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mercoledì 15 agosto 2012

Carenza informativa delle spese istruttorie per il fido - l'Antitrust "pizzica" BNL

L'Autorità Garante Concorrenza e Mercato sanziona BNL per non aver adeguatamente informato i propri clienti delle spese di istruttoria per il fido concesso sullo scoperto di conto corrente. 

Ancora una volta l'Antitrust "spulcia" tra i contratti delle banche e rileva l'esistenza di carenze informative in merito ai costi che gli utenti sono chiamati a pagare per poter usufruire dei servizi bancari.

1. La vicenda - BNL non informa i clienti dei "diritti di istruttoria"
L'Autorità Garante ha avviato una indagine nei confronti della banca accertando che sino al 2009 l'istituto di credito aveva predisposto un modulo contrattuale relativo al conto corrente che non indicava tutti i costi che il correntista avrebbe sostenuto per ottenere il servizio.

Il contratto conteneva l'indicazione del tasso di interesse e di alcune spese di conto, mentre per altri costi (esempio per lo scoperto di conto corrente o per gli affidamenti), l'utente veniva invitato a prendere visione dei fogli informativi presenti presso le filiali.

I contratti non indicavano, in particolare, il costo relativo alle spese di istruttoria collegate allo scoperto di conto corrente.

Nel 2009, la Banca ha iniziato ad operare diversamente rispetto alla concessione del fido ai propri correntisti, avviando una revisione anche dei costi di istruttoria addebitati all'utente.

Nel 2010, con l'entrata in vigore della Direttiva sui servizi di pagamento, BNL ha adeguato i propri modelli contrattuali indicando anche le spese di istruttoria che il correntista era tenuto a versare per la propria richiesta di fido, indipendentemente dall'esito della valutazione operata dalla banca.

Per una parte dei clienti, però, non è stato né comunicato il cambiamento operato, né sono state applicate le nuove spese di istruttoria previste già dal 2009.

Tale omissione si sarebbe protratta almeno sino al 1° gennaio 2012.

L'Antitrust ha rilevato anche delle errate modalità di comunicazione delle variazioni sfavorevoli dei contratti per la propria clientela, la quale non è stata resa completamente edotta delle nuove condizioni contrattuali relative alla spese per l'istruttoria.

2. La violazione delle norme in materia di condotta commerciale scorretta
L'attività di BNL è stata qualificata dall'Antitrust come come condotta commerciale scorretta, in  violazione dell'art. 27 del Codice del Consumo.

L'Autorità Garante ha individuato la violazione dell'art. 27 con riferimento alle omissioni informative delle condizioni contrattuali da parte di BNL nei confronti dei clienti almeno sino al novembre 2009.

In seguito, l'AGCM ha rilevato e sanzionato le informazioni ingannevoli fornite dalla banca ad alcuni clienti negli ultimi anni, con applicazione di spese di istruttoria superiori a quelle dovute.

Infine è stata considerata condotta commerciale scorretta l'omessa - totale o parziale - informativa della variazione sfavorevole delle condizioni contrattuali verso la clientela.

Tutte queste attività hanno condotto AGCM ha sanzionare con 1.200.000,00 euro BNL per violazione del Codice del Consumo.

Pur avendo la Banca tutta la possibilità di vedere annullato il provvedimento attraverso il ricorso al TAR, osserviamo che ancora una volta l'AGCM interviene nei contratti bancari rilevando condotte scorrette delle banche nei confronti degli utenti.

Ci chiediamo perchè questi interventi non sono posti in essere dall'Organo di controllo delle banche, ossia la Banca d'Italia.

AGCM sanziona BNL

domenica 12 agosto 2012

Tribunale di Torino - gestione patrimoniale & conflitto di interessi


Questa domenica proponiamo la recente ed inedita sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che ha dichiarato la risoluzione del contratto di gestione patrimoniale in fondi comuni sottoscritto da una coppia di consumatori piemontesi.

I piccoli risparmiatori avevano deciso di investire i propri denari in un prodotto del cd. risparmio gestito e si erano rivolti alla banca per chiedere dei suggerimenti.

Il dipendente della banca non aveva esitato a proporre ai clienti l'investimento nella gestione patrimoniale in fondi creata ad hoc da altro soggetto bancario del medesimo gruppo.

Il dipendente della banca aveva elogiato il prodotto del risparmio gestito sostenendo che si trattava di strumento finanziario sicuro e privo di rischi nel medio/lungo termine.

Gli ignari risparmiatori si erano fidati del dipendente della banca ed avevano dato avvio al rapporto di gestione patrimoniale in fondi con la SGR dello stesso Gruppo.

Come accaduto per altri rapporti finanziari rientranti nel risparmio gestito, i risparmiatori si erano accorti, in seguito, che il loro contratto non solo non stava generando alcun utile, ma addirittura risultava in perdita.

I consumatori si sono rivolti al Tribunale di Torino ed hanno contestato alla SGR di aver operato in conflitto di interessi senza comunicare tale situazione agli investitori. 

Il giudice ha accolto la contestazione sollevata dai risparmiatori, osservando che quando una società di gestione del risparmio opera in favore del cliente, deve informare regolarmente quest'ultimo delle operazioni di acquisto/vendita di strumenti finanziari ove si trova in posizione di conflitto.

Nella concreta fattispecie, il giudice ha accertato che durante il rapporto contrattuale, la SGR non ha adeguatamente informato i clienti della posizione di conflitto di interessi, violando le norme in materia di conflitto e cagionando il danno patito dagli investitori. 

Il giudice ha dato ragione ai piccoli risparmiatori, restituendo loro tutte le somme investite nella gestione patrimoniale.

mercoledì 8 agosto 2012

BFP a rischio solo se l'Italia va in default


Un tempo i risparmiatori erano alla ricerca di investimenti che rendessero tanto. Ma soprattutto dal luglio del 2011, quando cominciò il crollo dei titoli di stato italiani, il clima è cambiato. Ora la prima preoccupazione è evitare le perdite.

Molti ignorano che una delle migliori soluzioni a tale problema, con un unico limite, sono i buoni fruttiferi postali (BFP) indicizzati all'inflazione.



Ogni mese esce un'emissione diversa e i titoli offerti in questo mese di luglio 2012 (serie J26) sono particolarmente buoni. Soprattutto appaiono migliori dei BFP ordinari, cioè a tasso fisso, salvo un improbabile crollo dell'inflazione sotto lo 0,50% annuo medio. Per confronti e altre valutazioni numeriche è disponibile un file Excel.


È vero che i buoni postali rendono meno dei corrispondenti titoli del Tesoro. Ma in compenso nessun sottoscrittore di buoni fruttiferi ci ha mai rimesso in termini nominali in qualunque momento li abbia smobilizzati, a differenza che coi Btp-i o i tanto strombazzati Btp Italia. Né ci rimetterà in futuro, salvo l'insolvenza dell'emittente, argomento su cui torneremo fra poco. Chi poi si assicura un'emissione come la serie J26 non perderà nulla d'adesso alla scadenza neppure in potere d'acquisto e neanche con un'inflazione devastante, cioè nell'ordine del tipo 50% composto annuo.


I BFP si possono riscattare senza nessuna spesa in qualunque momento, anche il giorno averli sottoscritti. Sono come un conto corrente o conto deposito non vincolato. Si tratta cioè a tutti gli effetti di depositi a vista.
Non deve quindi far paura la durata decennale, che è un vincolo solo per l'emittente che non può rimborsarli prima, anche quando magari lo farebbe volentieri. Per approfondimenti si veda una mia pagina web al Dipartimento di matematica dell'università di Torino.


C'è una sola ombra in questo scenario così radioso: il rischio del cosiddetto default dello stato italiano. Esso resta improbabile, però certo ora il problema si pone più che in passato. Sarà magari discutibile, ma certo non assurdo l'abbassamento del rating dell'Italia da parte di Moody's . Comunque per due motivi i buoni postali sono semmai meno rischiosi dei titoli di stato veri e propri (Bot, Cct, Btp ecc.). Primo, per rimetterci bisogna arrivare all'insolvenza congiunta sia della Cassa Depositi e Prestiti (l'emittente) che dello Stato italiano (il garante). Secondo, in tale deprecata eventualità ci si può attendere una tutela per i piccoli risparmiatori, come c'è stato un trattamento di favore per il bollo sui titoli. 

autore: Prof. Beppe Scienza

fonte: www.cadoinpiedi.it

domenica 5 agosto 2012

BPM concilia per il bond convertendo 2009/2013 6,75%

Accordo tra BPM e le associazioni dei consumatori Adiconsum, Federconsumatori e ADOC relativamente al bond convertendo 2009/2013 6,75% "caduto" in default.

In relazione a tale bond, per il quale è scattata l'azione penale nei confronti degli ex amministratori della stessa banca, l'accordo prevede la conciliazione limitatamente ad alcune categorie di investitori, in particolare per i clienti della stessa BPM che abbiano sottoscritto l'acquisto del prodotto finanziario nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 e il successivo 30 dicembre 2009.

Sono esclusi gli investitori professionali (gli investitori istituzionali) e coloro che abbiano acquistato opzioni su tale titolo, o abbiano acquistato il prodotto finanziario via internet.

L'accordo prevede, quindi, una suddivisione dei clienti in tre diverse categorie con rimborso tra il 100% e il 60% per le prime due, mentre per coloro che rientrano nell'ultima categoria non è previsto alcun indennizzo.

In ogni caso, tutti i casi saranno oggetto di apposita analisi da parte della Commissione di conciliazione composta da rappresentanti della banca e delle associazioni di consumatori.

Di seguito il comunicato stampa di BPM.


I clienti - al fine di accedere alla procedura - dovranno compilare un apposito modulo di adesione che sarà disponibile dalla seconda quindicina di settembre 2012 sui siti internet del Gruppo BPM (oltre alla Capogruppo, la Banca di Legnano - incorporante la CR Alessandria - e la Banca Popolare di Mantova) e delle Associazioni firmatarie e aderenti al Protocollo, nonché presso tutte le filiali delle Banche sopra indicate del Gruppo BPM e presso le sedi delle suindicate Associazioni; tale modulo, dovrà essere poi presentato presso una filiale delle suddette Banche del Gruppo BPM, oppure inviato con lettera raccomandata alla Segreteria Tecnica Convertendo, Banca Popolare di Milano, Galleria De Cristoforis, n. 7/8, 20121 Milano oppure ancora per il tramite, o con l'assistenza, di una Associazione dei Consumatori, a scelta del cliente. A tal fine, il suddetto modulo riporterà la lista completa delle Associazioni sottoscrittrici o aderenti al Protocollo, tra le quali il cliente potrà liberamente scegliere quella da cui farsi assistere, senza alcun onere economico o vincolo a carico dello stesso.

Le domande di accesso alla procedura di conciliazione potranno essere presentate a partire dal 1º ottobre 2012 e fino al 30 aprile 2013.
Per qualunque ulteriore informazione sul contenuto del Protocollo approvato, sarà possibile contattare il numero verde 800 100 200. Il servizio sarà attivo dal 3 agosto e in via continuativa, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00.

Il giudice non può modificare la clausola contrattuale vessatoria

La Corte UE è di recente intervenuta in materia di contratti conclusi tra consumatore e il professionista ed ha ribadito il principio secondo il quale il giudice nazionale, laddove riscontri l'esistenza di una clausola contrattuale vessatoria, deve limitarsi a dichiarare la nullità parziale del contratto, in applicazione della Direttiva 93/13/CEE prevista in materia di clausole vessatorie.

Il giudice non può, invece, sostituire la clausola nulla con altra convenzione contrattuale, in quanto gli è fatto divieto di sostituirsi alle parti, inserendo una condizione contrattuale che possa aiutare una delle parti.

In altri termini, la Corte UE ha stabilito il divieto per il giudice di integrare in via equitativa il contratto dichiarato parzialmente nullo.

Come al solito, il giudice deve limitarsi a "leggere" il contratto stipulato tra consumatore e professionista e, accertata l'esistenza di condizioni di invalidità di parte dell'accordo, dichiararne la nullità parziale o totale.


 Corte Ue Clausola vessatoria

giovedì 2 agosto 2012

Rata mutuo - ecco il modello per chiedere la sospensione del pagamento

La difficile congiuntura economica ha favorito la decisione dell'Associazione Bancaria Italiana di prorogare il piano famiglia con la sospensione del pagamento della rata del mutuo almeno sino al prossimo 31 dicembre 2012.

Ricordiamo quale categoria di consumatori può avvantaggiarsi di questa misura:
  • per i mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione;

  • nei confronti dei clienti con un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui che hanno subito o subiscono nel periodo 2009 - 2012 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).
Per poter ottenere maggiori informazioni, vi suggeriamo di rivolgervi al vostro istituto di credito a cui potete chiedere maggiori delucidazioni sulla possibilità di sospendere il pagamento e sull'ammortamento della rata. Di seguito potete trovare il modulo per la richiesta della sospensione.

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