venerdì 25 novembre 2016

Contratto non valido se manca la firma della banca

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza della Cassazione ove è stato ribadito il principio per il quale il contratto bancario, privo di firma della banca, non è valido e vincolante per le parti.

Abbiamo già analizzato il profilo con una precedente sentenza della Suprema Corte, evidenziando il carattere innovativo dell'intervento del giudice di legittimità.

Questa nuova sentenza pare proprio aver dato piena consistenza al principio sopra richiamato, imponendo l'obbligo di firma del contratto anche alla banca, la quale non può limitarsi a dare consenso alle condizioni contrattuali attraverso l'esecuzione del contratto.

Qui la sentenza. 

venerdì 18 novembre 2016

Banca Popolare di Vicenza & mutuo soci: è pratica commerciale scorretta

Ancora bufera per la Banca Popolare di Vicenza, già al centro della cronaca negli ultimi mesi, ed ora condannata dall'Antitrust per aver costretto a diventare soci migliaia di consumatori, al fine di poter ottenere un mutuo casa a condizioni agevolate. 

Il provvedimento di AGCM, che potete leggere di seguito, è interessante perché riguarda molti consumatori chiamati a coprire l'aumento di capitale sociale di BPVI del 2013 e 2014, trovandosi in seguito 100 azioni che, oggi, non valgono nulla. 


La condotta tenuta dai dipendenti delle varie filiali è stata bollata da AGCM come pratica commerciale  scorretta per la quale l’Antitrust ha inflitto una multa di 4 milioni e 500.000 euro Banca Popolare di Vicenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'esito di una lunga indagine, ha appurato che la banca ha, nel periodo 2013-aprile 2015, condizionato l’erogazione di finanziamenti a favore dei consumatori all’investimento di parte dell'importo ottenuto in titoli emessi dallo stesso istituto di credito, ed in particolare proprie azioni od obbligazioni convertibili.


Con tale operazione, BPVI si è garantita il successo degli aumenti di capitale intervenuti nel periodo di riferimento, "spalmando" il rischio tra i diversi mutuatari.


Si tratta dei cosiddetti “mutui soci”, ove al socio che acquista un mutuo vengono applicate condizioni di favore, sempreché:

i) il consumatore acquisti un pacchetto minimo di 100 azioni della Banca;

ii) il consumatore non venda il pacchetto azionario per tutta la durata del mutuo, per poter beneficiare delle condizioni economiche di favore.


L'Autorità garante ha potuto notare, inoltre, che i  rapporti tra le parti si sono moltiplicati, avendo i clienti sottoscritto anche contratti di conto corrente e deposito titoli, senza essere nella condizione di poter rivolgersi ad altro istituto di credito.


Tutte queste condotte, a parere dell’Antitrust, hanno limitato la scelta dei consumatori, costretti ad avviare tutti i rapporti bancari con la Banca Popolare di Vicenza.

I consumatori, in particolare, hanno dovuto sottoscrivere i titoli della Banca, illiquidi e difficilmente rivendibili, e che il cliente non avrebbe comunque potuto rivendere per tutta la durata del finanziamento, pena la perdita delle condizioni economiche agevolate previste.

L’Antitrust ha, infine, accertato anche la scorrettezza della condotta della Banca Popolare di Vicenza, laddove abbia obbligato i consumatori anche all’apertura di un conto corrente soci collegato al mutuo, in quanto contraria al Codice del Consumo.

Qui il provvedimento dell'Antitrust.

martedì 8 novembre 2016

Investimento in options - la banca risponde per il danno subito dall'investitore in derivati finanziari

La banca che offre il servizio di intermediazione in strumenti finanziari derivati (options, future, swap etc.) è tenuta ad informare il cliente in modo più completo ed appropriato al fine di informare l'investitore sui rischi collegati a queste particolari forme di investimento.

La Cassazione ha ribadito, con la sentenza che potete leggere di seguito, il principio per il quale l'intermediario finanziario è chiamato a rispondere del danno subito dal cliente a seguito di questo investimento, laddove non dimostri di aver adeguatamente informato il risparmiatore, adempiendo in modo completo ai suoi obblighi di informazione.

Nel caso di specie, la banca era stata conavenuta in giudizio da alcuni risparmiatori danneggiati dall'investimento in prodotti finanziari derivati a causa delle scarse informazioni ricevute dal funzionario della filiale chiamato a negoziare i titoli per ocnto degli investitori.

La Cassazione, dopo aver richiamato la normativa di settore, ha evidenziato che esiste un generale dovere di informazione che, nel caso di operazioni di investimento in derivati finanziari, è ancora più preciso ed impone all'intermediario di fornire al cliente dati e valutazioni idonei per una corretta decisione da assumere al momento dell'acquisto, e aggiornarlo/avvertirlo nel caso di perdite subite sucessivamente all'acquisto.

L'omesso adempimento di tali obblighi informativi legittima l'investitore ad ottenere dalla banca il risarcimento del danno sofferto a causa della cattiva consulenza.

Qui la sentenza.

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