venerdì 26 agosto 2016

Tassi bassi: basta rischiare un po', per guadagnare di più. Ma è vero?

Fonte: Fatto Quotidiano 18/4/2016
I risparmiatori sono comprensibilmente spiazzati dai tassi vicini allo zero di titoli di Stato, buoni fruttiferi, libretti postali ecc. Ma c'è chi millanta di avere la soluzione: "Per ottenere di più, bisogna rischiare un po'" o peggio ancora, in maniera più diretta: "Basta rischiare di più e si hanno rendimenti più alti". Questo è il messaggio ricorrente, quasi martellante, in articoli e in interviste radiofoniche e televisive di pretesi esperti.

È tutto molto semplice, a sentire costoro e quanto ripetono impiegati di banca, promotori finanziari e sedicenti consulenti. Basta dare l'addio senza rimpianti alle soluzioni dai rendimenti sicuri, ma ormai irrisori. È sufficiente passare ai fondi azionari, ai certificati, ai titoli in valuta estera ecc. e mediamente (e comunque a lungo termine) si avranno risultati soddisfacenti.

venerdì 12 agosto 2016

Niente di buono dal decreto banche

Non potevamo aspettarci buone notizie dal recente D.L. 59/2016 (convertito con la legge n. 119/2016) con il quale sono state introdotte alcune novità che dovrebbero rendere più facile l'attività delle banche nei rapporti con i consumatori.

Vediamo alcune delle novità più rilevanti del provvedimento licenziato dal parlamento.

(1) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni entro il 12 giugno 2014

Il D.L. n. 59/2016 ha voluto mettere chiarezza in merito alla vicenda Etruria, intervenendo in favore degli obbligazionisti titolari di titoli emessi dalle banche colpite dal bail in (vedi).

La norma stabilisce che coloro che hanno acquistato obbligazioni subordinate prima del 12 giugno 2014 possono ottenere il rimborso dell'80% del valore nominale dei titoli acquistati se rispettano questi due requisiti:

- il reddito è inferiore ad euro 35.000,00;
- il patrimonio immobiliare non supera 100.000,00.

(2) Etruria e sorelle: rimborso per gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014

Gli acquirenti di obbligazioni dopo il 12 giugno 2014 dovranno, invece, avviare il procedimento arbitrale per ottenere l'eventuale rimborso integrale o parziale dell'importo investito in obbligazioni emesse dalle banche insolventi.

L'arbitrato dovrebbe essere organizzato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), al quale potranno rivolgersi tutti gli obbligazionisti che si riterranno danneggiati dall'acquisto.

Gli investitori, però, dovranno offrire valida prova della violazione dei doveri di diligenza, trasparenza e correttezza da parte dell'intermediario nella fase di negoziazione del titolo secondo le regole stabilite in materia di intermediazione finanziaria.

(3) Patto Marciano - incredibile vantaggio per le banche?

Altra discussa novità introdotta con il D.L. n. 59/2016 (convertito con la L. 119/2016) riguarda il c.d. Patto Marciano, ossia la norma con la quale nel caso di inadempimento del debitore (impresa), il creditore (la banca) può procedere immediatamente all'esproprio del bene (l'immobile), salvo restituire alla controparte la differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

La norma ha introdotto questo patto in favore della banca, la quale quando sottopone al mutuatario il contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile, può prevedere una speciale  garanzia sull'immobile, sicché se il mutuatario non paga nove rate l'istituto di credito può entrare immediatamente nella proprietà del bene a garanzia.

Ora, la novità non è da poco, in quanto vengono create due strade per i creditori: quella normale di tutti i creditori che per ottenere soddisfazione del proprio credito dovranno seguire la via ordinaria; quella  della banca più rapida e snella che consentirà all'istituto di credito di agire direttamente verso l'immobile senza dover seguire la normale via, salvo versare al mutuatario la  differenza tra il valore del bene e il debito residuo.

Nel caso di inadempimento del debitore, l'istituto di credito può rivolgersi al tribunale del luogo ove si trova l'immobile, chiedere la nomina di un perito per la stima del bene oggetto di patto e procedere con l'acquisizione del bene, con pagamento del credito residuo al debitore.

(4) Pegno non possessorio - nuova forma di garanzia

Altra dubbia riforma riguarda il pegno non possessorio, una nuova forma di garanzia che dovrebbe consentire agli imprenditori di poter ottenere più facilmente il credito, ove il creditore ottiene una garanzia sul pagamento, ma i beni rimangono di proprietà del debitore richiedente.

La novità legislativa prevede che questa tipologia di debiti, che possono essere assunti dall'imprenditore per finanziare la propria attività produttiva, devono essere iscritti in un apposito registro, fornendo forme di pubblicità.

Nel caso di inadempimento dell'imprenditore, il creditore può procedere alla vendita o locazione del bene, comunicandogli la propria intenzione. La bontà di questa norma dovrà essere verificata sul campo, ossia alla prova del mercato.

giovedì 4 agosto 2016

Credito al consumo e clausola abusiva - Corte di Giustizia in favore dei consumatori

La Corte di Giustizia, con la recente sentenza che trovate di seguito, ha risolto il contrasto in merito al giudice competente a decidere nel procedimento dell'esecuzione l'eventuale clausola contrattuale abusiva,  dichiarandone la nullità.

La Corte di Giustizia ha chiarito che nel procedimento di esecuzione forzata, il giudice può rilevare d'ufficio la clausola abusiva e dichiararne la nullità, applicando in modo immediato la Direttiva comunitaria "Tale tutela effettiva dei diritti derivanti da tale direttiva, infatti, può essere garantita solo a condizione che il sistema processuale nazionale consenta, nell’ambito del procedimento d’ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell’ingiunzione di pagamento, un controllo d’ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi".

Qui la sentenza.

martedì 2 agosto 2016

Mutuo convertibile Barclays? valido, ma non chiara la clausola di estinzione

Il Tribunale di Milano, chiamato a decidere la class action proposta da Altroconsumo per i mutui  svizzeri venduti da Barclyas, ha valutato la validità delle condizioni contrattuali predisposte dall'intermediario bancario, considerando pienemente legittimo il tasso di cambio franco/euro predisposto dalla banca.
Ricordiamo che Barclays è stata protagonista della vendita di mutui in euro indicizzati al franco svizzero (chl) e che, con l'abbandono da parte della Sivzera della soglia minima d cambio di 1,20 franchi per 1,00 euro, ha comportato un improvviso aggravio dei costi del finanziamento, in particolare dell'estinzione anticipata dal mutuo.

- Ma quali sono le peculiarità ed i rischi di questi mutui emessi da Barclays?

Come evidenziato nell'ordinanza del Tribunale di Milano, ma anche nella recente interpellanza parlamentare (vedi), la banca ha sollecitato la propria clientela all'acquisto di un particolare tipo di mutuo, a condizioni più favorevoli perché caratterizzato dal cambio franco svizzero/euro, più favorevole per i cittadini europei.

I  contratti di mutuo Barclays prevedono una clausola ove, nel caso di richiesta di estinzione anticipata del mutuo, l'importo residuo che deve essere versato dal cliente alla banca deve essere prima convertito in franchi svizzeri, al tasso convenzionale; successivamente, tale importo deve essere convertito in euro al cambio rilevato il giorno successivo. 

Tale conversione, nel caso di estinzione, avrebbe consentito al cliente di poter usufruire appieno del cambio favorevole tra franco svizzero ed euro.

Il problema si è posto nel momento in cui  tale cambio è "saltato", ossia la Svizzera ha abbandonato il sistema di cambio con l'euro, lasciando fluttuare la propria moneta.

L'effetto di tale scelta monetaria è quello di aggravare le rate versate periodicamente dal mutuatario e, nel caso in cui egli voglia estinguere il proprio mutuo, l'importo convertito è decisamente più elevato di quello prospettato al momento della conclusione del contratto.

In altri termini, il consumatore che sottoscrive questo tipo di contratto tra un certo vantaggio immediato e determinato derivante dal cambio favorevole, ma viene sottoposto ad un rischio futuro ed indeterminabile derivante dalla conversione tra franco svizzero ed euro.

- Questo contratto è nullo? no, ma la clausola di estinzione non è chiara (Tribunale di Milano)

Il Tribunale di Milano ha considerato pienamente valido questo tipo di contratto, non ravvisando alcun particolare difetto di questi mutui indicizzati.

Il giudice milanese, però, ha contestato la genericità ed oscurità terminologica della clausola di estinzione, nel senso che la spiegazione fornita al mutuatario che intenda esercitare il suo diritto di estinzione anticipata del mutuo è poco chiaro e trasparente.

Tale norma contrattuale, quindi, si pone in contrasto con l'art. 35 del Codice del Consumo, la quale prevede che "Nel caso di contratti di tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile".

Il Tribunale di Milano afferma, ed è questo l'aspetto più rilevante a nostro parere, che la chiarezza della clausola può comportare la nullità parziale del contratto, o comunque consentire al cliente di poter arrivare all'estinzione del contratto in modo più favorevole.

Qui la sentenza.

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