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giovedì 19 marzo 2020

Trasparenza bancaria: le informazioni devono essere fornite al cliente sempre in modo chiaro e completo

Questo blog tratta, come noto, le questioni relative ai consumatori e non di rado evidenziamo una carenza di trasparenza nei rapporti tra venditore e consumatore, ove quest'ultimo non viene messo a conoscenza delle reali condizioni applicate.

Il deficit di trasparenza sussiste anche nei rapporti bancari, dove non sempre la banca fornisce informazioni complete e corrette al cliente, e come è noto non sempre il prodotto che ci viene offerto/sollecitato è quello da noi richiesto o comunque conforme alle esigenze.

Ed ecco che ai contratti di finanziamento, od anche nel famoso credito al consumo, vengono vendute delle polizze assicurative del tutto inutili, ma che "appesantiscono" il costo del credito pagato dal consumatore per ottenere la somma necessaria.

Senza dimenticare i continui casi di portabilità del mutuo dove la banca pretende l'apertura di un conto corrente presso la propria filiale da parte dei nuovi clienti, sostenendo che è necessaria la presenza di un conto per appoggiare le somme del mutuo: tale scusa non è vera, come puoi leggere qui.

L'obbligo di trasparenza, quindi, dovrebbe essere centrale nei rapporti banca/cliente, ma in realtà non viene sempre rispettato dall'operatore professionale, più interessato a vendere al cliente il prodotto più remunerativo per la banca.

Per questa ragione abbiamo ritenuto necessario segnalare, con questo intervento domenicale, la recente ordinanza con la quale la Cassazione ha ritenuto doveroso tornare a trattare la questione della trasparenza bancaria nei contratti di mutuo.

Occorre premettere che la vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corte è decisamente complessa, e quindi decidiamo di non riprenderla lasciandola alla vostra lettura, ma ci piace segnalare alcuni passaggi con i quali il giudice di legittimità ha voluto puntualizzare il concetto di trasparenza e le sue conseguenze pratiche nei rapporti bancari.

La Cassazione precisa, in primo luogo, la tipologia e natura del dovere di correttezza e buona fede "Il dovere di correttezza e buona fede in ambito bancario implica un obbligo di fornire informazioni esatte e di non addebitare poste indebite, dà luogo a responsabilità contrattuale, anche laddove vengano realizzate condotte non solidaristiche ....[...]".

La natura contrattuale di tali obblighi posti a carico dell'intermediario bancario è oggetto di ulteriore riflessione da parte degli Ermellini "Il dovere di correttezza ex art. 1175, opera in ogni forma di responsabilità contrattuale, specificandosi nella regola di cui all'art. 1375 c.c. e in tema di esecuzione del contratto la buona fede si atteggia come impegno o obbligo di solidarietà".

Ne consegue che l'intermediario bancario deve agire, nell'esecuzione del contratto, rispettando i suddetti principi di correttezza e buona fede, fornendo al cliente informazioni trasparenti, anche sotto il profilo della chiarezza, ed idonee a consetire al contraente debole di poter effettuare delle scelte consapevoli e utili per lo stesso.

Purtroppo, continuiamo a ricevere segnalazioni o racconti di vicende dove risultano coinvolti consumatori che hanno concluso contratti bancari inutili e gravosi sotto il profilo delle spese.

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 34535/2019 della Corte di Cassazione - Sezione I^ Civile.

venerdì 6 marzo 2020

Chi garantisce Confidi?

La pronuncia dell’ABF oggi in commento, la n. 423 del 21 gennaio 2015, ci dà l’occasione, finalmente, di vedere insieme che cos’è e come funziona la Garanzia Confidi, i quali oggi si affiancano a banche e assicurazioni per offrire più garanzie di solidità del tessuto imprenditoriale.

In tempi nei quali avere i capitali propri per aprire un’impresa è difficile, soluzioni come quella dei Confidi, che si impegnano per rendere accessibile alle imprese il sistema bancario, sono da tenere in considerazione.

Tuttavia, è meglio evitare di pensare alla Garanzia Confidi come ad una sorta di El Dorado che permette all’imprenditore di scrollarsi opportunisticamente di dosso ogni responsabilità.  

1. CHE COSA SONO?
Il meccanismo è semplice. 

I Confidi sono consorzi che si occupano della garanzia collettiva dei fidi.

Le MPMI (micro, piccola e media impresa) fanno capo ad associazioni di categoria (costituite, appunto, in consorzi ovvero società cooperative) alle quali versano contributi che promuovono (vedremo meglio come) i nuovi arrivati (e non solo) che vorrebbero fare impresa, ma non hanno il credito



Si tratta, dunque, di uno strumento mutualistico da sempre sotto l’occhio del nostro Legislatore: dall’inserimento negli elenchi generali degli intermediari finanziari di Confidi “solidi” (ossia, con requisiti minimi di patrimonio netto e capitale), alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, fino ad alcune norme che oggi disciplinano le garanzie dei Confidi verso il Fisco.

Lo strumento è utile e conveniente, dal punto di vista delle banche, sia perché queste ottengono più informazioni sul proprio debitore che una riduzione complessiva del rischio nell’erogazione del credito. 

Sono anche utili per gli imprenditori perché questi, erogando un contributo, possono accollare, almeno in parte, il proprio rischio di impresa sui consorzi che garantiscono verso le banche, con un meccanismo non molto distante da quello della R.C. auto.

Quale garanzia fornisce, in ultima istanza, Confidi?

Come avremo modo di approfondire in seguito, il Confidi può rilasciare una garanzia a “prima richiesta” (detto anche bid bond), ove il creditore, a seguito dell’inadempimento del debitore principale, può rivolgersi al garante ed escutere immediatamente la propria garanzia.

Più spesso, però, il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, ove il creditore (usualmente le banche e gli intermediari garantiti) possono richiedere il rimborso del finanziamento al garante dopo aver preventivamente agito nei confronti del debitore principale (c.d. escussione preventiva).

In altri termini, e come vedremo in seguito, se la banca creditrice concede un finanziamento ad un piccolo imprenditore, assistito da garanzia sussidiaria Confidi, e quest’ultimo non paga tutte le rate, il creditore dovrà prima ottenere il credito dal debitore principale e solo successivamente potrà rivolgersi al Confidi, chiedendo in via sussidiaria di coprire il residuo del credito, nonché i relativi interessi di mora. 

2. I CONFIDI E LE RISORSE PUBBLICHE
I Confidi, per la loro funzione, si avvicinano di più alle assicurazioni, e non sono “strumenti anticrisi”. 

Però, molte risorse pubbliche vengono investite nei Confidi. In pratica, i Confidi impiegano spesso risorse dello Stato (quindi Regioni, Camere di Commercio, Province, ecc.) e possono attuare una politica creditizia meno garantista, ad esempio indirizzando le garanzie su specifiche iniziative, di volta in volta individuate dal soggetto Pubblico.

Sono soggetti creati per aiutare le piccole iniziative imprenditoriali locali, consentendo di accedere al credito anche a categorie che non dispongono dei requisiti minimi necessari per ottenere l’erogazione di un finanziamento da parte delle banche.

Invero, non può sfuggire che tale soggetto fornisce delle garanzie in favore dei creditori, ma non subentra al debitore nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo.

3. IN CONCRETO, COME OPERANO LE GARANZIE CONFIDI?
Veniamo, ora, al punto.

La Garanzia Confidi, nella prassi, prevede due “livelli di garanzia”.

1. la “fideiussione” prestata dalle imprese associate al Confidi in favore, e affianco, all’impresa insolvente;  

2.  un “fondo rischi” che copre, in tutto o in parte, i debiti dell’impresa insolvente.

Come anticipato in precedenza, si deve notare che le banche sono sempre tenute ad avviare azioni di recupero del credito, anzitutto, nei confronti dell’impresa insolvente. In altre parole, anche se l’impresa è iscritta alla Confidi e versa i contributi, ciò non la riparerà da eventuali azioni di recupero del credito garantito, da parte della banca.

Anzi, vi è da dire che i rapporti che le banche intrattengono con i Confidi sono un aspetto del tutto separato, indipendente dalle sorti del rapporto tra banca e impresa.

In concreto, quindi, quando paghiamo un Confidi quale tipo di garanzia otteniamo come debitori della banca/imprenditori?

Come già sopra riportato, la garanzia viene fornita esclusivamente nell’interesse del creditore/banca, ma non ripara il debitore dalla copertura del debito contratto.

In termini più semplici e contrariamente a quanto ritengono in molti, nel momento in cui otteniamo un credito con una banca con l’intervento di una garanzia Confidi, non dobbiamo pensare che se non paghiamo le rate, sarà il Confidi a coprire il nostro inadempimento verso la banca, liberandoci dal debito in modo definitivo.

Pagare il “servizio di garanzia Confidi” (di solito per una percentuale tra l’1 e il 3% del finanziamento) vuol dire pagare la garanzia del creditore (banca), ma non tutelare la posizione del debitore.

Quale conseguenza? Facciamo un caso concreto ed attuale.

Una piccola imprenditrice locale, utilizzando le norme regionali che agevolano l’impresa femminile, ottiene un finanziamento da una banca. L’istituto di credito subordina la concessione del credito ad alcune garanzie che la cliente dovrà fornire, quali:

- garanzia personale (ad esempio, un parente o una persona amica);

- accensione di una garanzia Confidi.

Se la piccola imprenditrice non riesce a versare tutte le rate, la banca agisce per il recupero per il proprio credito, avviando un’azione legale verso il debitore principale e verso i garanti.

Come visto in precedenza, nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca creditrice si rivolge al Confidi e chiede di essere pagata immediatamente per la somma garantita, essendosi avverato il presupposto per l’esercizio del proprio diritto, ossia l’inadempimento del debitore.

Nel caso di garanzia sussidiaria, la banca deve prima agire verso il debitore principale (e il garante personale) e solo successivamente, quando non ha trovato soddisfazione del proprio credito attraverso le azioni legali, si può rivolgere al Confidi.

Ciò che viene spesso ignorato è che in entrambi i casi (intervento diretto o garanzia sussidiaria), dopo aver pagato la banca, il Confidi diviene titolare di un potere di surroga, ossia si sostituisce al creditore originario (la banca) ed agisce verso il debitore principale per ottenere il pagamento della somma versata all’istituto di credito: Confidi si “trasforma” da garante del debitore a titolare del credito vantato verso quest’ultimo, subentrando nel rapporto contrattuale avviato tra banca e, nel caso di specie, la nostra piccola imprenditrice.

Quando sottoscrivete un contratto con Confidi, quindi, dovete aver ben chiaro che:

• Non state ottenendo una garanzia che vi tutelerà dalla banca che interviene nel caso di vostro inadempimento. Confidi è una garanzia esclusiva per la banca.


• Se non pagate la banca, dovrete pagare in seguito Confidi che si sostituisce all’istituto di credito e diviene il vostro nuovo creditore.

Di seguito, il provvedimento ABF n. 423/2015.

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