesimo rilasciate e pubblicate dalla stampa - informazioni false e comunque idonee a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito alle azioni Alitalia, che hanno accreditato la sussistenza di una "cordata" di imprenditori italiani e stranieri dotati delle risorse finanziarie e tecniche necessarie a rilevare la quota del capitale di Alitalia posta in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, laddove, invece, nessuno dei soggetti di volta in volta partecipanti alla Cordata ha mai assunto in concreto l'impegno a mettere a disposizione le risorse necessarie a sostenere l'iniziativa;

la credibilità di tali informazioni e la loro conseguente fuorvianza è risultata amplificata in ragione delle prestigiose cariche, istituzionali e non, ricoperte in passato dal Prof. Baldassarre e del ruolo concretamente svolto nel caso di specie, non soltanto di advisor legale della Cordata, ma anche di coordinatore e, in taluni casi, di promotore della stessa;

VISTO il più volte richiamato art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi del quale le condotte illecite sostanzianti manipolazione del mercato sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.000,00 a un massimo di € 25.000.000,00;



VISTO l'art. 187-quater, comma 1, del medesimo decreto, ai sensi del quale l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del predetto art. 187-ter comporta la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni;

CONSIDERATO che i criteri generali in tema di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione con riguardo sia alle sanzioni amministrative pecuniarie, sia alle sanzioni amministrative accessorie;

CONSIDERATO con riguardo alla gravità oggettiva della violazione che il Prof. Baldassarre ha rilasciato alla stampa molteplici dichiarazioni in un arco di tempo considerevole (agosto-dicembre 2007), così ponendo in essere una condotta illecita volta ad ingenerare il convincimento, rivelatosi errato e comunque fuorviante, circa l'effettiva esistenza di una cordata di imprenditori interessati all'acquisizione della quota di capitale di Alitalia posta in vendita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; tutto ciò in un contesto di mercato caratterizzato da numerosi e pressoché quotidiani rumors e da uno spiccato interesse, anche mediatico, circa le future sorti della compagnia di bandiera;

RITENUTO, sotto il profilo soggettivo, che la condotta illecita accertata è stata posta in essere quantomeno con colpa grave;

CONSIDERATO, inoltre, che la condotta illecita risulta grave attesa anche la personalità dell'autore come già sopra rilevato;

SULLA BASE di quanto precede nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;

D E L I B E R A:
Nei confronti del Prof. Antonio Baldassarre, nato a Foligno (PG) il 18 dicembre 1940 e residente a Roma, […omissis…], sono applicate le seguenti sanzioni:

1) sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di € 400.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento;
2) sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell'art. 187-quater, comma 1, dello stesso decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per un periodo di mesi quattro.
[…omissis…]

La presente delibera è notificata all'interessato e sarà pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Roma, 25 ottobre 2010
IL PRESIDENTE VICARIO

Vittorio Conti

sabato 6 novembre 2010

Mastercard e otto banche sanzionate per pratiche scorrette nella commercializzazione di carte di credito

Mano pesante dell'Antitrust nei confronti di alcuni gruppi bancari, sanzionati per oltre 6 milioni di euro per pratiche scorrette nella vendita di carte di credito. Mastercard e otto banche sono state considerate responsabili di intese ristrittive della concorrenza nel settore delle carte di pagamento. 
L'Autorita', infatti, ha accertato e comminato sanzioni nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena, Bnl, Banca Sella Holding, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ICBPI e Unicredit per aver posto in essere attività volte a restringere la concorrenza.
Gli istituti di credito hanno agito, si legge dal provvedimento adottato dal Garante, con la sola finalità di mantenere elevata la commissione interbancaria sui pagamenti attraverso le carte di credito e di debito (carte revolving) emesse dal circuito Mastercard.
Tale commissione denominata "MIF" veniva trasferita (spalmata) sulle commissioni richieste ai negozianti convenzionati, con effetti sui prezzi praticati ai consumatori.
Riteniamo positivo l'intervento del Garante anche se conviene attendere l'esito del ricorso che gli istituti di credito sicuramente proporrano avverso il provvedimento.
Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito web del Garante concorrenza http://www.agcm.it/

aggiornamento 31 gennaio 2011

Il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti di vari istituti di credito ed ha fissato udienza per la discussione del merito per il prossimo 22 giugno 2011 (maggiori dettagli a http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2011-01-29/sospende-multe-antitrust-mastercard-125656.shtml?uuid=AaJg683C)

aggiornamento 30 luglio 2011


Il TAR del Lazio accoglie il ricorso presentato dal Gruppo Mastercard ed annulla i provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato.

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