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lunedì 15 settembre 2025

Polizze unit linked: se l’intermediario non informa, deve pagare

Questa domenica vi proponiamo la recente decisione assunta dall'Arbitro per le controversie finanziarie, la n. 8075 del 26 giugno 2025, con la quale viene ribadito il principio della tutela informativa dei consumatori, vero e proprio pilastro nei rapporti con gli operatori finanziari.


Nel caso in esame, una risparmiatrice aveva sottoscritto una polizza unit linked multi-opzione – una forma di investimento assicurativo – sulla base della consulenza fornita dall’intermediario (per una valutazione della vostra posizione, scrivete a sos@consumatoreinformato.it). 

A seguito della liquidazione, la consumatrice ritirava un importo inferiore al capitale versato e, non avendo ricevuto le informazioni dalla banca, decideva di rivolgersi all’ACF, proponendo le seguenti contestazioni:
a.- mancata consegna della documentazione informativa obbligatoria;
b.- profilatura approssimativa;
c.- omessa valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario.

- I rilievi dell'ACF
Informazione inadeguata sulle opzioni d’investimento: trattandosi di una polizza che consente la scelta tra oltre 200 fondi interni, era necessario fornire non solo il KID generico, ma anche i KID specifici relativi ai fondi effettivamente selezionati.

Valutazione di adeguatezza discutibile: i report risultavano vaghi, formulati con frasi standard, e non emergeva alcuna vera motivazione sulla coerenza tra profilo dell’investitore e scelta del prodotto.

Il principio ribadito è chiaro: la sottoscrizione di dichiarazioni precompilate non prova la reale consapevolezza dell’investitore, soprattutto quando si tratta di strumenti complessi e altamente personalizzabili.

L’ACF ha quindi accolto il ricorso e condannato l’intermediario al risarcimento integrale del danno patrimoniale subito dalla risparmiatrice.

- Perché è una decisione importante per i consumatori
Sempre più spesso i risparmiatori vengono indirizzati verso prodotti assicurativi che mascherano un investimento, minimizzando i rischi in fase di consulenza. Ma come abbiamo spiegato anche nell’articolo Il consumatore davanti alla complessità delle polizze unit linked, la reale comprensione del rischio dipende dalla correttezza delle informazioni ricevute, non dalla quantità di firme apposte.

Questa pronuncia ricorda che l’intermediario ha il dovere di informare in modo completo e tempestivo. Indicare che i documenti sono disponibili online non equivale a una consegna: la trasparenza non è una formalità, è un obbligo.

Di seguito, la decisione n. 8075 del 26 giugno 2025.

lunedì 1 settembre 2025

Corte UE interviene in favore dei consumatori nei mutui in franchi svizzeri

Nuovo intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in favore dei consumatori rimasti vittime dei mutui in franchi svizzeri, un particolare tipo di finanziamenti che sono stati proposti ai piccoli consumatori una decina di anni fa (clicca qui).

Sotto questo profilo, la causa C‑396/24 rappresenta un nuovo ed importante passo nella lunga battaglia dei consumatori europei per la trasparenza e l'equità nei contratti di mutuo, soprattutto quelli legati al controverso tema dei mutui indicizzati in valuta estera, in questo caso il franco svizzero (CHF) (per un controllo del mutuo, scrivi a sos@consumatoreinformato.it).


- la vicenda

La vicenda riguarda alcuni consumatori polacchi che avevano sottoscritto un contratto di mutuo in zloty, ma con il capitale e le rate indicizzate al franco svizzero. 

Il franco svizzero era considerato una valuta "forte", stabile e con minore rischio di oscillazione rispetto alla valuta locale, con effetti ridotti per il mutuatario che deve rimborsare il credito attraverso le rate.

Purtroppo, molti consumatori si sono ritrovati con mutui che, in seguito alle variazioni del cambio, sono diventati molto più onerosi rispetto alle previsioni iniziali, spesso senza aver pienamente compreso i rischi che stavano assumendo.


- C - 396/2024: l'intervento della Corte

La Corte è stata chiamata a decidere in merito alla validità di un contratto di mutuo che prevedeva la conversione delle rate e del capitale in base al cambio tra la valuta polacca e il franco svizzero, con applicazione di un tasso di cambio pre determinato unilateralmente dalla banca.

Il giudice comunitario ha rilevato, inoltre, che nel contratto di mutuo non vi era una chiara descrizione dei rischi collegati alla clausola di conversione.

Pe tale ragione, Il giudice polacco ha chiesto alla Corte UE se le condizioni contrattuali potevano essere considerate abusive, in quanto non effettivamente negoziate tra le parti, e quali sono le conseguenze per i consumatori se le clausole risultano illegittime.

La Corte ha voluto ribadire alcuni principi fondamentali a tutela dei consumatori in materia di mutuo:

    1. Protezione contro le clausole abusive

La Direttiva europea 93/13/CEE vieta l'inserimento nei contratti con i consumatori di clausole che creano uno squilibrio significativo a danno della parte più debole, soprattutto se il consumatore non ha avuto modo di comprenderne le conseguenze o se tali clausole non sono state oggetto di una vera negoziazione.

Nel caso dei mutui indicizzati al franco svizzero, è particolarmente importante valutare se:

            - il consumatore è stato adeguatamente informato,

            - il contratto espone in modo chiaro e trasparente i rischi connessi al cambio,

            - il consumatore ha potuto decidere in piena consapevolezza.

Laddove una di queste condizioni non viene rispettata, la clausola contrattuale non può essere considerata valida e vincolante per il consumatore.

    2. Le clausole devono essere comprensibili

A tale prima forma di tutela, la Corte ne fa seguire una ulteriore che incide direttamente nel modello contrattuale e nella modalità con la quale le informazioni vengono rese note al consumatore.

Sotto questo profilo, il professionista non deve limitarsi a riportare la clausola nel contratto, ma la sua esposizione deve essere comprensibile, sia sul piano formale che sostanziale

Deve essere garantito al contraente debole, il consumatore, la possibilità di comprendere non solo il significato letterale delle clausole, ma anche le conseguenze economiche concrete, come l'effetto di un aumento del cambio CHF/PLN sulle rate o sul debito residuo.

Laddove la clausola non è trasparente e chiara, la stessa dovrà essere dichiarata nulla dal giudice.

    3.  Clausola nulla - le conseguenze

Se una clausola abusiva è essenziale per l'equilibrio del contratto, il giudice può arrivare a dichiarare l'intero contratto nullo. In tal caso, il consumatore ha diritto:

  • alla restituzione delle somme pagate in eccesso;
  • a vedere ricalcolato il mutuo in modo equo;

La nullità della clausola contrattuale non comporta, in linea di massima, la nullità dell'intero contratto di mutuo, salvo casi ben specifici.

Corte di giustizia Unione europea C- 396/2024

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