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domenica 22 giugno 2025

I contratti di credito al consumo devono essere più trasparenti. Così la Corte di giustizia UE

Nuovo intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di validità delle clausole inserite nel contratto concluso con il professionista e volta a garantire una protezione effettiva dei consumatori, con particolare riferimento alla validità delle clausole contrattuali, la trasparenza nelle pratiche commerciali e la corretta applicazione delle normative europee sui contratti di credito al consumo.

La vicenda prende le mosse da una controversia sorta tra una banca con un suo cliente e relativa alla legittimità delle clausole inserite in un contratto di credito e contestate dal consumatore per violazione delle norme in materia di trasparenza.

Il consumatore ha contestato alla banca che le disposizioni contrattuali  sarebbero abusive e contrarie alle norme europee, violando i principi di protezione e informazione previsti dalle direttive europee.

Il giudice comunitario, investito della vicenda, ha voluto affrontare la questione richiamando le direttive europee più rilevanti in materia:

- Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, che mira a prevenire l'introduzione di clausole che possano pregiudicare la posizione dei consumatori.

- Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, che obbliga le imprese a evitare comportamenti ingannevoli o coercitivi nei confronti dei consumatori.

- Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, che impone specifici obblighi informativi sulle condizioni dei contratti di credito.

Dopo aver operato un ambia descrizione delle norme comunitarie, il giudice comunitario ha voluto verificare se le norme del contratto di cui trattasi siano, nella sua applicazione, coerenti e rispettose dei principi comunitari, valutando se le clausole in discussione rispettassero gli standard di trasparenza e non ledessero i diritti dei consumatori.

La sentenza oggetto della nostra segnalazione ha analizzato tre profili relativi alle clausole contrattuali.


a) Trasparenza e chiarezza delle clausole contrattuali

Uno degli aspetti cruciali trattati dalla Corte riguarda la necessità che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile, con particolare attenzione alla valutazione della buona fede delle parti e alla possibilità per il consumatore di comprendere appieno le implicazioni delle condizioni sottoscritte. 

Se una clausola non è chiara o se non consente al consumatore di comprendere l’effettivo impegno finanziario che sta assumendo, essa può essere considerata abusiva.


b) Interpretazione favorevole al consumatore

Un altro punto rilevante emerso dalla sentenza è il principio secondo cui, in caso di ambiguità interpretativa di una clausola, questa deve essere interpretata nel modo più favorevole al consumatore. La Corte ha ribadito che, nel caso di contrasti tra le parti, il consumatore, come parte più debole, deve essere tutelato in via prioritaria.

Ricordiamo che tale principio ha una sua rappresentazione anche nel codice civile, all'art. 1371 c.c.: "Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.".


c) Obblighi di informazione delle istituzioni finanziarie

La Corte ha sottolineato che le istituzioni finanziarie hanno l'obbligo di fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e trasparenti riguardo ai costi, alle condizioni di rimborso e agli oneri associati ai contratti di credito

Questa trasparenza è fondamentale per garantire che il consumatore possa prendere decisioni consapevoli, evitando che venga indotto a sottoscrivere contratti che non rispecchiano pienamente le sue esigenze o capacità economiche.

Di fatto, l'intervento del giudice comunitario mira a ribadire principi già enucleati dai giudici continentali e che dovrebbero avere un impatto significativo sui contratti di credito al consumo, poiché obbligano le istituzioni finanziarie a rivedere le loro pratiche e a garantire che tutte le clausole siano conformi ai requisiti di protezione dei consumatori. Le banche e gli enti finanziari dovranno porre maggiore attenzione nel redigere contratti di credito, evitando di inserire clausole che possano risultare inique o poco trasparenti.

La sentenza rafforza anche l'obbligo di fornire una corretta informativa pre-contrattuale, non solo per evitare pratiche ingannevoli ma anche per facilitare una scelta consapevole da parte del consumatore, che deve essere posto nelle condizioni di comprendere pienamente le implicazioni delle proprie scelte finanziarie.

Per maggiori informazioni, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

giovedì 5 giugno 2025

Anche il Tribunale di Torino in favore dei consumatori - nulla la fideiussione bancaria

Ancora un intervento di un giudice ribadisce il carattere abusivo delle clausole inserite nelle fideiussioni che limitino il diritto previsto in favore dei consumatori dall'art. 1957 c.c., riaffermando il principio esposto di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Per maggiori informazioni, puoi scrivere a sos@consumatoreinformato.it.

Il caso affrontato dal giudice piemontese è il medesimo affrontato da migliaia di consumatori che devono fornire la garanzia per una persona e, all'atto della firma della fideiussione, sottoscrivono la classica clausola standard imposta dalla banca con la quale viene permesso all'istituto di credito di agire nei confronti del garante anche oltre i sei mesi di tempo previsti dall'art. 1957 c.c..

Così facendo, molte banche hanno disattivato tutte le difese del garante, potendo rivolgersi a quest'ultimo anche a distanza di anni, con aggravio di costi ed interessi verso il terzo rimasto estraneo al rapporto bancario principale.

Il Tribunale di Torino ha dichiarato la clausola contrattuale che prevede la rinuncia al limite di cui all'art. 1957 c.c. è abusiva, in quanto squilibrata e svantaggiosa per il consumatore, con conseguente sua nullità.

Nel caso di specie, alla dichiarazione di nullità della clausola è seguita la cancellazione del risparmiatore dalla Centrale Rischi quale  "cattivo pagatore" ed è stato imposta all'istituto di credito  una penale di 50 € al giorno per ogni giorno di ritardo nella cancellazione.

Qui di seguito, il Tribunale Torino, Sez. I^ Civ., Sent., 04/02/2025, n. 555

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