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sabato 29 ottobre 2011

Da Trentino inBlu al blog: cambiamo il mutuo: negoziazione vs. surrogazione



Il pagamento della rata del mutuo è un problema centrale nella vita delle famiglie italiane ed è in netto aumento la percentuale dei nuclei familiari che non riescono ad onorare il finanziamento della propria casa.
Il problema è stato oggetto di interventi politici, si pensi alla sospensione del pagamento delle rate, il cui fine è stato quello di aiutare la parte della popolazione più in difficoltà nell’adempimento del proprio debito bancario.
Tale difficoltà si è più facilmente presentata per chi aveva scelto il mutuo a tasso variabile, collegato ad indici quali, ad esempio, l’EURIBOR, e quindi si è trovato nella situazione di non poter più sostenere la rata mensile.
Esistono, invero, delle possibilità di cambiare le condizioni di mutuo attraverso un istituto nuovo e temporaneo, in quanto introdotto solo con il DL 70/2011, la negoziazione del mutuo, ovvero con un altro strumento ormai introdotto nel nostro paese da anni, la portabilità del mutuo, e che consente al debitore di cambiare banca ed ottenere diverse condizioni.

a. la negoziazione del mutuo ex DL 70/2011
In generale, le condizioni del mutuo possono essere modificate solo con l’accordo tra cliente e banca.
Il Decreto Legge 70/2011 (c.d. decreto Sviluppo) ha introdotto la possibilità per il mutuatario di poter modificare le condizioni del contratto, con una rinegoziazione del mutuo anche senza il consenso della banca.
La norma ha, invero, riconosciuto tale opportunità solo al verificarsi di una serie di condizioni, tant’è che tale misura riguarda solo una piccola parte dei mutuatari.
Quali sono le condizioni per l’applicazione delle norme previste ex DL 70/2011?
1) deve trattarsi di mutuo ipotecario;
2) l’importo originario del finanziamento deve essere inferiore a 200.000,00;
3) il mutuo deve essere stato contratto per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;
4) il mutuo deve presentare una rata con tasso variabile;
5) il mutuatario deve avere dichiarazione Isee non superiore a 35.000,00;
6) il mutuatario non deve aver omesso o ritardato il pagamento di alcuna rata;

Queste condizioni, invero, limitano l’ambito di applicazione della misura introdotta con il Decreto Legge 70/2011, la quale ha anche una validità temporale temporanea in quanto la misura può essere usufruita sino al 31 dicembre 2012 e solo per i mutui accesi prima del 14 maggio 2011.

b. surrogazione del mutuo - la portabilità
La surrogazione del mutuo è, contrariamente alla negoziazione, una opportunità che viene prevista anche dal codice civile, che disciplina l'ipotesi generale della surrogazione agli artt. 1201 e seguenti.
Per quello che ci interessa, l'atto di surrogazione di un mutuo da parte del debitore è previsto dall'art. 1202 c.c. "Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo".

Una surrogazione del mutuo deve rispettare tre caratteristiche:

a) mutuo e quietanza devono presentare data certa;
b) deve essere indicata con certezza la destinazione della somma oggetto di mutuo;
c) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

La surrogazione del mutuo avviene attraverso atto pubblico.

La surrogazione dei mutui bancari prende il nome di portabilità del mutuo e consente al mutuatario di sostituire l'istituto di credito che ha erogato inizialmente il mutuo con altra banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita.

Occorre ricordare che tale opportunità è stata introdotta con il decreto Bersani sulle liberalizzazioni – decreto legge 7/2007 – il quale ha disposto la previsione ex lege del meccanismo già previsto dall'articolo 1202 del codice civile anche nei rapporti bancari.
Tale norma non era infatti utilizzabile in precedenza in quanto le banche inserivano alcune clausole nel contratto proprio per escludere tale possibilità alla clientela. 
Il decreto Bersani ha permesso di attivare la procedura di portabilità del mutuo da una banca ad altro istituto di credito, vietando la possibilità di inserimento di penali o altri oneri nel contratto di finanziamento.

L'art. 8, DL n. 7/2007, convertito con modificazione nella L.n. 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che:

> la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude a debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui all'art. 1202 cod. civ. (comma 1);

> nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2);

> Ã¨ nullo ogni patto che impedisca o renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione (comma 3);

> la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4). 


La procedura per la portabilità del mutuo si articola in tre fasi:
  • Fase di avvio della procedura
Il cliente prende contatto con altro istituto di credito e verifica la possibilità di spostare il proprio mutuo. Richiede, alla banca originaria, l'indicazione dell'esatto importo del debito residuo e concorda con la nuova banca una possibile data di formalizzazione dell'operazione.
La banca subentrante comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell'operazione e richiede essa stessa l'importo oggetto di mutuo.

  • Comunicazione dell'importo residuo di mutuo
La banca originaria rende noto, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, alla banca l'importo residuo avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronico interbancario e conferma la data di formalizzazione dell'operazione. 

  • Formalizzazione dell'operazione di portabilità del mutuo
La banca subentrante procede alla realizzazione dell'operazione di portabilità con la firma di nuovo contratto  con il cliente e con la sostituzione nelle garanzie. 
Questa fase avviene attraverso atto pubblico e si perfezione con il contestuale rilascio della quietanza da parte della banca originaria.

La banca subentrante provvede a richiedere l'annotazione ai sensi dell'art. 2843 cod. civ. del trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta , in conseguenza della stipula del nuovo contratto di mutuo.

c.- cosa scegliere?
La scelta tra negoziazione o surrogazione è inevitabilmente legata al rapporto bancario intrattenuto e all'esigenza che si deve soddisfare. La possibilità introdotta con il Decreto sviluppo permette al cliente di negoziare il mutuo con maggiore forza contrattuale, ma pur sempre limitato in quanto la banca può sempre riconoscere un tasso fisso maggiore (comprensivo anche di spread) maggiore sul nuovo contratto di finanziamento oggetto di negoziazione.

Il potere contrattuale può essere maggiore per la portabilità perchè il mutuatario può stabilire più facilmente le condizioni per il trasferimento del mutuo. 

Le difficoltà maggiori s'incontrano nel trovare una banca disposta ad accettare nuove condizioni contrattuali da parte del cliente.


giovedì 6 ottobre 2011

Moody's declassa il rating delle Provincie di Trento e Bolzano

Gli effetti del declassamento del debito pubblico italiano da parte di Moody's  si producono, con un effetto domino, anche sull'indice di valutazione del merito degli enti locali.
La società di rating ha annunciato il taglio del rating delle Province autonome di Trento e di Bolzano passate ad "Aa3" da "Aa1".
La valutazione negativa rimane, in ogni caso, superiore a quella dello Stato italiano. 

Così giustifica Moody's la scelta: ''Le province autonome di Bolzano e Trento - dice Moody's - mantengono un rating superiore di due livelli allo stato italiano per l'unicita' del loro statuto, che conferisce un certo grado di isolamento dalle dinamiche macroeconomiche e finanziarie del Paese e per i loro eccellenti indicatori finanziari e di debito''

Ecco il commento della Provincia di Trento


A seguito del declassamento del rating della Repubblica Italiana di ben tre gradini, da quota "Aa2" a quota "A2" con prospettive negative, Moody’s ha automaticamente adeguato il rating di tutti gli enti territoriali e locali sotto-ordinati fra cui anche le Province autonome di Trento e di Bolzano e Cassa del Trentino, i cui rating conseguentemente sono scesi anch’essi di tre gradini, dal livello Aaa al livello Aa3. Di fatto, l’adeguamento del rating della Provincia autonoma di Trento (e di Cassa del Trentino) alle nuove valutazioni sull’affidabilità creditizia dello Stato italiano è per Moody’s una sorta di atto dovuto.
Ecco cosa scrive il comunicato ufficiale di Moody's: "Le province autonome di Bolzano e Trento (con rating Aa3) mantengono un rating superiore di due livelli allo stato italiano (A2) per: (i) l’unicità del loro statuto, che conferisce un certo grado di isolamento dalle dinamiche macroeconomiche e finanziarie del paese e (ii) i loro eccellenti indicatori finanziari e di debito".
Quindi per Moody’s il declassamento del rating delle Province autonome è connesso al peggioramento delle condizioni della finanza pubblica e dalle prospettive di solvibilità dello Stato italiano. I mercati risentono del quadro di forte incertezza e di deterioramento della fiducia degli investitori e sono pertanto molto più sensibili al rischio di shock finanziario. Nella sua valutazione, Moody's riconferma peraltro ancora una volta la solidità della Provincia autonoma di Trento, derivante innanzitutto dallo Statuto speciale di Autonomia, riconosciuto dalla Costituzione italiana, che per l’Agenzia dovrebbe consertirle di continuare a salvaguardarla dalla debolezza del contesto italiano.
Grazie all’Autonomia garantita dallo Statuto e agli ottimi fondamentali economico-finanziari la Provincia è in grado di mantenere due “notches” in più dell’Italia, il che le consente di riconfermare il più elevato rating assegnato da Moody's ad un ente italiano. Anche nell'attuale negativa congiuntura della finanza pubblica Moody's si aspetta che l'eccellente performance finanziaria e l'elevata flessibilità fiscale della Provincia possano continuare.”.

domenica 2 ottobre 2011

La banca è responsabile per i bonifici truffa sul contro corrente del cliente


Negli ultimi anni si sono moltiplicati i conti correnti on line ed anche casi di bonifici truffa disposti da ladri digitali in danno dei correntisti.

Quando viene sottratto il denaro dal conto corrente usualmente ci si reca dalla propria banca per chiedere informazioni ed in generale l'istituto di credito, verificato l'ammanco, provvede a rimborsare la somma sottratta.

In alcuni casi, la banca non ritiene di dover rimborsare il proprio cliente dell'importo sottratto ed adduce giustificazioni (scuse) ritenendo quest'ultimo il responsabile del danno.

In molte circostanze, però, il danno subito dal correntista è conseguenza del comportamento tenuto dalla banca, la quale non si attiva per evitare questo tipo di truffa.

La sentenza che vi proponiamo di seguito è stata di recente pronunciata dal Giudice di Pace di Asti, il quale ha accertato l'esistenza della responsabilità della banca per il bonifico truffa subito dai clienti e conseguentemente condannato l'intermediario bancario a restituire al risparmiatori i soldi sottratti dal conto corrente.

La responsabilità della banca sussiste, come si legge nella sentenza, non tanto sotto il profilo dell'omesso controllo del conto corrente dei propri clienti, ma sotto il diverso aspetto di non aver fornito a questi ultimi i codici per poter disporre bonifici internazionali e quindi di aver dato seguito ad operazioni (bonifici internazionali truffa) che i clienti nemmeno potevano disporre perché privi delle apposite autorizzazioni bancarie.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ASTI

[omissis]

oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:.....in via preliminare: - attesa la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856 c.c. previsti dalla legge da parte della convenuta, dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito xxxx in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, ex art. 1226 e 2056 c.c., nei limiti della competenza per valore dell'adito Giudice. Nel merito: - dichiarare tenuta e condannare la xxxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere la somma complessiva di euro 4.700,00 a favore dell'esponente. Col favore delle spese ed onorari di patrocinio.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, respingere le domande tutte proposte dagli attori contro xxxxx, siccome carenti di azione ed in particolare di legittimazione attiva, almento per quanto riguarda la sig.ra xxxxx e, in ogni caso, siccome inammissibili, improponibili, improcedibili e infondate sia in fatto che in diritto. In via suordinata, disporre CTU sui tracciati elettronici agli atti relativi al bonifico per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali al 12,5% ex art. 14 DM 127/2004, IVA e CPA come per legge”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parti attoree chiedevano il rimborso di un ordine di bonifico effettuato mediante il sistema di home banking mai disposto dagli attori.

I convenuti contestavano le pretese attoree e pertanto, previe memorie autorizzate, si procedeva all'istruttoria con l'escussione dei dipendenti del servizio informatico della controparte e l'intimazione di un funzionario di Polizia Giudiziaria al fine di verificare l'esito della denuncia presentata dagli attori.

Veniva disposta l'esibizione da parte della Banca xxxxx di documentazione idonea a comprendere l'indirizzo IP dal quale sono partiti gli ordini di bonifico oggetto di contestazione, ed all'esito tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si respinge la eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto dall'esame del doc. 3 di parte ocnvenuta si desume che il conto corrente è intestato ad entrambi i coniugi xxxx e che il servizio di banca telematica è stato attivato nei confronti si di xxxxxx che di xxxxx (cfr. intestazione doc. 3).
Sempre nel doc. 3 di parte convenuta si specifica poi, nel capo relativo a “Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto”, che “Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazione separatametne (firma disgiunta), le disposizioni possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente”.

I Sig.ri xxxx, titolari del conto corrente bancario n. xxxxxx, in data 05/02/2009 si accorgevano, attraverso un controllo dell'estratto conto, che risultavano essere stati effettuati due bonifici bancari esteri, entrambi indirizzati al Sig. yyyy, rispettivamnete in data 26/01/2009 e 03/02/2009.

Immediatamente gli attori contestavano i citati addebiti alla Banca convenuta in quanto non avevano mai fornito ordini per bonifici esteri, diffettando peraltro dell'apposito codice Bic – Swift, mai richiesto alla Banca xxxxx.

Dai documenti esibiti si è evinto che i bonifici non sono stati eseguiti da computer degli attori, ma da un IP relativo a postazione in altra sede, se ben si ricorda, Palermo.

Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 3) i bonifici esteri non erano compresi all'interno del servizio di home banking dei Sig.ri xxxxxx, e la difesa attorea sottolinea che i medesimi “erano abilitati ad effettuare esclusivamente bonifici ordinari su conto corrente banca xxxx” e “bonifici ordinari su conto corrente altre banche”, nonché i pagamenti di alcune utenze quali ENEL, Italgas etc...”.

La Convenuta sostiene che “ per i bonifici esteri non sono previste password o passaggi informatici diversi dai bonifici da eseguire in Italia e pertanto le modalità di conferma dell'operazione non cambiano”.

Tuttavia dal doc. 4della convenuta si desume una disciplina speciale per i bonifici all'estero, e che è necessario un codice ulteriore, detto Bic – Swift rispetto a quelli consegnati ai clienti al momento dell'attivazione del sistema di home banking.

La Banca non ha fornito alcuna prova di aver fornito detto codice ai Sig.ri xxxx con la conseguenza che non solo il loro home banking non era abilitato ai bonifici internazionali, ma, anche se lo fosse stato, gli attori non avrebbero mai potuto effettuarlli per mancanza dell'apposito codice.

Pertanto si concorda con la difesa attorea quando rileva che “la Banca non fornisce alcuna prova di aver fornito ai Sig.ri xxxx il codice Bic – Swift nonostante gli attori avessero fin dall'inizio contestato l'inadempienza contrattuale dell'istituto di credito, con la conseguenza di dover ritenere provata la doglianza”.
La condotta tenuta dalla Banca xxxxx intergra la fattispecie dell'inadempimento contrattuale atteso che la stessa ha permesso che venissero imputati sul conto delgi attori degli addebiti per bonifici esteri, nonostante i Sig.ri xxx non fossero abilitati a tale operazione.

Da tale inadempimento discende necessariamente la responsabilità risarcitoria della convenuta che si deve quantificare nella osmma illegittimamente addebitata sul conto dei clienti e relativa al primo bonifico internazione (il secondo è stato infatti regolarmente stornato), ossia euro 4.700,00 oltre interessi e spese come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Asti condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della osmma di Euro 4.700,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo, oltre spese di giudizio liquidate in Euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge sugli elementi imponibili.

Asti, 26/04/2011

Il Giudice di Pace



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