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martedì 14 giugno 2011

Una trappola targata Genertel

di Beppe Scienza

"Parecchi clienti di Genertel sono soddisfatti di pagare l’assicurazione per l’automobile meno che presso un’agenzia tradizionale. Ciò vale anche per le altre compagnie via telefono, grazie ai minori costi di distribuzione e alla differenziazione spinta delle tariffe in base all’età, al sesso ecc.

Peccato che in campo assicurativo non valga nessuna proprietà transitiva. Le offerte di Genertel possono essere buone e pessime invece quelle di Genertel-life, sua consorella sempre del gruppo delle Assicurazioni Generali. Prendendo infatti in esame “Sicuramente”, risulta che non è neppure particolarmente peggiore di analoghe proposte sul mercato. A conferma che tutti i prodotti previdenziali sono da evitare.



Pubblicità ingannevole. Peggiore è semmai il modo con cui è presentata, anche se difficilmente un occhio inesperto coglie i vari inghippi. Viene sbandierato un “rendimento 2010 3,10% netto”. Una menzogna, visto che è invece 2,71%. Per gli investimenti, e “Sicuramente” è addirittura definita polizza d’investimento, con l’aggettivo “netto” s’intende senza equivoci al netto delle tasse. Invece quella percentuale è “al lordo delle imposte”, come si scopre esaminando la Scheda prodotto.

La polizza è definita “con rendimenti storici elevati”. Altra falsità, che lo stesso Fascicolo informativo è costretto (dalla normativa Isvap) a smentire. Il Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati appare infatti inferiore al Rendimento medio dei titoli di Stato. Sempre, per tutti i 5 anni riportati. Sono stati superiori semmai i rendimenti della cosiddetta gestione separata, che vengono però spavaldamente tosati prima di essere retrocessi ai clienti.

È inoltre capzioso vantare la convenienza della tassazione del 12,5% perché è quella normale per gli investimenti pluriennali, quale questo è. In raffronto coi conti deposito è una forzatura sfacciata.

Ma se tutto questo non è bello, la vera bruttura è un’altra.

Intrappolati per 12 mesi. Il peggio è la clausola che impedisce per un anno il riscatto, essendo per altro impossibile la vendita o altro smobilizzo. Questo vale ormai per moltissime altre assicurazioni a premio unico, ad esempio di Intesa, di Unicredit o di Postevita.

Tale vincolo iugulatorio viene addirittura gabellato come un vantaggio: “Il capitale è liquidabile anche parzialmente in qualunque momento, decorsi dodici mesi dalla sottoscrizione”. Che faccia tosta!

Per gli impieghi del risparmio la liquidabilità è la regola: si possono smobilizzare senza vincoli temporali obbligazioni, azioni, fondi comuni, monete auree… Persino un immobile o un quadro. Magari uno ci rimette, ma all’occorrenza può vendere. Con “Sicuramente” di Genertel-life, e con le altre bestie della stessa specie no: uno è incastrato per un anno. Coi fondi pensione addirittura fino alla morte. (Per qualche approfondimento su polizze e fondi si veda la mia pagina personale)

Altre “perle”. Ufficialmente è definita un’assicurazione sulla vita (tariffa V13J Web). Ma come per gran parte delle polizze previdenziali si tratta in pratica di una finzione. Il contenuto assicurativo è nullo, tanto che esplicitamente è definita ininfluente l’età dell’assicurato.

Altra presa in giro è il massimo versabile di 50 mila euro a testa. È una vecchia furbizia commerciale, che già negli anni ’80 adottavano regolarmente società poi finite in bancarotta, come l’Eurogest-Scotti. Volevano così indurre i propri clienti a credere che il loro ciarpame fosse merce rara."

tratto da Il Fatto Quotidiano

sabato 11 giugno 2011

Poste Italiane garantisce il rimborso agli utenti che abbiano subito disagi dal "black out" del servizio


Comunicato stampa PosteItaliane SpA



"Poste Italiane è disponibile a riconoscere rimborsi economici ai clienti che hanno subito danni documentabili a seguito delle difficoltà operative degli uffici postali. E’ questo l’importante impegno ottenuto dalle associazioni dei consumatori in occasione dell’incontro di oggi con i vertici di Poste Italiane. Nell’agenda, i chiarimenti di Poste Italiane sull’origine del problema informatico che ha determinato i forti rallentamenti nelle operazioni postali dei giorni scorsi, l’attuale situazione negli uffici e le richieste dei rappresentanti dei consumatori a tutela dei clienti.
 
“Il dialogo con le Associazioni si è aperto in un clima positivo – ha spiegato l’Ad, Massimo Sarmi – e ha confermato la bontà dei rapporti tra Poste Italiane e i rappresentanti dei consumatori. Dal canto nostro, valuteremo attentamente e con la massima disponibilità tutte le richieste che ci perverranno sia direttamente che attraverso le associazioni. Voglio cogliere questa occasione per scusarmi di nuovo per le difficoltà vissute dai nostri clienti, ma anche per ribadire che abbiamo profuso il massimo impegno per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile”.
 
Poste Italiane e le Associazioni dei consumatori si ritroveranno la prossima settimana per definire le procedure di conciliazione e le modalità per la richiesta di rimborso, delle quali Poste Italiane darà ampia diffusione attraverso i propri canali. ".







venerdì 10 giugno 2011

La pubblicità del finanziamento revolving deve indicare tutte le caratteristiche del prestito - AGCM sanziona COFIDIS

I finanziamenti revolving sono stati oggetto di continue lamentele negli ultimi anni, in quanto le società di intermediazione bancaria non hanno sempre chiarito in modo trasparente le condizioni contrattuali.

La scarsa trasparenza che caratterizza questo tipo di prodotti bancari ha indotto molto associazioni dei consumatori a richiamare il concetto di "pubblicità ingannevole" per le proposte commerciali aventi ad oggetto i famigerati revolving.

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) è intervenuta ripetutamente contestando alle varie società finanziarie la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di pubblicità ingannevole per non aver chiarito i termini dell'offerta bancaria proposta all'utente attraverso lo spot pubblicitario.

L'ultima società sanzionata da AGCM per aver pubblicizzato in modo ingannevole un finanziamento revolving  è COFIDIS, la quale avrebbe realizzato attività commerciale di un prodotto bancario senza chiarire i termini del contratto.


La vicenda prende avvio da una segnalazione di una associazione dei consumatori, la quale ritiene ingannevole una pratica commerciale avviata da COFIDIS e avente ad oggetto la commercializzazione del prestito revolving.

L'Autorità Garante si attiva per verificare se un particolare messaggio pubblicitario di COFIDIS possa essere considerato ingannevole.

La società veicola, attraverso alcuni periodici, il seguente messaggio "il prestito revolving è un credito rotativo a durata indeterminata", "Prestito Revolving Cofidis, fino a 5.000 lo chiedi al telefono e mentre lo restituisci si ricarica! (¼) man mano che lo rimborsi, ripristini il tuo credito che puoi rendere nuovamente disponibile in qualunque momento!" e "TAN 18,50% TAEG MAX 21,80%". Le restanti indicazioni erano oggetto di indicazione nei "Fogli informativi disponibili sul sito internet (¼) o chiamando il numero verde (¼)".

AGCM contesta alla società di aver pubblicizzato un servizio - il "prestito revolving COFIDIS", senza aver chiarito in modo completo i termini dell'offerta ed in particolare il Tasso Annuo Effettivo Globale applicato al cliente che intenda sottoscrivere un contratto revolving.

L'Autorità spiega che nel caso specifico "Il messaggio in esame lascia intendere la possibilità, con la Cofidis, di ottenere un prestito revolving, e, al riguardo, vengono prospettati esempi dei finanziamenti richiedibili e delle singole rate di rimborso, unitamente alla specifica "TAN 18,50% TAEG MAX 21,80%.

Il messaggio, tuttavia, limitandosi a riportare indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e alle relative rate di rimborso, non indica chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi dei finanziamenti. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l'esatto importo dell'operazione finanziaria, è unicamente indicato attraverso la specifica "TAEG MAX 21,80%" e l'espressione appare troppo generica e tale da non consentire al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi dei finanziamenti di cui agli esempi.

L'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare un'adeguata valutazione della effettiva convenienza dell'offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzare il credito.".

Tale grave carenza, sostiene l'Autorità Garante, pone il consumatore in una posizione di debolezza psicologica, non consentendogli di comprendere completamente l'offerta proposta dal professionista.

Il consumatore, infatti, viene invitato ad attivare questa forma di finanziamento senza avere la possibilità di poter comprendere, già nella fase sollecitatoria rappresentata dalla pratica commerciale, i costi effettivi del finanziamento.

In questi termini, la pratica commerciale realizzata da COFIDIS viene ritenuta da AGCM ingannevole e dannosa per i consumatori. L'Autorità Garante, rilevata la violazione dell'art. 22 del Codice del Consumo da parte di COFIDIS, sanziona la società con euro 70.000,00 di multa.

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