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venerdì 17 dicembre 2010

La presunta solidità del sistema bancario italiano e la silenziosa scomparsa del Banco Emiliano Romagnolo

Premessa

Il sistema bancario italiano è stato oggetto, negli ultimi mesi, di continui elogi da parte della stampa italiana la quale ne ha esaltato la solidità rispetto alla crisi internazionale sofferta dall'intero settore dell'intermediazione creditizia di altri importanti paesi. Si pensi a tutti gli istituti di credito falliti negli Stati Uniti (in primo luogo Lehman Brothers), al crac delle banche islandesi, alla crisi del sistema creditizio irlandese fino alle recenti difficoltà attraversate dagli istituti di credito spagnoli.
In questo contesto, sostengono i grossi media nazionali, le nostre banche avrebbero dimostrato una inaspettata solidità finanziaria tale da escluderle dai tracolli vissuti da rilevanti istituti bancari di altri stati e riuscire a superare brillantemente gli stress test realizzati secondo i criteri previsti da Basilea 3.

tutto vero? probabilmente il sistema italiano è integro e sufficientemente organizzato da evitare le crisi vissute da altri stati.

Fa specie, però, il silenzio mediatico calato sulla prossima scomparsa di una banca italiana, seppur di piccole dimensioni, dovuto alle gravi difficoltà finanziarie ed economiche.

Il caso del Banco Emiliano Romagnolo

E' questo il caso del Banco Emiliano Romagnolo (BER), piccolo istituto di credito che ha di recente perduto la sua operatività bancaria in seguito al provvedimento adottato dalla Banca d'Italia lo scorso 6 dicembre 2010.
La banca è da tempo in amministrazione straordinaria a causa della difficoltà del credito ed alle insufficienti disponibilità liquide. 
Tale grave situazione aveva già portato BER alla procedura di amministrazione straordinaria nel 2009, ma era fondata la speranza di poter salvare il piccolo istituto di credito.

Il provvedimento di Bankitalia: sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restitituzione degli strumenti finanziari alla clientela ex art. 74 TUB

La Banca d'Italia ha invece reso noto, qualche giorno fa, di aver provveduto a bloccare le attività di intermediazione offerte dalla banca ed in particolare il pagamento delle passività e la restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, a causa delle difficoltà economico/finanziarie attraversate da BER.


"In data 6 dicembre 2010 i Commissari straordinari del Banco Emiliano Romagnolo “BER” (BO), in amministrazione straordinaria, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), per il periodo massimo di un mese, fatte salve eventuali proroghe.

La misura si è resa necessaria stante il ricorso di circostanze eccezionali, che si sostanziano nell’insufficienza delle disponibilità liquide a far fronte alle passività in scadenza e nell’impossibilità di attivare canali alternativi di sostegno finanziario.
Nel corso della procedura gli Organi straordinari hanno esperito numerosi tentativi per portare a soluzione la situazione di grave tensione finanziaria della banca, manifestatasi sin dall’avvio dell’amministrazione straordinaria e, con la supervisione della Banca d’Italia, stanno operando per portare a compimento, quanto prima, un piano di intervento che, con il sostegno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e delle banche creditrici, realizzi la salvaguardia degli interessi della clientela.".

Il silenzio mediatico sulla vicenda BER

Tale vicenda, invero, non ci sembra sia stata trattata con attenzione dai grandi media.

Vero è che molto spesso il silenzio viene giustificato per salvaguardare gli interessi dei clienti e dei lavoratori, ma è altresì innegabile che le difficoltà di BER erano conosciute da tempo.


E' inoltre nota la vicenda giudiziaria che riguarda alcuni componenti della vecchia gestione della banca e le operazioni finanziarie azzardate in derivati bancari realizzate con clienti dell'istituto di credio.

In ogni caso, e nella speranza che il Banco Emiliano Romagnolo possa trovare una felice soluzione alle difficoltà finanziarie di recente affrontate, appare evidente che il sistema bancario italiano non è poi così solido come si vorrebbe fare intendere e che tale vicenda potrebbe anche non essere l'unica.

giovedì 16 dicembre 2010

Da Trentino in Blu radio al blog: quando la segnalazione alla Centrale Rischi di Bankitalia diventa illegittima


L'incontro radiofonico di questa settimana è stato dedicato ad un argomento decisamente attuale ed importante: la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Di seguito riportiamo alcuni spunti della trasmissione.

a. Segnalazione alla Centrale Rischi
L'istituto bancario deve usualmente segnalare alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia l'indebitamento del proprio cliente (la c.d. sofferenza bancaria), al fine di rendere noto al sistema bancario l'esistenza di un potenziale cattivo pagatore.

b. Quali sono i presupposti per l'iscrizione?
In realtà non esistono molti parametri in base al quale l'intermediario deve procedere all'iscrizione del cattivo pagatore presso la Centrale Rischi, ma esistono alcuni criteri ormai consolidati e sono:

I criteri di segnalazione sono i seguenti

1) valore del debito
La segnalazione è legittima se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato ovvero quella dell' utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 75.000,00 €;

- la posizione del cliente è in sofferenza;

- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 75.000,00 €;

- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati passati a perdita crediti in sofferenza di qualunque importo;

- il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall'intermediario segnalante è pari o superiore a 75.000,00 €;

- sono stati ceduti a terzi dall'intermediario segnalante crediti in sofferenza di qualunque importo;

La normativa bancaria ha provveduto anche a suddividere i c.d. "crediti in sofferenza":

1. crediti di cassa

2. crediti di firma

2) valutazione intermediario stato della sofferenza
La segnalazione del cattivo pagatore alla Centrale Rischi è determinata, in generale, dai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia;(come già detto)ma l'intermediario gode, però, di un certo ambito di discrezionalità della banca che può essere individuato nell'esistenza dei presupposti di segnalazione, nella classificazione della sofferenza e nell'aggiornamento della stessa.

La Banca d'Italia ha, sotto questo aspetto, indicato delle linee guida che ogni istituto di credito deve seguire nella segnalazione delle sofferenze bancarie.

Per quanto riguarda il concetto di "sofferenza; in detta categoria categoria va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) a presidio dei crediti.

Sono inoltre escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Sul punto, occorre osservare che in giurisprudenza si sono sviluppati due orientamenti in merito al alla definizione del concetto "stato di insolvenza", quale presupposto per la segnalazione della sofferenza.

Per un primo orientamento molto restrittivo lo stato di insolvenza indicato dalla Banca d'Italia corrisponde a quello previsto dall'art. 5 l. fallimentare., mentre altra parte della giurisprudenza esclude tale ipotesi, sostenendo che tale interpretazione in particolare l’applicazione della disciplina della legge fallimentare, non può trovare applicazione in quanto avente ad oggetto disciplina diversa, sostiene che sia dovere dell'intermediario individuare lo stato di insolvenza idoneo alla segnalazione nella situazione di potenziale deterioramento del soggetto debitore tale da porre in grave rischio il proprio credito, nonché gli altri eventuali crediti vantati da altri istituti di credito.

In questo senso, la segnalazione da parte della banca non è finalizzata solo alla tutela della propria situazione, ma funge anche da informativa per gli altri intermediari i quali possono meglio valutare la qualità del cliente/cattivo pagatore.

In questa seconda ipotesi è evidenziata la funzione discrezionale della Banca nel segnalare o meno la sofferenza bancaria, in quanto rientra nella mera valutazione del professionista se procedere ad inserire nella centrale rischi il nominativo del proprio cliente.

Apprezzamento che, come specificato dalla norma, implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito

In cosa consiste la valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente?

La giurisprudenza di merito sviluppatasi in materia ha chiarito - riprendendo le "istruzioni per gli intermediari creditizi" - che il solo ritardo nel pagamento del debito non è condizione sufficiente per la segnalazione della posizione a sofferenza.

In realtà, ai fini dell'apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l'intera situazione patrimoniale del debitore, o come chiarito dal Tribunale di Roma, l'intera gamma dei rapporti di credito/debito esistenti tra questi e l'istituto bancario.

Sul punto è meritevole di citazione l'ordinanza promulgata dal Tribunale di Parma, la quale chiarisce il concetto appena esposto affermando che:"ai fini della (legittimità della) segnalazione a sofferenza, non possa, sic et simpliciter, farsi riferimento allo stato di insolvenza, sì come concepito e ricostruito nell'interpretazione dell'art. 5 L.F., là dove l'insolvenza equivale ad uno stato di impotenza economico-finanziaria irreversibile, tale da non consentire l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento, debitamente considerando che l'art. 2, sezione I, capitolo I della circolare del 1991 specifica che attraverso il servizio centralizzato dei rischi la Banca d'Italia fornisce agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela, e in generale, per la gestione del rischio di credito” e prosegue inoltre precisando che “in tanto ha senso (e una funzionalità effettiva) il sistema di segnalazione dei rischi in quanto l'interpretazione della norma sia tale da consentire al sistema economico di premunirsi, senza attendere un irreversibile stato di decozione, fondando la propria valutazione su una situazione di crisi finanziaria”.

Per altra giurisprudenza, (Trib. Catania) “la segnalazione in tanto può ritenersi legittima in quanto la difficoltà del cliente, senza assumere toni della cronica ed irreversibile situazione di inadempienza o insolvenza, si riveli connotata da caratteristiche di oggettività tali da incidere sulle possibilità di recupero del credito da parte della banca, dovendosi distinguere tra la posizione che legittima la appostazione della relativa posizione tra quelle a cd incaglio (che si risolve in un temporaneo disagio superabile senza necessità di ricorrere allo strumento giudiziario) e la posizione che giustifica la voltura della posizione a sofferenza, idonea a legittimare la segnalazione perché si concreta in un inadempimento protratto nel tempo, ingiustificato, che rende verosimile, ma non necessariamente attuale e coattivo, il recupero coattivo (pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito)”.

Infine,anche Trib. Parma con sentenza del 6 dicembre 2006 ha affermato che “la banca non può fondare il proprio convincimento sulla base del mero ritardo nell'adempimento, ma deve valutare la complessiva situazione finanziaria del cliente, effettuando, all'uopo, prognosi sulla capacità del cliente di generare quelle risorse di cassa necessarie per il rientro nello scoperto che si è generato".


c. Conseguenze per scorretta ed inesatta segnalazione.

Danno e nesso di causalità.
In ipotesi di segnalazione errata alla Centrale rischi, il danno derivante al cliente consiste, spesso nell'impossibilità del debitore (o presunto tale) di poter usufruire del credito bancario.

Tale danno emerge sia nell'ipotesi di errore nella segnalazione (ex viene indicato il mio nominativo, ma io non sono il soggetto destinatario), sia in ipotesi del c.d. "errore di categoria" (ossia viene indicata la sofferenze ma siamo in ipotesi di finanziamento rielaborato) o ancora in ipotesi di c.d. errore da quantificazione (viene indicato un importo errato - l'importo non è aggiornato etc.).

Nelle prime ipotesi al cliente viene preclusa, in ultima istanza, l'opportunità di poter ottenere altro credito; mentre, specificatamente nella seconda ipotesi, si configura la situazione del c.d. saturazione del credito, la quale impedisce in buona sostanza al cliente di ottenere altro credito dal sistema bancario.

L'erronea segnalazione di un credito configura, secondo il Tribunale di Brindisi, una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all'imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso.

A medesime conclusioni giunge altra giurisprudenza (Trib. Bari) il quale considera tali ipotesi come danno da informazione inesatta fornita dal professionista e dalla quale può emergere una lesione della reputazione personale e commerciale dell'imprenditore.

Esiste, peraltro, una giurisprudenza la quale configura, in ipotesi di segnalazione errata, una lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della società, laddove la stessa goda di alto merito all'interno del proprio settore merceologico e nell'ambito bancario.

Nel caso di segnalazione errata si determina, peraltro, un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima il diritto al risarcimento senza che il danneggiato debba fornire prova del danno (Cass. Civ. sez. III 4881/2001).

giovedì 9 dicembre 2010

La Banca d'Italia mette in gioco le regole economiche con "€conomia - il gioco della politica monetaria" e "Inflation island"

Si chiamano  "€conomia - il gioco della politica monetaria" e "Inflation island" le due iniziative didattiche avviate dalla Banca d'Italia per sensibilizzare i risparmiatori rispetto alle tematiche che caratterizzano la politica economica di uno stato. Le iniziative, proposte come videogame ai quali chiuque può partecipare, sembrano mirate a far comprendere più facilmente quali presupposti economici si nascondono dietro determinate scelte di politica finanziaria che vengono adottate dal singolo stato.

Così viene presentata l'iniziativa dalla Banca d'Italia "Come è possibile assicurare la stabilità dei prezzi? In che modo la vita di tutti noi è influenzata dai diversi andamenti del livello dei prezzi?
Sono queste le domande a cui vogliono dare risposta due nuovi tools multimediali realizzati dall'Eurosistema e rivolti a giovani che desiderano apprendere i meccanismi fondamentali della politica monetaria anche senza avere specifiche conoscenze economiche."








domenica 5 dicembre 2010

La Cassazione riafferma il diritto del correntista a riottenere gli interessi anatocistici

Nuovi problemi per le banche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali con sentenza n. 24418 dello scorso 2 dicembre 2010, hanno definitivamente stabilito la illegittimità degli interessi anatocistici applicati da parte della banca nei confronti dei clienti.

La Cassazione ha in particolare stabilito che il correntista che abbia indebitamente versato gli interessi anatocistici ha il diritto alla restituzione delle somme versate, chiedendo la nullità della clausola anatocistica: "dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristìnatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura dei conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.".

Il diritto alla ripetizione di tali somme vale per tutta la durata del rapporto di conto corrente, mentre il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca la restituzione degli interessi anatocistici è di 10 anni dalla chiusura del conto corrente.

aggiornamento: testo sentenza

venerdì 3 dicembre 2010

«Quanto si è ripreso sui bond argentini» - Prof. Beppe Scienza

Di recente ci è stato chiesto quale è il valore ottenuto per chi ha aderito al concambio 2010 dei bond Argentina.
Di seguito vi proponiamo un contributo del Prof. Beppe Scienza con il quale viene fatta chiarezza sul punto.

Ringraziamo il Prof. Scienza per l'autorizzazione all'utilizzo del suo contributo.

tratto da La Repubblica, 22-11-2010, Affari & Finanza, p. 23
Cinque anni fa l’offerta dell’Argentina ai suoi sventurati obbligazionisti, travolto dal crac del dicembre 2001, fu bollata come indecente, vergognosa ecc. e comunque inaccettabile. Quest’anno ha proposto ancor meno e quasi nessuno ha fiatato.

La riapertura dell’offerta pubblica di scambio (ops) di Buenos Aires è stata una ciambella di salvataggio lanciata soprattutto ai risparmiatori italiani. Solo in Italia così tanti non aderirono nel 2005, vittime del tiro mancino giocatogli da chi si atteggiava a loro paladino. Se oltre 200 mila rimasero col cerino acceso in mano è perché Federconsumatori, Codacons, Adiconsum ecc. si premuravano di “sconsigliare ai risparmiatori di aderire ad un’offerta capestro” e Altroconsumo addirittura derideva chi, come il sottoscritto, spiegava quanto fosse autolesionista un rifiuto.

Ma questa volta anche i sassi avevano capito che le possibilità di vincere cause o arbitrati contro la repubblica sudamericana sono praticamente nulle. Così molti hanno pensato che convenisse salire sull’ultimo treno e hanno consegnato le loro vecchie obbligazioni in cambio di un pacchetto di titoli e qualche soldo. Recentemente è tutto arrivato sui depositi titoli e sui conti, a volte prima a volte dopo, a seconda dell’intermediario.

Capire quanto è stato effettivamente recuperato non è immediato e varia leggermente da titolo a titolo. Nel caso in particolare dei piccoli risparmiatori, bisogna sommare cinque voci (vedi tabellina), arrivando così a circa 54 euro per ogni 100 di valore nominale delle obbligazioni originarie. È più di quanto ci si aspettava al momento dell’offerta, perché i titoli argentini sono complessivamente saliti. È però comunque meno rispetto a quanti, in barba ai tanti cattivi consigli, aderirono già nel 2005. Costoro hanno ottenuto 6,7 euro aggiuntivi grazie ai pagamenti dello strano titolo Argentina Pil 2035, con un recupero complessivo intorno ai 61 euro.

A proposito di una seconda chance, sarebbe carino se l’offrisse anche il Tesoro italiano per i rimborsi delle obbligazioni Alitalia, ormai in dirittura d’arrivo. Le poche mancate adesioni non sono neppure da attribuire a intenzioni bellicose (e velleitarie) nei confronti dello stato italiano, come per l’Argentina, ma solo a dimenticanza o a obiettive difficoltà per un’offerta che scadeva (l’anno scorso) fa proprio alla fine agosto.

Di seguito la tabella per comprendere il livello di perdita per chi ha accettato il concambio



giovedì 2 dicembre 2010

Da Trentino inBlu al Blog: I SIC

Indipendentemente dal tipo di finanziamento richiesto risulta importante la corretta esecuzione del contratto sottoscritto nei confronti dell'istituto finanziatore.

Infatti, in mancanza di corretto adempimento le conseguenze possono essere anche molto pesanti e comportano normalmente una serie di conseguenze poco piacevoli:

Tra queste ricordiamo:

• maggiorazione degli interessi dovuti con l'applicazione di una mora stabilita per legge

• rescissione unilaterale del contratto da parte dell'istituto finanziatore anche per il mancato pagamento di una sola rata, conseguentemente cliente sarà ritenuto a rimborsare all'istituto tutte le spese bancarie nonché eventuali spese di protesto e tutti gli oneri sostenuti dall'istituto per recuperare le somme dovute oltre che naturalmente un'eventuale penale

• inserimento del nominativo del cliente inadempiente nella lista dei aperte" cattivi pagatori" e conseguentemente segnalazione tutti gli enti di tutela del credito (meglio conosciuti come SIC) con conseguente maggior difficoltà in futuro per l'inadempiente ad ottenere altri finanziamenti

In questo contesto non possiamo non affrontare il problema legato ad un diritto molto importante del consumatore che è conosciuto come diritto all'oblio.

Che cos'è il diritto all'oblio?

Potremmo dire che il diritto all'oblio è il diritto riconosciuto al consumatore, come ad altre persone di non vedere diffusi o meglio conservati i propri dati, in rapporto a situazioni già definite o comunque non più rilevanti per il diritto.

In merito ai tempi di conservazione dei dati inerenti ad un finanziamento il garante per la protezione dei dati personali (garante della Privacy) ha disposto, in base al principio di correttezza del trattamento dei dati personali che coloro che erogano il finanziamento devono fornire al debitore gli estremi indicativi delle centrali rischi destinatarie dei dati raccolti anche al fine di agevolare l'esercizio dei diritti previsti e cioè la verifica della correttezza di dati e la cancellazione di quelli non veritieri.

Lo stesso garante inoltre per ovviare ai problemi legati alle segnalazioni di scarsa entità destinate ad avere effetti dannosi ha previsto nel provvedimento che le segnalazioni di morosità alle centrali rischi devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi. Le banche e le finanziarie, in ogni caso, prima di effettuare la segnalazione devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.


Dove finiscono i nostri dati?

Le principali banche dati a cui vengono conferiti i dati relativi ai finanziamenti erogati possono essere sia pubbliche che private. Loro compito, giova sottolinearlo è la raccolta di dati e delle informazioni sull'accesso al credito dei cittadini esclusivamente per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei rischi.

Le più conosciute sono:

• Centrale rischi pubblica, gestita dalla Banca d'Italia, per finanziamenti di importo superiore ad euro 75.000.

• Centrale rischi pubblica, gestita dalla società interbancaria per l'automazione e sotto la vigilanza della Banca d'Italia per finanziamenti di importo inferiore a € 75.000 è superiore a € 30.000-

• Vi sono poi delle centrali rischi private, tra le quali sicuramente la più conosciuta è la Crif (centrale rischi intermediazione finanziaria ) che gestisce il sistema Eurisc per finanziamenti di importo inferiore a € 30.000.

Queste banche dati vengono aggiornate periodicamente, ed è importante che il consumatore controlli regolarmente la propria posizione nelle banche dati, anche eventualmente dopo la cessazione di qualsiasi rapporto di finanziamento che sia stato o meno accompagnato da momenti critici.

Giova precisare inoltre che il garante per la privacy ha stabilito comunque delle modalità ed i tempi che devono essere seguiti per esempio prima che il ritardo nel pagamento venga effettivamente registrato o visualizzato in queste tipologie di banche dati.

Si ricordi infatti che:

• il primo ritardo non può essere visualizzato nelle banche dati prima che siano scadute almeno due rate mensili consecutivi prima di 60 giorni dall'aggiornamento mensile.

• Nel caso di un professionista di impresa i ritardi non possono essere visualizzati prima di 30 giorni dall'aggiornamento mensile.

• i ritardi successivi sono visualizzati nel momento stesso in cui si verificano e le può rimanere registrazione per 12 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto pagamento

• i ritardi superiori che sono stati sanati restano comunque registrati per 24 mesi a partire dal giorno dell'avvenuto pagamento

• i ritardi non sanati non potranno comunque rimanere registrati più di 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del finanziamento o dalla data in cui è stato necessario l'ultimo aggiornamento

Tabella riassuntiva tempi massimi di conservazione dei dati:

6 mesi: per le richieste di finanziamento se l'istruttoria lo richiede, o un mese in caso di rifiuto della richiesta da parte dell'istituto o rinuncia del cliente al finanziamento

12 mesi dalla regolarizzazione: per morosità di due rate o due mesi in seguito sanati

24 mesi dalla regolarizzazione: anche per ritardi superiori sanati anche su transazione

36 mesi: dalla rata di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivo accordo o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) nel caso di esiti negativi (morosità, gravi inadempimenti sofferenze) non sanati

36 mesi: dall'ultimo pagamento effettuato nei rapporti sorti positivamente cioè senza ritardi o eventi negativi

Doveroso precisare che avere uno storico creditizio non significa affatto essere indicati come persone non solventi o comunque inadempienti, ma semplicemente rimane una traccia storica dei propri precedenti finanziamenti tanto meglio se vi è stata un'estrema regolarità nei rimborsi, ciò infatti può costituire ovviamente un'informazione molto positiva.

Diffidate da operatori che nella loro proposta di finanziamento sostengono di poter incidere o comunque provvedere cancellare i dati negativi nelle banche dati come sopra illustrate prima dei tempi stabiliti. Solitamente questi tipi di operatori alla fine posso chiedere la cancellazione eventualmente di soli dati positivi cioè relativi a posizioni regolari e rimborsi corretti. Appare evidente che tale cancellazione è del tutto controproducente.

Se in teorica quindi il termine massimo in cui le centrali rischi dovrebbero trattenere i nostri dati (naturalmente dopo la cessazione del finanziamento con tutti i possibili eventi positivi e negativi che vi possano essere stati) è al massimo 36 mesi in realtà ciò non avviene perché spesso queste società trattengono i dati ben oltre quanto stabilito dalla legge e dal garante per cederli anche a magari anche a caro prezzo per altri soggetti che gestiscono finanziamenti.

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