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martedì 11 novembre 2025

Carte revolving e trasparenza: dalla Spagna un segnale utile anche per i consumatori italiani

Il tema delle carte di credito revolving torna al centro del dibattito europeo, rappresentando uno degli argomenti più controversi nei rapporti banca/consumatore. 

Questa volta lo scenario è la Spagna, dove il Tribunale di Barcellona (sentenza n. 423/2025 del 19 maggio 2025), ove è stato trattato il caso di un contratto di credito revolving stipulato con un noto istituto finanziario, fissando principi che – pur nascendo in un ordinamento straniero – richiamano direttamente la disciplina europea e quindi possono interessare anche i consumatori italiani (per un controllo della tua posizione, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


A.- Che cosa ha stabilito il Tribunale di Barcellona

Il giudice catalano è stato chiamato a valutare un contratto con TAEG al 24,51%, stipulato da una consumatrice con una nota finanziaria. La cliente lamentava interessi usurari e mancanza di trasparenza.

La Corte ha chiarito due aspetti fondamentali:

        (1) Confronto dei tassi: per stabilire se un credito revolving sia usurario, il raffronto non va fatto con i prestiti al consumo in generale, ma con i tassi specifici delle carte revolving, data la loro particolare struttura.

    (2) Trasparenza: non tutte le carte revolving sono automaticamente abusive, ma lo diventano quando il consumatore non riceve informazioni chiare e comprensibili sui costi reali, sul sistema di ammortamento e sui rischi (come l’effetto “valanga”, cioè il debito che si autoalimenta).

Il Tribunale ha concluso che, nel caso concreto, l’istituto aveva fornito informazioni sufficienti e non vi erano gli elementi tipici di abuso. Tuttavia, ha ribadito che il controllo di trasparenza resta essenziale.


B.- Perché interessa anche i consumatori italiani

La sentenza si fonda sulla Direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive e sulla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori: norme europee che valgono in tutta l’Unione, Italia compresa.

La Corte di Giustizia UE ha già chiarito che il consumatore deve essere messo in condizione di capire il peso economico e giuridico del contratto, non solo leggerlo in modo formale. Questo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza italiana, ad esempio in materia di anatocismo o di mutui con clausole poco chiare.


C.- I rischi del credito revolving

Il problema principale delle carte revolving è che:

  • dietro rate piccole e apparentemente “facili”,
  • si nascondono interessi molto alti e tempi di rimborso lunghissimi,
  • con il rischio di diventare “debitori prigionieri”, come li ha definiti la stessa Corte Suprema spagnola.


D.- Cosa significa per i consumatori italiani

Anche se la sentenza è spagnola, il messaggio vale per tutti:

  1. Leggere attentamente i contratti prima di firmare.
  2. Pretendere la scheda informativa europea standardizzata (SECCI), che deve indicare TAEG, modalità di rimborso e costi.
  3. Confrontare sempre il TAEG con i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia: se la differenza supera di molto la media, si può sospettare usura.
  4. In caso di dubbi, rivolgersi ad associazioni dei consumatori o legali specializzati per valutare la nullità di clausole abusive.

Tribunale di Barcellona.

mercoledì 5 novembre 2025

Fideiussione ≠ contratto autonomo di garanzia - la posizione della Cassazione

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto delicato per i consumatori che, costretti a firmare contratti di garanzia forniti alla banca, si trovano in una successiva vicenda di difficoltà creditizia (per una valutazione dei vostri contratti bancari, scrivete a sos@consumatoreinformato.it).

Abbiamo già trattato l'argomento (vedi qui), evidenziando che spesso la banca vi chiede una garanzia, facendovi firmare dei moduli poco chiari, con il rischio di acquisire maggiori rischi e limiti rispetto a quelli necessari.

Occorre ricordare che a fideiussione è la forma più “classica” di garanzia bancaria: il garante si obbliga insieme al debitore principale, ma la sua responsabilità è collegata a quella del debitore.

In termini più semplici, se il debitore principale non paga, la banca "bussa" alla porta del garante (fideiussore), ma quest’ultimo può rivendicare le medesime tutele che spettano all'obbligato principale: può opporre le stesse difese del debitore (per esempio: il debito è nullo, già pagato, prescritto). Inoltre la banca deve rispettare i tempi fissati dall’art. 1957 c.c., cioè agire entro 6 mesi, altrimenti perde la possibilità di pretendere i soldi dal garante.

Ben diversa è la vita per colui che sottoscrive un contratto autonomo di garanzia, in quanto con la firma della garanzia non gode delle medesime tutele: il garante si impegna a pagare subito, senza poter sollevare eccezioni, anche se il debitore principale contesta il debito. Qui non c’è accessorietà: la garanzia “vive da sola” e non dipende dal debito principale. 

Questo tipo di garanzia è spesso usato nei grandi contratti tra imprese, negli appalti, nelle operazioni internazionali ed è richiesto dagli istituti di credito al fine di evitarsi successivi tentativi di evitare il pagamento da parte dei garanti.

E' facile comprende la grande differenza tra i due istituti: nel primo caso il garante ha degli scudi, nel secondo è praticamente indifeso.


- Cassazione ordinanza n. 14704/2025

La Suprema Corte ha voluto chiarire alcuni punti, partendo da una tipica vicenda ove il garante era un privato che aveva firmato due garanzie a favore di una banca:

  • una fideiussione omnibus (cioè che copre più operazioni bancarie),
  • una fideiussione specifica su un mutuo.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Bologna aveva detto classificato i due contratti come contratti autonomi di garanzia (e non fideiussioni) partendo dalla lettura delle clausole contenute all'interno.

In entrambi i contratti risultava la seguente dicitura “il garante paga a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” ossia una dichiarazione esplicita di rinuncia alle prerogative riconosciute al fideiussore, tanto da farle rientrare nello schema negoziale del contratto autonomo di garanzia.

La Cassazione ha ritenuto la posizione della Corte di appello di Bologna errata, evidenziando che non può bastare la sola clausola “a prima richiesta” per poter escludere la natura di fideiussione di un contratto.

Secondo gli Ermellini, il giudice deve guardare l’intero contratto: se ci sono riferimenti alla solidarietà col debitore, al termine dell’art. 1957 c.c., alla parola stessa “fideiussione”, allora significa che resta una fideiussione classica.

Solo quando la garanzia è davvero indipendente dal debito principale, senza vincoli di accessorietà, si può parlare di contratto autonomo di garanzia.

La pronuncia assume una certa importanza per noi tutti, in quanto limita le banche che vogliono limitare i diritti dei consumatori inserendo la semplice dicitura “a prima richiesta” per trasformare la fideiussione in un impegno senza difese.

Grazie a questa difesa, invece, il garante viene più tutelato, in quanto l'istituto di credito deve rispettare termini e condizioni precise e il garante può far valere le stesse eccezioni del debitore.


- Attenzione a cosa si firma: alcuni consigli

Di seguito, vi proponiamo alcuni consigli prima di offrire una garanzia scritta in favore di terzi (amici, parenti, società etc.....).




















Corte di Cassazione - Sezione III^ Civile - Ordinanza n. 14704/2025

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