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lunedì 12 maggio 2025

La Cassazione torna sulla definizione di consumatore nel trading on line

Con l’ordinanza oggetto del nostro commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute al fine di ribadire la definizione di consumatore nei contratti di trading online e la conseguente validità delle clausole di proroga della giurisdizione in favore di fori esteri.


- La vicenda: contratti conclusi con società estere - deroga alla giurisdizione italiana

La vicenda sottoposta alla decisione della Suprema Corte riguarda un contratto di trading on line concluso tra un consumatore italiano ed una società cipriota e che prevede, tra le varie clausole, la deroga al giudice italiano in favore di quello di Cipro. 

A seguito di alcune contestazioni sollevate dal consumatore, quest'ultimo ha convenuto in giudizio la società avanti al giudice italiano (Tribunale di Avellino), ma la società si è costituita sollevando l'eccezione di carenza di giurisdizione richiamando la norma contrattuale che, a detta del professionista, derogherebbe la normativa UE in materia di un contratto “concluso da consumatore”.


- La qualificazione del consumatore - conseguenze

Il Giudice di legittimità ha voluto ricordare i principi che regolano tale materia, riaffermando che la qualifica di consumatore dipende dallo stato soggettivo all'interno del quale opera il contrante e non dalla condotta tenuta dal soggetto contrattuale.

Richiamando il Regolamento CE 44/2001 (norma in seguito sostituita), gli Ermellini hanno ricordato che l’articolo 15, § 1, lett. c) precisa che "[...] la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale. Tale disciplina opera in tutti i casi in cui il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.". 

Il successivo articolo 16 dispone che l'azione del consumatore proposto verso il professionista può essere introdotta davanti al giudice ove lo stesso è domiciliato, non trovando applicazione eventuali deroghe contrattuali al presente principio.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza Petruchová (C-208/18), secondo la quale nemmeno il coinvolgimento in operazioni speculative esclude automaticamente la qualifica di consumatore, prevalendo l'aspetto soggettivo: chi opera come consumatore, può giovarsi della normativa di tutela in qualsiasi situazione.

Nel caso di specie, l'investitore non ha agito quale operatore qualificato, e rientrando tra i consumatori che agiscono per finalità personali, indipendenti da attività professionali, può giovarsi delle norme previste in suo favore.

Cass. SSUU Ordinanza n. 25954/2024 (visibile con browser Opera - VPN attivo)

lunedì 5 maggio 2025

Credit Suisse - UBS: la fusione che ha "freddato" i risparmiatori (anche italiani)

La vicenda relativa alla fusione di Credit Suisse con UBS non ha riscontrato molto interesse nei media negli ultimi anni, anche se sono stati coinvolti molti azionisti che hanno visto perdere parte rilevante del proprio capitale a causa del concambio operato.

L'azzeramento dei titoli obbligazionari di Credit Suisse ha coinvolto anche banche estere (tra cui i più grandi gruppi italiani), rimasti "fregati" dall'azzeramento delle obbligazioni At1, titoli acquistati da molte banche ed inseriti nelle varie gestioni patrimoniali o fondi comuni.

Di fatto, come osservato da Beppe Scienza, questo titolo è stato "girato" verso i risparmiatori, rimasti vittime dell'operazioni finanziaria che ha visto coinvolte le due banche svizzere: "è falso che nessun piccolo risparmiatore italiano sia stato coinvolto. I fondi comuni sono investitori istituzionali che comprano i titoli di fatto per conto dei proprio clienti." (clicca qui).


- La fusione Credit Suisse-UBS e la questione concambio

Nei primi mesi del 2023, Credit Suisse e UBS decidono di avviare una maxi fusione, giustificata dalla crisi finanziaria, e finalizzata a creare un polo bancario competitivo in ambito mondiale.

A causa di questa operazione, gli ex azionisti di Credit Suisse hanno ottenuto, per la quota di azioni in loro possesso, azioni di UBS con un rapporto di concambio molto svantaggioso.

All'atto della fusione è stato deciso che per ogni 22,48 azioni di Credit Suisse, l'azionista avrebbe ricevuto una azione di UBS, con evidente perdita di valore dei titoli dell'ex banca (valutazione di 76 centesimi di franco per azione, a fonte di una ultima valutazione in  borsa di 1,86 franchi).

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