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giovedì 19 luglio 2012

Fidarsi delle banche per ottenere un mutuo? alcuni suggerimenti per meglio tutelarsi

Un recente sondaggio ha evidenziato che vi sarebbe una forte contrazione della domanda di mutuo per l'acquisto della casa da parte delle famiglie italiane.

La questione è delicata anche perché se è vero che le condizioni di finanziamento - in primo luogo gli interessi applicati dall'istituto di credito - sono più favorevoli, risulta più difficile ottenere un mutuo, in quanto gli istituti di credito chiedono sempre più garanzie.


A differenza del passato, non è più sufficiente iscrivere ipoteca sull'immobile che viene finanziato dalla banca e non rappresenta nemmeno una adeguata garanzia il fatto di avere un lavoro a tempo indeterminato.


Questa è una delle conseguenze della crisi economica e finanziaria che caratterizza questi ultimi anni.


Il Prof. Scienza, con il video che vi proponiamo di seguito, affronta la tematica e propone alcuni suggerimenti per affrontare la questione nel miglior modo possibile.



fonte: www.cadoinpiedi.it

domenica 15 luglio 2012

Il Tribunale di Roma sanziona ancora una volta una banca per la vendita di tango bond

Altra sentenza favorevole per i consumatori nella ormai eterna vicenda tango bond, come potete leggere nel documento che vi proponiamo di seguito.

Il Tribunale di Roma ha sanzionato la banca che ha venduto titoli Argentina a piccoli investitori senza illustrare loro i rischi di investimento connessi a tale operazione finanziaria.

Il giudice ha rilevato che i rischi di investimento relativi alle obbligazioni Argentina erano evidenti già dal 1998, in quanto le società di rating avevano già declassato i bond emessi dall'Argentina:" bond argentini, al momento dell'acquisto da parte dell'attrice, erano gia considerati in modo negativo, quanto al giudizio sull'affidabilita ad onorare gli impegni da parte dello Stato argentino: costituiva un dato acquisito per il mercato quello secondo cui i titoli del debito pubblico argentino erano considerati di problematico rimborso.".

La sentenza è rilevante perchè dimostra, ancora una volta, che le obbligazioni Argentina erano già rischiose ben prima del 2001. Già dal 1998, invero, le società di rating avevano ritenuto non più sicuri i tango bond.

Le banche, non avendo segnalato tali rischi, hanno agito in violazione delle norme di correttezza e trasparenza e, come evidenziato in questa sentenza, devono essere considerate responsabili per i danni cagionati ai piccoli investitori.


Tribunale Roma sanziona una banca per i titoli Argentina

domenica 8 luglio 2012

Le Sezioni Unite della Cassazione chiamate a decidere sul diritto di ripensamento per l'investimento finanziario fuori sede

Il diritto di ripensamento per le operazioni di investimento realizzate fuori sede si applica solo al servizio di collocamento di strumenti finanziari realizzato con la consulenza del promotore finanziario o tutte le volte in cui l'investitore retail viene sollecitato all'acquisto di un prodotto finanziario fuori dai locali della banca?

Il quesito ha caratterizzato le controversie avviate in materia finanziaria in questi ultimi anni ed ha diviso dottrina e giurisprudenza, tant'è che la stessa Corte di Cassazione ha deciso di affidare alla Sezioni Unite il compito di risolvere la questione.

Il caso classico di offerta fuori sede di uno strumento finanziario è quello in cui il promotore finanziario si reca presso l'abitazione del cliente ed offre prodotti finanziari della propria banca.

E' risaputo che questo tipo di attività viene disciplinata dall'art. 30 del d. lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), il quale dispone, al comma 6,  che " L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede".


Il successivo comma 7 stabilisce che l'omessa indicazione del diritto di recesso nel contratto di borsa sottoscritto dall'investitore comporta la nullità dell'operazione di investimento" L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente".


Si può parlare di offerta fuori sede anche nel caso in cui la sollecitazione all'acquisto di strumenti finanziari avvenga via telefono oppure con modalità internet (il famoso trading on line che riguarda quasi la metà degli investimenti finanziari realizzati in Italia).


E' evidente, quindi, che la questione sollevata riguarda larga parte delle operazioni di investimento finanziario che vengono quotidianamente disposte dai piccoli investitori privati.


All'apparenza, la norma appena richiamata sembra chiara nel limitare l'applicazione del diritto di ripensamento in materia di acquisto di strumenti finanziari solo nel caso in cui si tratti di servizio di collocamento, dove tra intermediario emittente e banca collocatrice esiste un accordo per la vendita di un prodotto finanziario a considizioni di prezzo e di tempo predeterminate. 

Il collocamento di uno strumento finanziario può avvenire attraverso la sollecitazione operata dal promotore finanziario e con l'obbligo di rispetto delle rigide regole previste dalla Consob in materia di collocamento (si pensi all'obbligo di consegna del prospetto informativo).
 
La dottrina ed una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto, però, di applicare in modo estensivo la norma di cui all'art. 30 del TUF, ricomprendendo tale norme anche laddove il promotore finanziario si limita a negoziare con l'investitore l'acquisto di un titolo di borsa, ossia nel caso in cui l'intermediario offra il servizio di negoziazione titoli (e non quello di collocamento).

Questa interpretazione estensiva è stata oggetto di contrasto da parte della dottrina più conservativa (quella filo banche), spalleggiata da parte consistente della giurisprudenza di merito.


La questione è arrivata fino alla Suprema Corte di Cassazione, la quale sembrava aver accolto una interpretazione restrittiva della norma, ovverossia volta a limitare l'applicazione dello jus poenitendi alle sole operazioni di collocamento di strumenti finanziari.


La questione, però, non appare completamente risolta, tant'è che la Cassazione, riscontrata l'esistenza di una forte divaricazione tra le posizioni assunte sia in giurisprudenza in merito alla rilevanza del diritto di ripensamento dell'investitore, ha ritenuto, con Ordinanza del 21 giugno 2012 (che vi proponiamo di seguito), di investire le Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione per dare una parola definitiva al problema appena esposto.


investimento finanziario e diritto di recesso - rinvio a sez unite Cassazione

giovedì 5 luglio 2012

Altra debacle per il sistema bancario italiano: congelati i rapporti di conto corrente di Banca Network

L'epilogo della vicenda di Banca Network appare chiaro ed inevitabile e se ne sono resi conto anche i correntisti della banca che dallo scorso 31 maggio 2012 hanno visto bloccata l'operatività dei propri c/c presso la banca.

Si tratta di circa 30 mila clienti che a seguito della delibera della Banca d'Italia dello scorso 31 maggio, con la quale l'istituto di credito è stato inserito nell'elenco delle banche a rischio, non possono più operare attraverso il proprio conto corrente.

La crisi del sistema bancario italiano, più profonda di quanto viene reso noto quotidianamente, ha segnato un ulteriore colpo con evidenti effetti anche verso la fiducia degli investitori, italiani e stranieri, verso le nostre banche.

Banca Network, che è in misura di amministrazione straordinaria, è stata costretta a congelare i rapporti di conto corrente per poter rispondere alla massa di creditori che stanno "battendo cassa".

Il Comunicato pubblicato dagli amministratori straordinari della Banca non lascia alcun dubbio "In data 31 maggio 2012 i Commissari straordinari di Banca Network Investimenti S.p.A., in
amministrazione straordinaria (MI), con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento
delle passività di qualsiasi genere, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(TUB) per il periodo di un mese. 

La sospensione non comprende gli strumenti finanziari della clientela.
La misura si è resa necessaria per fronteggiare la situazione di difficoltà della banca.
Gli Organi straordinari di Banca Network Investimenti S.p.A., intermediario aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, stanno definendo un piano di soluzione della crisi che, al fine di salvaguardare i diritti della clientela, contempla l’intervento della Consultinvest SIM e del gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna.".

Cosa succede ora ai correntisti di Banca Network?

Abbiamo già trattato, in termini generali, il tema in una recente trasmissione radiofonica a Trentino inBlu (link) ove è stato ricordato che esiste il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce il rimborso per ogni singolo correntista sino ad euro 100.000,00 .

La "chiusura" della banca consentirà ai correntisti di ottenere, quantomeno, il rimborso delle somme depositate fino a tale importo.



mercoledì 4 luglio 2012

Beppe Scienza: «Ai fondi pensione licenza di rischiare»

Il Prof. Beppe Scienza esprime le proprie critiche sul nuovo regolamento in materia di fondi pensioni che sta per essere adottato dal Ministero del Tesoro e che è in discussione in questi giorni.

Il regolamento, sostiene il Prof. Scienza, attribuisce un vantaggio alle grandi società del risparmio gestito le quali possono liberamente utilizzare le pensioni dei risparmiatori senza dover rendere conto a questi ultimi.

Il rischio concreto, come esposto nel video di seguito proposto, è quello di vedere utilizzate le somme accantonate dai lavoratori italiani per le pensioni in prodotti bancari illiquidi e poco trasparenti.

Il Prof. Scienza evidenzia, inoltre, come al lavoratore che investe in fondi pensioni non è concessa nemmeno la possibilità di poter conoscere in quali prodotti investe il fondo pensione, in quanto la banca non è tenuta a fornire specifiche informazioni in merito ai singoli investimenti operati dalla società di gestione del risparmio (SGR) a cui sono affidati gli importi accantonati.



                                                 

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