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giovedì 11 gennaio 2024

Mutuo e extra costi non dovuti: ecco il pensiero del giudice comunitario

L'ultima sentenza che segnaliamo nel 2023 ha ad oggetto il contratto di mutuo e la validità della clausola abusiva con la quale sono previsti dei costi ed interessi eccessivi rispetto al credito concesso.

Al giudice comunitario si è rivolto un tribunale polacco, facendo seguito ad una causa avviata da tre consumatori che avevano stipulato contratti di finanziamento, ove risultava che i mutuatari devono pagare, oltre alla somma presa a prestito maggiorata degli interessi, ulteriori spese e commissioni aggiuntive. 

Il costo effettivo del credito risulta, di conseguenza, estremamente eccessivo e, a parere dei ricorrenti, irragionevole di tali costi, tant'è che la richiesta formulata al giudice polacco è l'accertamento del carattere abusivo delle clausole

Quest'ultimo ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea per comprendere l'interpretazione della norma comunitaria rispetto al diritto polacco, al fine di avere un quadro complessivo in materia di clausole abusive in materia di contratti di finanziamento.

Il giudice comunitario ha ribadito alcuni principi:

(1) E' abusiva la clausola che prevede un pagamento "sproporzionato" di costi e spese

In primo luogo, è abusiva la clausola che imponga al contraente di un contratto di mutuo costi extra interessi, laddove sia accertato che le spese o le commissioni determinate a carico del consumatore siano manifestamente sproporzionate rispetto al servizio fornito in cambio.

(2) La clausola abusiva non rende invalido tutto il contratto - nullità parziale

L'accertamento del carattere abusivo della clausola avente ad oggetto eccessivi costi non rende invalido l'intero contratto di finanziamento, ma la sola clausola nulla concretizzando una ipotesi di nullità parziale rimanendo valide le restanti clausole salvo che non vi sia un eccessivo squilibrio nel contratto.
 
(3) Interesse del consumatore all'accertamento del carattere abusivo

L'accertamento del carattere abusivo di una clausola può essere fatto valere da un consumatore solo nel caso in cui abbia uno specifico interesse ad agire.

La Corte spiega l'azione giudiziaria è supportata da interesse laddove sia "diretta a far accertare l’inopponibilità di una clausola abusiva contenuta in un contratto stipulato con un professionista, la prova di un interesse ad agire, qualora si ritenga che un siffatto interesse non sussista quando tale consumatore dispone di un’azione di ripetizione dell’indebito o quando egli può far valere detta inopponibilità nell’ambito della propria difesa contro una domanda riconvenzionale di adempimento presentata nei suoi confronti da tale professionista sulla base di detta clausola.".

Corte di giustizia UE - Sez. IV^ C- 321/22.

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