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domenica 6 ottobre 2024

L'azione collettiva e clausole abusive - i limiti indicati dal giudice europeo

Può una azione collettiva ottenere la dichiarazione di nullità/inefficacia di una clausola contrattuale in quanto abusiva, magari redatta in modelli distanti anni l'uno dall'altro?

La questione è stata sottoposta all'attenzione della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale si è espressa con provvedimento che trovate di seguito.

Un giudice nazionale si era rivolto al giudice comunitario, rivolgendo due questioni pregiudiziali di non secondaria importanza:

a) Con una azione collettiva è possibile accertare delle clausole abusive a possibilità di accertare la presenza di clausole abusive nei modelli contrattuali predisposti dal professionista.

b) Come deve essere considerata il carattere abusivo della clausola, riferita al “consumatore medio” dell'azione collettiva, laddove i contratti sono stati conclusi in periodi diversi.

Il giudice comunitario ha così dato riscontro alle richieste formulate dal giudice nazionale: 

Sul punto (a): "«1) L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale nell’ambito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti dello stesso settore economico e riguardante un numero molto elevato di contratti, purché tali contratti contengano la medesima clausola o clausole simili.".

Sul punto (b): "2) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: consentono a un giudice nazionale, investito di un’azione collettiva diretta contro numerosi professionisti del medesimo settore economico e avente ad oggetto un numero molto elevato di contratti, di procedere al controllo della trasparenza di una clausola contrattuale basandosi sulla percezione del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, quando tali contratti si rivolgono a categorie specifiche di consumatori e tale clausola è stata utilizzata per un periodo molto lungo. Tuttavia, se, durante tale periodo, la percezione globale del consumatore medio riguardo a detta clausola è stata modificata dall’intervento di un evento oggettivo o di un fatto notorio, la direttiva 93/13 non osta a che il giudice nazionale proceda a tale controllo tenendo conto dell’evoluzione della percezione di tale consumatore, fermo restando che la percezione pertinente è quella esistente al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario.».".

Corte di giustizia Unione europea - Sez. IV^ sentenza C - 450/2022. (visibile con browser Opera - VPN attivo)

mercoledì 23 novembre 2022

Mutuo Banco Popolare - nulla la clausola floor: chiedete il rimborso dei maggiori interessi pagati

E' vessatoria la clausola "floor" inserita nei contratti di mutuo a tasso variabile sottoscritti tra il Banco Popolare BPM e i suoi clienti negli anni, tant'è che questi ultimi possono rivolgersi alla banca per chiedere il rimborso dei maggiori interessi versati negli anni.

Questo è, in sintesi, il principio emerso dalla sentenza n. 2836/2022 con il quale la Corte di Appello di Milano ha ritenuto di stabilire il carattere abusivo della clausola contrattuale che ha, negli anni precedenti, limitato il pagamento degli interessi in favore della banca nei mutui.


- mutuo con clausola pavimento (floor)

I mutui a tasso variabile prevedono, come noto per chi li ha sottoscritti, il calcolo degli interessi applicati dalla banca in modo variabile, in quanto il tasso di interesse è "legato" alla variazione dell'Euribor (acronimo di EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro mensile - bimestrale - semestrale - annuale) cioè il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee e che viene aggiornato con cadenza giornaliera.

Il tasso di interesse viene collegato all'Euribor con applicazione di un ulteriore tasso (spread) riconosciuto in favore dell'istituto di credito e quindi se l'Eur è di 1% e lo spread è di 2%, il tasso di interesse complessivo è del 3%. Questo tasso varia a seconda della variazione dell'Euribor.

I mutui a tasso variabile fatti sottoscrivere da Banco BPM prevedono, come per altre banche, l'applicazione di una clausola pavimento (floor), la quale prevede che se il tasso di interesse scende sotto una determinata percentuale, la banca continuerà ad applicare il tasso di interesse.

Nel nostro caso, se la clausola floor prevede un tasso minimo pari al 2%, se l'Euribor scende sotto lo zero, il tasso di interesse applicato sarà comunque pari al 2%.

Su questo punto è intervenuta la Corte di Appello di Milano.


- Corte di Appello di Milano (sentenza n. 2836/2022): non è valida la clausola floor

La Corte di Appello di Milano ha considerato vessatoria questo tipo di clausola, laddove non sia prevista una equivalente clausola che limiti il rialzo dei tassi in caso di aumento dell'Euribor (cosiddetta clausola tetto o cap).

Viene creato, nel caso di specie, un disequilibrio nel rapporto tra le parti, ove il professionista acquisisce un evidente vantaggio verso il contraente debole, pre determinando un livello minimo di interessi dovuti dal cliente.

La carenza di equilibrio del contratto di mutuo incide, come correttamente osservato dal giudice, sull'insieme degli obblighi e diritti costituiti con il contratto, introducendo limiti per una sola parte, in spregio a quanto previsto ex artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo.

La clausola floor può risultare valida, solo se sia oggetto di specifica sottoscrizione da parte del cliente nel contratto di mutuo sottoscritto avanti al notaio, ma in molte circostanze detta clausola nemmeno compare tra le condizioni contrattuali del mutuo, emergendo solo nella parte finanziaria del contratto.

Quale conseguenza? la nullità della clausola floor legittima i consumatori a richiedere alla banca i maggiori interessi versati negli anni 2015 - 2022, ossia il periodo nel quale l'Euribor è sceso sotto lo "0".

Per maggiori informazioni ed assistenza, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.

Corte di Appello di Milano - sentenza n. 2836/2022.

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