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giovedì 27 agosto 2020

La consegna del prospetto informativo non esaurisce il dovere informativo della banca verso l'investitore

Anche questa domenica torniamo a trattare i doveri informativi che gravano sulla banca nella proposta/vendita di strumenti finanziari.

Il cliente che impartisce un ordine di investimento (o disinvestimento) deve essere accuratamente reso edotto dalla banca in merito ai rischi connessi all'operazione bancaria, in particolar modo laddove l'intermediario finanziario svolga un servizio di consulenza, ovvero si avvalga di un promotore finanziario, come nella vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione.

Occorre premettere che la sentenza che potete leggere di seguito fa riferimento ad un quadro normativo leggermente mutato negli anni, tant'è che viene richiamato il Regolamento Consob n. 11522/1998, norma abrogata e sostituita prima dal Regolamento n. 16190/2007 e poi, più di recente, dal Regolamento n. 20307/2018.

Ci sembra comunque interessante segnalarvi la sentenza n. 9460/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.), in quanto viene data piena applicazione all'art. 21 del Testo Unico della Finanza, norma tuttora valida e secondo la quale nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori, i soggetti abilitati (banche, promotori finanziari ed altri operatori) devono offrire il proprio servizio ai cliente con diligenza, correttezza e trasparenza, operando nell'esclusivo interesse di quest'ultimo.

Abbiamo già ripetutamente trattato la questione in questo blog, evidenziando che la condotta dell'intermediario è finalizzata a favorire uno sviluppo dei mercati e la tutela del contraente debole (l'investitore), il quale merita ogni migliore attenzione da parte del professionista bancario.

Ed il primo dovere della banca consiste nel fornire al cliente una informativa adeguata in merito ai prodotti finanziari che propone, con indicazione di natura, tipologia e rischi sottesi all'investimento in determinati valori mobiliari.

Le informazioni fornite dall'operatore professionale devono essere precise, attuali e complete.

Tale obbligo permane, come evidenziato dal Giudice di legittimità, anche nel caso di collocamento di strumenti finanziari, ove il ruolo del collocatore è quello di piazzare prodotti propri o dove ha un significativo interesse.

Nella vicenda trattata dalla Suprema Corte, un investitore aveva acquistato fondi comuni di investimento collocati da Finanza & Futuro (società del Gruppo Deutsche) attraverso un proprio promotore finanziario. Il cliente, a causa delle scarsa informativa ottenuta dal promotore, aveva accusato una grave perdita dall'investimento.

La vicenda, dopo i due gradi di merito, è terminata avanti alla Corte di Cassazione chiamata, in buona sostanza, a verificare se l'intermediario finanziario abbia, attraverso il promotore, adeguatamente informato il cliente in merito alla natura ed i rischi nell'investimento in fondi comuni.

Mentre l'investitore aveva contestato alla banca di non avergli comunicato a quali rischi andasse incontro, quest'ultima si era difesa sostenendo di aver soddisfatto il dovere informativo disciplinato ex art. 21 TUF attraverso la consegna del prospetto informativo.

Il quesito che si è posto la Cassazione è molto semplice: la consegna del prospetto informativo soddisfa il requisito di adeguata informativa?

La soluzione al quesito da parte della Corte è chiara, laddove evidenzia che l'intermediario finanziario deve consegnare il prospetto informativo, illustrando al cliente tutti i rischi patrimoniali collegati all'acquisto di quel prodotto, considerando il periodo di riferimento e l'andamento del mercato.

Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, quindi, "[…] la consegna del prospetto informativo emesso dall'emittente era adempimento necessario, ma non sufficiente, a soddisfare l'obbligo informativo gravante sull'intermediario".

Condividiamo questa soluzione, in quanto viene responsabilizzato il promotore finanziario (la banca) che sollecita all'acquisto un determinato prodotto e che deve avere cura specifica affinché il suo cliente sia adeguatamente informato. 

Potete leggere la sentenza 9460/2020 della Cassazione.

domenica 16 agosto 2020

Investimento finanziario: la banca deve fornire tutte le informazioni, altrimenti risponde del danno subito dal risparmiatore

Il provvedimento che vi segnaliamo di seguito riguarda uno dei tanti investimenti in titoli Parmalat terminato nel peggiore dei modi, ossia con la perdita del capitale da parte dei risparmiatori.

Anche nella vicenda oggetto di giudizio, la vendita dei titoli era avvenuta presso la filiale del più importante gruppo bancario italiano (l'allora Banca Intesa, oggi Intesa Sanpaolo S.p.a.), la quale aveva intermediato l'acquisto di obbligazioni della società olandese Parmalat Finance BV per conto di alcuni investitori fiorentini.

Il Tribunale di Firenze accoglieva le domande formulate dai consumatori, accertando il loro diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta inadempiente della banca, la quale non aveva in particolare informato i clienti dei rischi connessi all'acquisto di titoli obbligazioni Parmalat.

La Corte d'Appello di Firenze ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo che seppur Banca Intesa Sanpaolo non avesse correttamente comunicato le informazioni agli investitori, questi ultimi avrebbero comunque operato l'investimento in corporate bond, prodotto già acquistato in precedenza e quindi ben conosciuto. 

La vicenda termina avanti alla Corte di Cassazione, chiamata a valutare il ricorso proposto dai risparmiatori, ed in particolare se l'omesso adempimento degli obblighi informativi da parte della banca comporti una sua responsabilità nei confronti del contraente debole (l'investitore).

Come già evidenziato in precedenza, la Corte territoriale aveva escluso la rilevanza causale dell'inadempimento dei doveri di informazione da parte della banca, partendo dal presupposto che i clienti vantavano esperienza e propensione al rischio, così come emerso dalle scelte di investimento antecedenti all'acquisto delle obbligazioni Parmalat.

La Cassazione censura tale ragionamento, contrario ai principi giurisprudenziali consolidati, secondo i quali tra operatore professionale ed investitore esiste un naturale handicap informativo che deve essere colmato dall'intermediario.

Sul punto, il Giudice di legittimità è chiaro laddove evidenzia che è palese: "[…] lo squilibrio, di carattere prevalentemente conoscitivo - informativo, nella posizione delle parti, fondato sull'elevato grado di competenza tecnica richiesta a chi opera nell'ambito degli investimenti finanziari, che è oggetto dell'intervento correttivo del legislatore, attuato anche attraverso la previsione di un rigido sistema di obblighi informativi a carico dell'intermediario".

L'obbligo informativo da parte della banca nei confronti dell'investitore esiste e non può mai essere derogato, e la sua omissione è causalmente legata al danno sofferto dal consumatore, a meno che l'istituto di credito non dimostri di aver agito con cautela, trasparenza e correttezza o che il danno non sia conseguenza del proprio inadempimento.

Appare anche interessante richiamare la Cassazione laddove chiarisce quale sia il contenuto del citato obbligo informativo, ovvero: "[…] l'assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell'intermediario medesimo, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio".

La banca deve fornire informazioni puntuali, attuali, specifiche, complete e trasparenti, al fine di consentire all'investitore di potersi orientare tra le offerte del mercato finanziario.

Nel caso in cui tali informazioni non rispettano i "paletti" appena richiamati, non potrà essere negata la condanna della banca al risarcimento del danno subito dal cliente (nei limiti ed in considerazione del principio della compensatio lucri cum damno).

Trovate, qui di seguito, il testo completo della sentenza n. 7905/2020 pronunciata dalla Corte di Cassazione (Sez. I^ Civ.).

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